Indice
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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Periodo di prova nel CCNL Somministrazione

Il periodo di prova nella somministrazione ha regole specifiche che tengono conto della peculiarità del rapporto triangolare: la durata si calcola in modo proporzionale alla missione e varia a seconda che si tratti di contratto a termine o a tempo indeterminato.

In sintesi

Nel CCNL Somministrazione il periodo di prova corrisponde a un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario dall’inizio della missione, da un minimo di 2 a un massimo di 11 giorni (13 per le missioni oltre i 6 mesi, 30 giorni di calendario da 12 mesi in su). Per i contratti a tempo indeterminato la prova massima è di 6 mesi per il gruppo A, 50 giorni di servizio effettivo per il gruppo B e 30 per il gruppo C (art. 35).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Ultimo rinnovo
21 luglio 2025
Vigenza
21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
Prova a termine
1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 di calendario; minimo 2 giorni, massimo 11 (13 oltre i 6 mesi, 30 giorni di calendario da 12 mesi)
Prova a tempo indeterminato
Gruppo A 6 mesi, gruppo B 50 giorni, gruppo C 30 giorni di servizio effettivo
Fonte
Testo definitivo del CCNL del 21 luglio 2025 (PDF), art. 35

La regola del «giorno ogni quindici»

Il CCNL Somministrazione disciplina il periodo di prova per i contratti a tempo determinato con una formula proporzionale alla durata della missione (art. 35, A): 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario dall’inizio della missione. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore. La ratio è evidente: una missione breve non giustifica un periodo di prova lungo quanto quello di un rapporto a tempo indeterminato.

Esempi di applicazione:

  • Missione di 30 giorni → periodo di prova di 2 giorni.
  • Missione di 60 giorni → periodo di prova di 4 giorni.
  • Missione di 90 giorni → periodo di prova di 6 giorni.
  • Missione di 6 mesi (~180 giorni) → 12 giorni di calcolo, ridotti a 11, che è il tetto per le missioni fino a 6 mesi.

In ogni caso la durata non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 11 per le missioni fino a 6 mesi, a 13 per quelle oltre i 6 mesi e inferiori a 12, e a 30 giorni di calendario per le missioni con un contratto di assunzione di almeno 12 mesi; ai contratti di durata inferiore a 3 giorni può essere apposto un solo giorno di prova (art. 35, A.3 e A.4).

Il patto di prova può essere apposto a ogni singola missione, ma non se la nuova missione, dopo la cessazione del rapporto precedente, è presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni; non si appone neppure in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (A.1).

Contratti a tempo indeterminato: i gruppi A, B e C

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (staff leasing) l’art. 35, B, fissa periodi massimi di prova per gruppo di inquadramento, non per il livello del CCNL dell’utilizzatore: gruppo A 6 mesi di calendario (dirigenti, quadri, impiegati direttivi), gruppo B 50 giorni di servizio effettivo (lavoratori di concetto, operai specializzati), gruppo C 30 giorni di servizio effettivo (lavoratori qualificati e d’ordine). I giorni trascorsi in disponibilità non si computano come giorni lavorativi.

Forma scritta e contenuto del contratto di missione

Il periodo di prova deve essere indicato nel contratto di missione stipulato in forma scritta tra l’Agenzia e il lavoratore. In mancanza di espressa indicazione, il rapporto si considera instaurato senza prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno. Il contratto deve specificare:

  • La durata del periodo di prova (in giorni).
  • Il livello di inquadramento e le mansioni affidate.
  • Le condizioni di recesso durante la prova.

Tabella riepilogativa

Periodo di prova nella somministrazione: schema di calcolo
Tipo di contratto Durata della prova Minimo Massimo
Missione a tempo determinato 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario 2 giorni (1 giorno se il contratto dura meno di 3 giorni) 11 giorni fino a 6 mesi; 13 oltre i 6 mesi; 30 giorni di calendario da 12 mesi
Contratto a tempo indeterminato (staff leasing) Massimi dell’art. 35, B: gruppo A 6 mesi, gruppo B 50 giorni, gruppo C 30 giorni di servizio effettivo – 6 mesi (gruppo A)
Proroga della missione o missione successiva presso lo stesso utilizzatore con le stesse mansioni Non si applica nuovo periodo di prova – –

Nota: durante la prova ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità sostitutiva; in caso di dimissioni o licenziamento durante la prova, o alla fine, al lavoratore spetta la retribuzione per le ore lavorate (art. 35, A.5).

Recesso durante la prova e limiti

Durante il periodo di prova sia l’Agenzia sia il lavoratore possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza obbligo di motivazione. Il rapporto si estingue alla comunicazione del recesso.

Permangono tuttavia i limiti di legge:

  • Il recesso non può essere discriminatorio (art. 15 Statuto dei Lavoratori): motivi di sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche o sindacali rendono il recesso nullo.
  • Il recesso non può essere ritorsivo (es. per aver denunciato molestie, esercitato diritti sindacali o segnalato irregolarità).
  • Se il lavoratore è stato impossibilitato a svolgere effettivamente la prova (ad es. per malattia per l’intera durata), il recesso motivato dal mancato superamento può configurarsi come abuso del diritto.
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Sospensione e prolungamento della prova

Gli eventi che sospendono l’esecuzione della prestazione – malattia, infortunio, assenza autorizzata – interrompono il decorso del periodo di prova. Il computo riprende al rientro in servizio e il periodo si prolunga di altrettanti giorni. Il principio è che la prova deve essere effettiva: entrambe le parti devono poter valutare la prestazione e il contesto di lavoro nel tempo previsto.

Casi pratici

Tizio – Missione di 45 giorni, calcolo della prova
Tizio riceve un contratto di missione della durata di 45 giorni. La prova è di 3 giorni di effettiva prestazione (45 / 15 = 3, entro il minimo di 2 e il massimo di 11). Il contratto di missione lo indica per iscritto. L’Agenzia può recedere senza preavviso nei primi 3 giorni di prestazione; dopo il rapporto è stabile fino alla scadenza.
Caia – Malattia durante la prova
Caia inizia una missione di 60 giorni (periodo di prova: 4 giorni). Al secondo giorno si ammala e torna in servizio dopo 3 giorni. Il periodo di prova si sospende per i 3 giorni di malattia e riprende al rientro: Caia ha ancora 2 giorni di prova da completare, che terminano il sesto giorno lavorativo dall’inizio della missione.
Sempronio – Staff leasing, prova secondo CCNL Commercio
Sempronio è assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia, inquadrato nel gruppo C, e inviato in missione presso un supermercato. La prova massima è di 30 giorni di servizio effettivo (art. 35, B): i giorni passati in disponibilità prima dell’invio in missione non contano. Se entro i 30 giorni di servizio effettivo nessuno recede, il rapporto si consolida e Sempronio continua la missione senza ulteriori vincoli legati alla prova.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Somministrazione?
Per i contratti a tempo determinato (missioni) il periodo di prova corrisponde a 1 giorno ogni 15 giorni di durata prevista della missione. Per i contratti a tempo indeterminato si applicano i massimi dell’art. 35, B: 6 mesi per il gruppo A, 50 giorni di servizio effettivo per il gruppo B e 30 per il gruppo C.
Il periodo di prova si applica anche alle missioni molto brevi?
Sì, con un minimo di 2 giorni di prova. Se il contratto dura meno di 3 giorni si può apporre un solo giorno di prova (art. 35, A.4). Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore.
Durante il periodo di prova si può recedere senza preavviso?
Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Il recesso non può essere però discriminatorio o ritorsivo, pena la nullità.
Se la missione viene prorogata, il periodo di prova si prolunga?
No. Il periodo di prova si calcola sulla durata inizialmente prevista della missione. La proroga non comporta un nuovo periodo di prova, salvo diversa disposizione nel contratto di missione.
Un lavoratore che ha già lavorato con la stessa Agenzia deve fare la prova ogni volta?
Una prova per ogni singola missione è ammessa, ma non se le missioni si susseguono presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, né in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (art. 35, A.1).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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