Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1816 c.c. – Termine per la restituzione fissato dalle parti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1815 - Art. 1815 Codice Civile: Interessi→Cod. civ. art. 1817 - Art. 1817 c.c.: Termine per la restituzione fissato dal giudice→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1814 Codice Civile: Trasferimento della proprietà→Art. 1818 c.c.: Impossibilità o notevole difficoltà di restituzi→Art. 1813 Codice Civile: Nozione→Articolo 1819 Codice Civile: Restituzione rateale→Articolo 1812 Codice Civile: Danni al comodatario per vizi della cosa→Articolo 1820 Codice Civile: Mancato pagamento degli interessi→Articolo 1811 Codice Civile: Morte del comodatario
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il termine per la restituzione nel mutuo
L'art. 1816 c.c. disciplina la presunzione relativa all'interesse in favore del quale e' stabilito il termine per la restituzione nel contratto di mutuo. La norma distingue due situazioni: il mutuo oneroso (con interessi) e il mutuo gratuito (senza interessi).
La regola generale: termine a favore di entrambe le parti
Nel mutuo ordinario, cioè oneroso, con interessi, il termine si presume stipulato a favore di entrambe le parti. Cio' significa che ne' il mutuante può esigere la restituzione prima della scadenza, ne' il mutuatario può restituire anticipatamente senza il consenso del mutuante.
La ragione e' intuitiva: il mutuante ha interesse a percepire gli interessi per l'intera durata del prestito; una restituzione anticipata lo priverebbe di una parte del corrispettivo atteso. Il mutuatario, dal canto suo, ha interesse a disporre del capitale per il periodo convenuto. Entrambe le esigenze meritano tutela.
Tizio presta 50.000 euro a Caio al tasso del 5% per cinque anni. Caio non può decidere di restituire il capitale dopo due anni senza il consenso di Tizio, che perderebbe tre anni di interessi. Specularmene, Tizio non può esigere la restituzione prima dei cinque anni senza il consenso di Caio.
L'eccezione: mutuo gratuito e termine a favore del mutuatario
Se il mutuo e' a titolo gratuito, il termine si presume stabilito a favore del solo mutuatario. Il mutuante non riceve interessi, quindi non ha un interesse economico alla durata del prestito: può solo attendere la scadenza senza poter esigere la restituzione anticipata. Il mutuatario, invece, può restituire in anticipo quando lo desidera, poiché il termine e' posto nel suo esclusivo interesse e può rimettervi.
Natura dispositiva della presunzione
Le presunzioni dell'art. 1816 sono dispositive, non imperative: le parti possono liberamente stabilire che il termine sia a favore di uno solo, anche in un mutuo oneroso. È frequente nei contratti di finanziamento che il mutuatario si riservi la facolta' di rimborso anticipato, totale o parziale, senza necessità di consenso del mutuante, talvolta previo pagamento di una penale.
Rilevanza nei mutui bancari e nel credito al consumo
Nei mutui bancari la disciplina dell'art. 1816 e' spesso derogata dalle condizioni contrattuali e dalla normativa speciale. Il d.lgs. 141/2010 (credito al consumo) e il T.U.B. attribuiscono al consumatore il diritto di estinguere anticipatamente il debito in qualsiasi momento, con penali limitate per legge (art. 125-sexies T.U.B.). Per i mutui immobiliari, la legge Bersani (l. 40/2007) ha abolito le penali di estinzione anticipata per i mutui stipulati da persone fisiche per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili.
Mora del mutuatario e risoluzione
Alla scadenza del termine, il mutuatario e' tenuto alla restituzione del capitale e, nel mutuo oneroso, degli interessi maturati. Il mancato pagamento delle rate alle scadenze pattuite può comportare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1819 c.c., con conseguente possibilità per il mutuante di esigere l'intero debito residuo.
Domande frequenti
Nel mutuo con interessi il mutuatario può restituire il denaro prima della scadenza?
No, salvo consenso del mutuante. Il termine e' a favore di entrambe le parti: il mutuante ha interesse a percepire gli interessi per l'intera durata.
Nel mutuo gratuito chi può far valere il termine?
Solo il mutuatario. Il termine e' posto nel suo interesse e può rimettervi restituendo anticipatamente; il mutuante non può esigere la restituzione prima della scadenza.
Le parti possono derogare alla presunzione dell'art. 1816?
Si'. La norma e' dispositiva: le parti possono stabilire che il termine sia a favore di uno solo, inclusa la facolta' di rimborso anticipato senza penali.
Nei mutui bancari il cliente può rimborsare anticipatamente?
Si', per i mutui immobiliari delle persone fisiche le penali di estinzione anticipata sono state abolite dalla legge Bersani (l. 40/2007); per il credito al consumo le penali sono limitate per legge.
Cosa succede se il mutuatario non restituisce alla scadenza?
Il mutuante può agire per il recupero del credito; se sono previste rate e il mutuatario e' in mora, può scattare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1819 c.c.