Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 65 L. 354/1975 – Istituti per infermi e minorati

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.
A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

In sintesi

  • L'art. 65 prevede istituti o sezioni speciali per infermi e minorati.
  • Vi sono assegnati i soggetti con infermità o minorazioni fisiche o psichiche.
  • Garantisce un trattamento idoneo alle condizioni del soggetto.
  • Attua il diritto alla salute (art. 32 Cost.).
  • È espressione del principio di individualizzazione.
Indice dei contenuti

Strutture per chi ha bisogni speciali

L'art. 65 prevede l'assegnazione a istituti o sezioni speciali dei soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche, per un idoneo trattamento. La norma riconosce che le persone con bisogni di salute particolari richiedono strutture e cure adeguate, in attuazione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e del principio di individualizzazione del trattamento (art. 13).

I destinatari

Sono destinatari della norma i detenuti e gli internati affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche. Si tratta di soggetti che, per le loro condizioni, non possono ricevere un trattamento adeguato negli istituti ordinari e necessitano di strutture attrezzate e di personale competente per rispondere ai loro specifici bisogni.

Gli istituti e le sezioni speciali

L'assegnazione avviene a istituti o sezioni speciali, organizzati per offrire un trattamento idoneo. Si tratta di strutture attrezzate dal punto di vista sanitario e organizzativo, in grado di garantire le cure, l'assistenza e l'accessibilità necessarie. La previsione si collega alla differenziazione degli istituti (art. 64).

Il diritto alla salute

La norma è un'applicazione del diritto alla salute in ambito penitenziario (art. 11 e art. 32 Cost.): le condizioni di infermità o disabilità non possono tradursi in un trattamento inadeguato o degradante. Assegnare questi soggetti a strutture idonee è un dovere dell'amministrazione, presidio della dignità e della salute della persona.

Il rapporto con le misure per motivi di salute

L'art. 65 si colloca accanto agli altri strumenti di tutela della salute in carcere: il servizio sanitario (art. 11), il ricovero esterno, e, nei casi più gravi, le misure alternative per motivi di salute (art. 47-ter, come esteso dalla giurisprudenza costituzionale alla grave infermità psichica) e il differimento dell'esecuzione. Le strutture speciali sono la risposta interna; le misure alternative quella esterna.

L'accessibilità e la dignità

Per le persone con minorazioni fisiche, gli istituti o le sezioni speciali devono garantire l'accessibilità e l'adeguatezza degli spazi; per quelle con infermità psichica, un'assistenza adeguata. La mancata assegnazione a strutture idonee, o l'inadeguatezza delle stesse, può integrare una lesione dei diritti, azionabile con il reclamo.

Profili pratici

Per il detenuto affetto da infermità o minorazioni, l'art. 65 garantisce il diritto a essere assegnato a strutture idonee a fornire un trattamento adeguato alle proprie condizioni. La mancata assegnazione o l'inadeguatezza del trattamento possono essere fatte valere con il reclamo; nei casi più gravi possono rilevare ai fini delle misure per motivi di salute.

Casi pratici

Caso 1: Assegnazione a sezione speciale

Tizio, affetto da una grave minorazione fisica, è assegnato a una sezione speciale attrezzata per garantirgli un trattamento idoneo e l'accessibilità.

Caso 2: Infermità psichica

Caio, con infermità psichica, necessita di un'assistenza adeguata: l'assegnazione a una struttura idonea attua il diritto alla salute.

Caso 3: Struttura inadeguata

L'inadeguatezza della struttura in cui si trova Sempronio rispetto alle sue condizioni può essere fatta valere con il reclamo a tutela della salute e della dignità.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 65?

L'assegnazione a istituti o sezioni speciali dei detenuti e internati affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche, per garantire un idoneo trattamento.

Perché strutture speciali?

Perché le persone con bisogni di salute particolari richiedono strutture attrezzate e personale competente; assegnarle a istituti idonei attua il diritto alla salute e l'individualizzazione del trattamento.

Si collega alle misure per motivi di salute?

Sì: è la risposta interna; nei casi più gravi possono rilevare le misure alternative per motivi di salute (art. 47-ter, esteso alla grave infermità psichica) e il differimento dell'esecuzione.

Cosa fare se la struttura è inadeguata?

La mancata assegnazione a strutture idonee o la loro inadeguatezza possono integrare una lesione dei diritti, azionabile con il reclamo al magistrato di sorveglianza.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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