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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 48 definisce il regime di semilibertà.
  • Consente di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per attività utili al reinserimento.
  • Il condannato rientra in istituto per il resto della giornata e indossa abiti civili.
  • È una misura intermedia tra la detenzione piena e la libertà.
  • I semiliberi sono assegnati ad apposite sezioni o istituti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 48 L. 354/1975 — Regime di semilibertà

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili. 61

COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.

Commento

Una misura a metà strada

La semilibertà è una misura alternativa che colloca il condannato in una posizione intermedia tra la detenzione e la libertà. L'art. 48 ne fissa la nozione: consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. È spesso l'approdo di un percorso che parte dal lavoro all'esterno e prelude alla scarcerazione.

Il contenuto del regime

Il semilibero esce dall'istituto nelle ore destinate all'attività e vi rientra per il resto della giornata e per la notte. La norma precisa che i condannati ammessi alla semilibertà indossano abiti civili e sono assegnati in appositi istituti o in apposite sezioni autonome di istituti ordinari, per favorire la distinzione dalla popolazione detenuta comune e sostenere il percorso di reinserimento.

Funzione rieducativa

La ratio è chiara: consentire al condannato di mantenere o costruire un'attività lavorativa o formativa, di coltivare i rapporti sociali e familiari e di sperimentare gradualmente spazi di autonomia, sotto il controllo dell'amministrazione. La semilibertà attua così, in concreto, gli scopi del trattamento e il principio dell'art. 1.

Il rapporto con l'art. 50

Mentre l'art. 48 definisce il regime, le condizioni di ammissione sono disciplinate dall'art. 50: limiti di pena, espiazione di una quota, valutazione dei progressi compiuti. La competenza a decidere è del tribunale di sorveglianza, che valuta la maturazione del condannato e la sua idoneità a gestire gli spazi di libertà concessi.

Le prescrizioni e la revoca

Al semilibero sono imposte prescrizioni sul rientro, sulla condotta e sui rapporti con l'esterno. La violazione delle prescrizioni o l'allontanamento ingiustificato possono comportare la revoca della misura e, nei casi più gravi, conseguenze penali. La condotta tenuta in semilibertà è oggetto di costante osservazione.

Profili pratici

Per il condannato, la semilibertà è un banco di prova decisivo: dimostrare affidabilità nella gestione del tempo fuori dall'istituto è spesso il presupposto per accedere a misure più ampie. Per i datori di lavoro, impiegare un semilibero è possibile con il coordinamento dell'amministrazione, che ne verifica orari e prescrizioni. La giornata del semilibero è scandita da un programma di trattamento individualizzato, che indica le attività autorizzate, gli orari di uscita e di rientro e le eventuali licenze; il rispetto puntuale di questo programma è la condizione per il consolidamento del percorso e per l'eventuale passaggio a misure meno contenitive come l'affidamento in prova.

Casi pratici

Caso 1: Lavoro diurno e rientro serale

Tizio, ammesso alla semilibertà, lavora in una ditta durante il giorno indossando abiti civili e rientra in istituto la sera: è il funzionamento tipico del regime.

Caso 2: Frequenza di un corso di formazione

Caio segue un corso professionale esterno: l'attività istruttiva rientra tra quelle che giustificano la semilibertà, in funzione del reinserimento.

Caso 3: Mancato rientro

Sempronio non rientra in istituto all'orario stabilito senza giustificazione: il tribunale di sorveglianza può revocare la semilibertà, con possibili conseguenze penali.

Domande frequenti

In che cosa consiste la semilibertà?

Nel trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per svolgere attività lavorative, istruttive o utili al reinserimento, rientrando in istituto per il resto della giornata e per la notte.

Il semilibero indossa la divisa da detenuto?

No: l'art. 48 prevede espressamente che i condannati ammessi alla semilibertà indossino abiti civili, a sostegno del percorso di reinserimento.

Chi decide sull'ammissione alla semilibertà?

Il tribunale di sorveglianza, sulla base delle condizioni dell'art. 50 (limiti di pena, quota espiata, progressi compiuti) e della valutazione dell'idoneità del condannato.

Cosa accade se il semilibero non rispetta le prescrizioni?

La misura può essere revocata e, in caso di allontanamento ingiustificato, possono profilarsi conseguenze penali; la condotta è costantemente osservata.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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