Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 28 L. 354/1975 – Rapporti con la famiglia

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

In sintesi

  • L'art. 28 impone particolare cura ai rapporti del detenuto con la famiglia.
  • L'obiettivo è mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni familiari.
  • I legami familiari sono una condizione del reinserimento.
  • Si collega ai colloqui (art. 18) e alla vicinanza dell'istituto (art. 14).
  • Tutela anche l'interesse dei figli minori del detenuto.
Indice dei contenuti

La famiglia come risorsa del trattamento

L'art. 28 enuncia un principio breve ma denso: particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie. La norma riconosce che i legami familiari sono una risorsa essenziale del percorso rieducativo: il detenuto che conserva rapporti affettivi stabili ha maggiori possibilità di reinserirsi e minori rischi di recidiva.

Tre verbi, un programma

I tre verbi usati dalla norma - mantenere, migliorare, ristabilire - delineano un vero e proprio programma. Non si tratta solo di non recidere i rapporti esistenti, ma anche di favorirne il miglioramento e, dove si siano interrotti, la ricostruzione. L'amministrazione e gli operatori penitenziari sono chiamati ad agevolare attivamente questa dimensione.

Il collegamento con i colloqui

L'art. 28 si attua concretamente attraverso gli strumenti previsti da altre norme: i colloqui e la corrispondenza (art. 18), le comunicazioni con i familiari (art. 29), l'assegnazione a un istituto vicino alla famiglia (art. 14). Le riforme hanno valorizzato anche i colloqui a distanza e le telefonate, ampliando le occasioni di contatto.

La tutela dei figli minori

Particolare rilievo assume la tutela dei figli minori del detenuto: l'interesse del minore a mantenere un rapporto con il genitore recluso è un valore riconosciuto, che orienta sia l'organizzazione dei colloqui (con spazi adeguati ai bambini) sia, in casi particolari, l'accesso a misure come la detenzione domiciliare (art. 47-ter) e la detenzione domiciliare speciale per le madri.

Il sostegno alle famiglie

L'attenzione ai rapporti familiari si lega all'assistenza alle famiglie (art. 45): la detenzione di un congiunto incide sull'intero nucleo, e il sostegno alle famiglie è parte dell'azione di reinserimento. La cura delle relazioni familiari è quindi un compito che guarda sia al detenuto sia ai suoi cari.

Un principio con effetti concreti

Pur nella sua brevità, l'art. 28 ha effetti concreti: orienta l'interpretazione e l'applicazione delle norme sui colloqui, sui permessi e sulle misure alternative, tutte da leggere anche alla luce dell'esigenza di preservare i legami familiari. È un criterio guida dell'intero sistema trattamentale.

Profili pratici

Per il detenuto e i suoi familiari, l'art. 28 è il fondamento del valore attribuito ai rapporti familiari nell'esecuzione penale. Si traduce nel diritto ai colloqui, nelle richieste di assegnazione vicino alla famiglia e nella valorizzazione dei legami affettivi nelle istanze di permesso e di misura alternativa.

Casi pratici

Caso 1: Ricostruzione di un rapporto

Gli operatori favoriscono la ripresa dei contatti tra Tizio e i familiari da tempo lontani: è l'attuazione del verbo «ristabilire» dell'art. 28.

Caso 2: Colloqui adeguati ai bambini

Per i colloqui con i figli minori di Caio sono previsti spazi adeguati ai bambini, a tutela dell'interesse del minore.

Caso 3: Vicinanza alla famiglia

L'esigenza di mantenere i rapporti familiari sostiene la richiesta di Sempronio di essere assegnato a un istituto vicino (art. 14).

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 28?

Che sia dedicata particolare cura a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti con le famiglie, riconosciute come risorsa del percorso rieducativo.

Come si tutelano i rapporti familiari?

Attraverso i colloqui e la corrispondenza (art. 18), le comunicazioni (art. 29), l'assegnazione a un istituto vicino (art. 14) e, nelle riforme, i colloqui a distanza e le telefonate.

È tutelato il rapporto con i figli minori?

Sì: l'interesse del minore a mantenere il rapporto con il genitore detenuto orienta l'organizzazione dei colloqui e, in casi particolari, l'accesso a misure come la detenzione domiciliare.

Perché contano i legami familiari?

Perché il detenuto che conserva rapporti affettivi stabili ha maggiori possibilità di reinserimento e minori rischi di recidiva: sono un valore guida dell'intero sistema trattamentale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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