In sintesi
- L'art. 23 riconosce ai detenuti che lavorano gli assegni familiari per le persone a carico.
- Alcuni commi sulla remunerazione sono stati abrogati e sostituiti dall'art. 22.
- Gli assegni spettano nella misura e secondo le regole generali.
- Tutela i familiari a carico del detenuto lavoratore.
- Collega il lavoro penitenziario alle tutele previdenziali.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 23 L. 354/1975 — Remunerazione e assegni familiari
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.
Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento. 20
Stesso numero, altri codici
- Art. 23 Cod. Amb. — Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
- Art. 23 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento applicativo
- Art. 23 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento
- Art. 23 D.Lgs. 42/2004 — Procedure edilizie semplificate
- Art. 23 CAD — (Copie analogiche di documenti informatici)
- Art. 23 L. 91/1992
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il lavoro del detenuto e i familiari a carico
L'art. 23, nel testo oggi vigente (dopo l'abrogazione di alcuni commi a opera della riforma del 1986, che ha spostato la disciplina della remunerazione all'art. 22), riconosce ai detenuti e agli internati che lavorano il diritto agli assegni familiari per le persone a carico. La norma estende al lavoro penitenziario una tutela tipica del lavoro libero, in coerenza con la concezione non afflittiva e dignitosa del lavoro in carcere.
Gli assegni familiari
Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le regole generali. È un riconoscimento di rilievo: il lavoro del detenuto non produce solo una remunerazione per sé, ma può generare anche prestazioni a sostegno del nucleo familiare, attenuando le difficoltà economiche connesse alla detenzione.
Il rapporto con l'art. 22
La determinazione della remunerazione è oggi disciplinata dall'art. 22, mentre l'art. 23 conserva la previsione sugli assegni familiari. La lettura coordinata delle due norme delinea il quadro economico del lavoro penitenziario: remunerazione proporzionata (art. 22), assegni familiari per i carichi (art. 23), limiti ai prelievi e quota riservata (artt. 24-25).
La tutela del nucleo familiare
Il riconoscimento degli assegni familiari si inserisce nell'attenzione che l'ordinamento dedica alla famiglia del detenuto (artt. 28 e 45). Sostenere i familiari a carico del detenuto lavoratore è coerente con la finalità di non far ricadere sull'intero nucleo, in modo aggiuntivo, le conseguenze economiche della detenzione.
Il valore di responsabilizzazione
Poter contribuire, attraverso il proprio lavoro e gli assegni connessi, al sostegno dei familiari ha anche un valore di responsabilizzazione: il detenuto mantiene un ruolo attivo verso il proprio nucleo, in linea con la funzione rieducativa del lavoro e con il mantenimento dei legami familiari.
Il collegamento con le tutele del lavoro
L'art. 23 conferma che al lavoro penitenziario si applicano, nei limiti della specialità del rapporto, tutele proprie del lavoro libero, comprese quelle a contenuto previdenziale e assistenziale. Il lavoro del detenuto non è un'occupazione priva di garanzie, ma un rapporto riconosciuto e tutelato.
Profili pratici
Per il detenuto lavoratore con familiari a carico, l'art. 23 riconosce il diritto agli assegni familiari secondo le regole generali. È utile segnalare all'amministrazione la presenza di persone a carico per l'attivazione delle prestazioni; le questioni relative al riconoscimento si inseriscono nel quadro delle tutele del lavoro penitenziario.
Casi pratici
Caso 1: Assegni per i figli a carico
Tizio lavora in istituto e ha due figli a carico: gli sono riconosciuti gli assegni familiari secondo le regole generali, a sostegno del nucleo.
Caso 2: Coordinamento con la remunerazione
La remunerazione di Caio è determinata secondo l'art. 22; gli assegni familiari per i carichi sono riconosciuti in base all'art. 23.
Caso 3: Segnalazione dei carichi
Sempronio segnala all'amministrazione la presenza di familiari a carico: è il presupposto per l'attivazione degli assegni connessi al suo lavoro.
Domande frequenti
I detenuti che lavorano hanno diritto agli assegni familiari?
Sì: l'art. 23 riconosce ai detenuti e agli internati che lavorano gli assegni familiari per le persone a carico, secondo la misura e le regole generali.
La remunerazione è disciplinata dall'art. 23?
No: la determinazione della remunerazione è oggi disciplinata dall'art. 22 (dopo l'abrogazione di alcuni commi dell'art. 23); l'art. 23 conserva la previsione sugli assegni familiari.
Perché si riconoscono gli assegni familiari?
Per estendere al lavoro penitenziario una tutela tipica del lavoro libero e per sostenere il nucleo familiare, attenuando le difficoltà economiche connesse alla detenzione.
Il lavoro del detenuto è privo di tutele?
No: al lavoro penitenziario si applicano, nei limiti della specialità del rapporto, tutele proprie del lavoro libero, comprese quelle a contenuto previdenziale e assistenziale.
Vedi anche