- L'art. 18-bis consente l'accesso agli istituti per esigenze investigative.
- Riguarda il personale della Direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali di polizia.
- Finalità: acquisire informazioni utili per la prevenzione e la repressione dei reati gravi.
- L'accesso avviene secondo regole e autorizzazioni precise.
- Bilancia esigenze investigative e diritti del detenuto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 18-bis L. 354/1975
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all’articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, delle predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2, del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.
3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono anno- tate in apposito registro riservato tenuto presso l’autorità competente al rilascio.
4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell’interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l’autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non è richiesta, e del colloquio è data immediata comunicazione all’autorità ivi indicata, che provvede all’annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 18-bis L. 633/1941 — Diritto esclusivo di noleggio e prestito
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Commento
Il carcere e le esigenze investigative
L'art. 18-bis disciplina l'accesso agli istituti penitenziari da parte di organismi investigativi specializzati, per esigenze connesse al contrasto della criminalità organizzata e dei reati di particolare gravità. La norma riconosce che gli istituti possono essere luoghi rilevanti per le indagini, ma circonda l'accesso di regole, in modo da contemperare le esigenze investigative con i diritti dei detenuti.
I soggetti legittimati
La norma riguarda il personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita con il decreto-legge n. 345 del 1991, e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia. Si tratta di organismi specializzati nel contrasto alla criminalità organizzata, ai quali è consentito l'accesso per le finalità investigative di loro competenza.
Le finalità
L'accesso è finalizzato all'acquisizione di informazioni utili per la prevenzione e la repressione dei reati di criminalità organizzata e degli altri reati gravi indicati dalla legge. Gli organismi investigativi possono raccogliere elementi rilevanti per le indagini, nei limiti e con le modalità previsti.
Le modalità e le autorizzazioni
L'accesso e le attività connesse si svolgono secondo regole precise e con le autorizzazioni previste. La disciplina assicura che l'attività investigativa in ambito penitenziario non si traduca in un'ingerenza indiscriminata, ma resti ancorata a finalità e modalità definite, sotto il controllo delle autorità competenti.
Il bilanciamento con i diritti del detenuto
La norma esprime un bilanciamento tra le esigenze di contrasto alla criminalità e i diritti dei detenuti. L'attività investigativa non può comprimere i diritti fondamentali (in particolare il diritto di difesa e la riservatezza dei rapporti con il difensore) né tradursi in trattamenti contrari al senso di umanità. Le garanzie del detenuto restano un limite.
Il contesto del contrasto alla criminalità organizzata
L'art. 18-bis si inserisce nel sistema di norme volte al contrasto della criminalità organizzata in ambito penitenziario, accanto al regime dell'art. 41-bis e alla disciplina dei reati ostativi (art. 4-bis). È espressione dell'attenzione dell'ordinamento al rischio che il carcere possa essere utilizzato per mantenere i collegamenti criminali.
Profili pratici
L'art. 18-bis opera soprattutto sul piano dell'organizzazione e del coordinamento tra amministrazione penitenziaria e organismi investigativi. Per il detenuto, rileva il principio che l'attività investigativa deve svolgersi nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della riservatezza dei rapporti con il difensore, presidio del diritto di difesa.
Casi pratici
Caso 1: Accesso della DIA
Il personale della Direzione investigativa antimafia accede all'istituto, secondo le regole e le autorizzazioni previste, per acquisire informazioni utili alle indagini sulla criminalità organizzata.
Caso 2: Limite del diritto di difesa
L'attività investigativa non può comprimere la riservatezza dei rapporti tra Tizio e il suo difensore, presidio del diritto di difesa.
Caso 3: Coordinamento con l'amministrazione
L'accesso degli organismi investigativi avviene in coordinamento con l'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle modalità di legge.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 18-bis?
L'accesso agli istituti penitenziari da parte del personale della Direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali di polizia, per esigenze investigative connesse al contrasto della criminalità organizzata.
Qual è la finalità dell'accesso?
Acquisire informazioni utili per la prevenzione e la repressione dei reati di criminalità organizzata e degli altri reati gravi indicati dalla legge.
L'accesso è libero?
No: si svolge secondo regole precise e con le autorizzazioni previste, in modo da contemperare le esigenze investigative con i diritti dei detenuti.
Quali limiti incontra l'attività investigativa?
Non può comprimere i diritti fondamentali, in particolare il diritto di difesa e la riservatezza dei rapporti con il difensore, né tradursi in trattamenti contrari al senso di umanità.
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