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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 11-bis prevede comunicazioni periodiche al procuratore presso il tribunale per i minorenni.
  • Riguarda i figli minori presenti negli istituti con le madri detenute.
  • Le trasmettono gli istituti e le strutture a custodia attenuata.
  • Tutela l'interesse del minore che vive in istituto.
  • Attiva i controlli della giustizia minorile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 11-bis L. 354/1975 — Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell’istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell’istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

Commento

La tutela del minore che vive in istituto

L'art. 11-bis si occupa di una situazione delicata: la presenza, negli istituti penitenziari, dei figli minori delle detenute madri. La legge consente, entro certi limiti di età, che i bambini restino con la madre detenuta; questa scelta, dettata dall'interesse del minore a non essere separato dalla figura materna, richiede però specifici controlli a tutela del bambino. L'art. 11-bis introduce un meccanismo di comunicazione a tal fine.

Le comunicazioni periodiche

Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo le informazioni relative ai minori che vivono in istituto con le madri. La periodicità semestrale assicura un monitoraggio costante della situazione dei bambini.

Il ruolo della giustizia minorile

Il destinatario delle comunicazioni è il procuratore presso il tribunale per i minorenni, organo deputato alla tutela dei minori. Le informazioni consentono alla giustizia minorile di valutare la situazione di ciascun bambino e di adottare, ove necessario, gli interventi a tutela del suo interesse, anche in raccordo con i servizi sociali.

Gli istituti a custodia attenuata

La norma richiama gli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM), strutture pensate per ridurre l'impatto dell'ambiente carcerario sui bambini, con caratteristiche più simili a un contesto familiare. La loro previsione riflette l'attenzione dell'ordinamento all'interesse del minore e alla qualità dell'ambiente in cui cresce.

Il collegamento con le misure per le madri

L'art. 11-bis si inserisce in un complesso di norme volte a tutelare il rapporto madre-figlio e l'interesse del minore: la detenzione domiciliare ordinaria (art. 47-ter) e speciale (art. 47-quinquies), l'assistenza all'esterno dei figli (art. 21-bis), il divieto di menzione dell'istituto negli atti di nascita (art. 44). Le comunicazioni alla giustizia minorile completano questo quadro di tutela.

L'interesse superiore del minore

Il fondamento di tutte queste norme è il principio dell'interesse superiore del minore, riconosciuto a livello costituzionale e internazionale. La presenza del bambino in istituto è una soluzione che cerca di bilanciare il legame con la madre e la tutela del minore, sotto il controllo della giustizia minorile attivato proprio dall'art. 11-bis.

Profili pratici

L'art. 11-bis opera soprattutto sul piano dei controlli istituzionali a tutela dei bambini che vivono in istituto con le madri. Per la madre detenuta, è una garanzia che la situazione del figlio sia monitorata dalla giustizia minorile; le valutazioni possono orientare anche verso soluzioni alternative alla detenzione, nell'interesse del minore.

Casi pratici

Caso 1: Comunicazione semestrale

L'istituto trasmette al procuratore presso il tribunale per i minorenni le informazioni sul bambino che vive con la madre detenuta, per consentire i controlli a sua tutela.

Caso 2: Istituto a custodia attenuata

Il figlio di Tizia è ospitato in un istituto a custodia attenuata per detenute madri, con un ambiente più simile a quello familiare.

Caso 3: Valutazione della giustizia minorile

Sulla base delle comunicazioni, il procuratore minorile valuta la situazione del minore e gli eventuali interventi a sua tutela.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 11-bis?

La trasmissione semestrale, da parte degli istituti e delle strutture a custodia attenuata per detenute madri, di informazioni sui minori che vivono in istituto con le madri al procuratore presso il tribunale per i minorenni.

Perché queste comunicazioni?

Per consentire alla giustizia minorile di monitorare la situazione dei bambini che vivono in istituto e adottare, ove necessario, gli interventi a tutela del loro interesse.

Cosa sono gli istituti a custodia attenuata per detenute madri?

Sono strutture (ICAM) pensate per ridurre l'impatto dell'ambiente carcerario sui bambini, con caratteristiche più simili a un contesto familiare.

A quali altre norme si collega?

Alle misure a tutela del rapporto madre-figlio: detenzione domiciliare ordinaria (47-ter) e speciale (47-quinquies), assistenza all'esterno dei figli (21-bis), divieto di menzione dell'istituto negli atti di nascita (44).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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