- L'art. 48 detta le regole comuni alla retrocessione totale e parziale.
- Disciplina il corrispettivo dovuto per riacquistare i beni.
- Regola modalità e termini del procedimento di retrocessione.
- Il diritto alla retrocessione è soggetto a prescrizione.
- Completa la disciplina degli artt. 46 e 47.
Testo dell'articoloVigente
Art. 48 T.U. Espropriazione — Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall’ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall’articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell’indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento.
2. Avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte d’appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.
3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato l’accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell’area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell’atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree così acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile.
Stesso numero, altri codici
- Art. 48 D.Lgs. 504/1995 — Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa
- Articolo 48 L. 184/1983: Responsabilità genitoriale e amministrazione dei beni nell'adozione
- Art. 48 Reg. (UE) 2024/1689 — Marcatura CE
- Art. 48 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 48 D.Lgs. 159/2011 — Destinazione dei beni e delle somme
- Art. 48 D.Lgs. 209/2005 — Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
In sintesi
Indice dei contenuti
Oggetto e ratio
L'art. 48 detta le disposizioni comuni alle due forme di retrocessione, totale (art. 46) e parziale (art. 47), disciplinandone gli aspetti procedurali ed economici. La norma assicura un trattamento coerente del riacquisto dei beni espropriati, qualunque sia la forma di retrocessione che viene in rilievo.
Il corrispettivo della retrocessione
La retrocessione non è una restituzione gratuita: l'espropriato che riacquista il bene è tenuto a versare un corrispettivo, determinato secondo i criteri stabiliti dalla legge, di regola correlato all'indennità a suo tempo percepita e al valore attuale del bene. Il meccanismo evita che il privato consegua un ingiustificato vantaggio dal riacquisto.
Le modalità del procedimento
La norma disciplina le modalità con cui si svolge la retrocessione: l'iniziativa dell'interessato, l'eventuale determinazione del corrispettivo e il perfezionamento del riacquisto. Si tratta di un procedimento che ricalca, in senso inverso, la logica dell'espropriazione, riportando il bene nella sfera del privato.
La determinazione del corrispettivo
In caso di disaccordo sul corrispettivo, la sua determinazione può essere rimessa agli strumenti tecnici previsti, in modo analogo a quanto avviene per l'indennità di espropriazione. La quantificazione deve essere coerente con i criteri di legge e con il valore del bene.
La prescrizione del diritto
Il diritto alla retrocessione è soggetto a un termine di prescrizione: l'espropriato deve attivarsi entro il termine previsto, decorrente dal momento in cui matura il presupposto della retrocessione. L'inerzia protratta comporta la perdita del diritto, con definitivo consolidamento dell'acquisto in capo all'amministrazione o al beneficiario.
Il coordinamento con gli artt. 46 e 47
Le disposizioni dell'art. 48 si applicano sia alla retrocessione totale sia a quella parziale, fornendo il quadro procedurale comune. Restano ferme le differenze di presupposto e di oggetto tra le due forme, delineate dagli articoli che le disciplinano specificamente.
Profili pratici e tutela
Per l'espropriato è essenziale conoscere il termine di prescrizione e attivarsi tempestivamente, predisponendo la richiesta di retrocessione e valutando il corrispettivo dovuto. In caso di contestazioni sul corrispettivo o di diniego, la tutela si svolge davanti al giudice competente secondo la natura della posizione fatta valere. Una gestione attenta dei termini è decisiva per non perdere il diritto al riacquisto.
Casi pratici
Caso 1: Corrispettivo del riacquisto
Tizio chiede la retrocessione del bene e versa il corrispettivo determinato secondo i criteri di legge per riottenerlo.
Caso 2: Disaccordo sul corrispettivo
Caio e l'amministrazione non concordano sul corrispettivo: la determinazione è rimessa agli strumenti tecnici previsti.
Caso 3: Diritto prescritto
Sempronio lascia decorrere il termine di prescrizione senza chiedere la retrocessione: il diritto si estingue e l'acquisto si consolida.
Domande frequenti
Cosa regola l'art. 48?
Le disposizioni comuni alla retrocessione totale e parziale: corrispettivo, modalità, termini e prescrizione del diritto.
La retrocessione è gratuita?
No: l'espropriato versa un corrispettivo determinato secondo i criteri di legge, correlato all'indennità percepita e al valore del bene.
Il diritto alla retrocessione può estinguersi?
Sì: è soggetto a prescrizione; l'inerzia protratta oltre il termine comporta la perdita del diritto.
Cosa accade se non c'è accordo sul corrispettivo?
La sua determinazione può essere rimessa agli strumenti tecnici previsti, in modo analogo all'indennità di espropriazione.