- L'art. 119 c.p.a. istituisce un rito abbreviato applicabile a un elenco tassativo di materie (appalti sotto soglia art. 120, provvedimenti delle Autorità indipendenti, espropriazioni, poteri speciali, scioglimento organi locali, emergenze, ecc.).
- Il dimezzamento dei termini processuali riguarda tutti i termini ordinari, con espressa esclusione di quelli per la notifica del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
- La tutela cautelare si innesta nel rito accelerato: in caso di accoglimento sommario, il TAR fissa l'udienza di merito entro trenta giorni dal deposito dell'ordinanza.
- È prevista la pubblicazione anticipata del dispositivo su richiesta di parte, con possibilità di proporre appello al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla pubblicazione, con riserva dei motivi.
- Il rito abbreviato si applica anche ai gradi superiori: appello, revocazione e opposizione di terzo seguono le stesse regole accelerate.
- L'accelerazione processuale mira a ridurre il contenzioso su materie sensibili per l'interesse pubblico (economia, sicurezza, emergenze) garantendo al contempo il pieno contraddittorio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 119 Codice del Processo Amministrativo — Rito abbreviato comune a determinate materie
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali; c-bis) i provvedimenti adottati nell’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni; d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento; f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell’articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia; m-bis) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego; m-ter) i provvedimenti dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall’articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall’articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo. m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999; m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
m-septies) lautorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali allesercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dallarticolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli atti che definiscono lintesa Stato-regione.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l’applicazione dell’articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.
4. Con l’ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell’udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d’udienza.
6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell’esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell’esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 119 Cod. Amb. — principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici
- Art. 119 D.Lgs. 159/2011 — Entrata in vigore
- Art. 119 D.Lgs. 209/2005 — Doveri e responsabilità verso gli assicurati
- Art. 119 D.Lgs. 42/2004 — (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale)
- Art. 119 Codice Civile: Interdizione
- Articolo 119 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Ratio e collocazione sistematica nel codice
L'art. 119 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.) è la disposizione cardine del Titolo V del Libro IV, dedicato ai riti speciali. La norma introduce un rito abbreviato comune a un gruppo eterogeneo di materie accomunate da una spiccata sensibilità per l'interesse pubblico: la celerità della decisione non è un optional bensì un'esigenza strutturale che il legislatore ha ritenuto di dover presidire con uno strumento processuale ad hoc. Il rito abbreviato si distingue dal rito ordinario essenzialmente per il dimezzamento generalizzato dei termini processuali e per un meccanismo cautelare accelerato che consente, ove sussistano i presupposti, di portare rapidamente la causa all'udienza di merito. La collocazione dell'art. 119 nell'economia del codice è emblematica: esso apre il catalogo dei riti speciali e funge da norma generale di riferimento, cui si raccordano disposizioni ancor più specializzate come gli artt. 120 e ss. per il contenzioso sugli appalti pubblici. Il rapporto tra le due norme è di genere a specie: l'art. 120 richiama e deroga l'art. 119, mentre l'art. 119 continua ad applicarsi ogni volta che nessuna disciplina più specifica è prevista per le materie del suo catalogo.
Il catalogo delle materie e la sua ratio selettiva
Il comma 1 dell'art. 119 elenca le materie assoggettate al rito abbreviato in modo tendenzialmente tassativo, sebbene la formula «salvo ulteriori previsioni di legge» lasci aperta la porta a eventuali ampliamenti legislativi. L'analisi del catalogo rivela la logica selettiva del legislatore: sono ricomprese controversie in cui la pendenza del processo rischia di produrre effetti pregiudizievoli sull'efficienza dell'azione pubblica, sulla certezza del diritto nei mercati o sull'incolumità dei cittadini. Si pensi, ad esempio, alle controversie sulle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (lett. a), che costituiscono terreno di elezione del contenzioso amministrativo con immediate ricadute sul mercato e sulle casse pubbliche; ai provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti (lett. b), la cui celerità di definizione è essenziale per la stabilità dei settori regolati; alle ordinanze di protezione civile adottate nelle emergenze dichiarate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (lett. h), dove ogni giorno di attesa può tradursi in danni irreversibili per la collettività. L'art. 119 ha subito nel corso degli anni numerose integrazioni, che ne hanno ampliato il perimetro applicativo: dalle misure di protezione dei collaboratori di giustizia (lett. m) alle controversie in materia di discriminazioni di genere di competenza amministrativa (lett. m-quater), fino all'autorizzazione unica per le infrastrutture lineari energetiche (lett. m-septies). Questa stratificazione normativa riflette l'adattamento del rito abbreviato alle mutevoli esigenze dell'ordinamento, con particolare attenzione ai settori dell'economia, dell'energia e della sicurezza. Va sottolineato che la lett. a) opera in stretto coordinamento con l'art. 120: la clausola «salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti» segnala che le procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) ricevono un trattamento ancora più accelerato e specifico, in ragione della particolare rilevanza economica e della dimensione spesso europea del contenzioso.
Il dimezzamento dei termini e le sue eccezioni
Il comma 2 stabilisce il nucleo duro del rito abbreviato: tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati. L'effetto è immediato e automatico: non occorre un provvedimento del giudice, né una richiesta di parte; la sola riconducibilità della controversia a una delle materie elencate comporta l'operare dei termini ridotti. Le eccezioni al dimezzamento sono tassativamente indicate dallo stesso comma: nei giudizi di primo grado, rimangono interi i termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché il termine di cui all'art. 62, comma 1, c.p.a. (deposito del ricorso notificato) e quelli espressamente disciplinati nell'art. 119 stesso. La ratio di questa scelta è di contemperare l'accelerazione processuale con il diritto di difesa garantito dagli artt. 24 e 111 Cost.: il ricorrente e le controparti devono avere un termine «pieno» per costruire il ricorso e per decidere se intervenire nel processo. Una volta instaurato il contraddittorio, invece, tutte le attività successive (memorie, repliche, depositi documentali) soggiaciono ai termini dimezzati. Nella pratica, il dimezzamento incide sensibilmente sui tempi di deposito di memorie difensive e di replica: laddove nel rito ordinario il termine per la memoria conclusionale è trenta giorni prima dell'udienza, nel rito abbreviato diventa quindici giorni. Il professionista deve dunque tenere un calendario processuale differenziato per materia, pena la decadenza dall'attività difensiva. La violazione dei termini dimezzati comporta la decadenza dall'atto processuale tardivo, senza possibilità di sanatoria, salvo la rimessione in termini per causa non imputabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a.
La tutela cautelare nel rito abbreviato
Il comma 3 dell'art. 119 disciplina in modo peculiare il raccordo tra la fase cautelare e il giudizio di merito nelle controversie soggette al rito abbreviato. La disposizione introduce un meccanismo di «conversione» della cautela in udienza di merito: il TAR, accertata la completezza del contraddittorio e verificata la sussistenza, a un primo sommario esame, dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora (pregiudizio grave e irreparabile), non si limita a concedere la misura cautelare ma fissa contestualmente la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza di trenta giorni dal deposito dell'ordinanza cautelare. Il dispositivo è chiaro: la tutela cautelare diventa il «ponte» verso la rapida definizione del merito, evitando che la controversia rimanga cristallizzata sulla sola misura interinale. Questa impostazione riflette il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 1 c.p.a., in attuazione degli artt. 24 e 111 Cost.: non basta una tutela sommaria e provvisoria quando la controversia verte su situazioni giuridiche che richiedono una definizione stabile e celere. Se invece il TAR rigetta l'istanza cautelare e il Consiglio di Stato, in sede di appello, riforma l'ordinanza di primo grado concedendo la misura, la pronuncia d'appello è trasmessa al TAR per la fissazione dell'udienza di merito, con il termine di trenta giorni che decorre dalla ricezione dell'ordinanza da parte della segreteria del TAR. Anche nei casi di estrema gravità e urgenza, il comma 4 consente di adottare «misure cautelari opportune» attraverso l'ordinanza di cui al comma 3, richiamando in via residuale le disposizioni generali del Titolo II del Libro II del c.p.a. sulla tutela cautelare (artt. 55 e ss.).
Il dispositivo anticipato e l'appello in pendenza dei motivi
I commi 5 e 6 dell'art. 119 introducono un istituto originale del processo amministrativo accelerato: la pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza. Quando almeno una delle parti, all'udienza di discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata, il dispositivo è depositato in segreteria entro sette giorni dalla decisione, e la dichiarazione è attestata nel verbale d'udienza. Il meccanismo risponde a una duplice esigenza: da un lato, consente alle parti di conoscere immediatamente l'esito del giudizio (con importanti risvolti pratici, ad esempio per la stipulazione del contratto d'appalto); dall'altro, genera una «fase transitoria» in cui il dispositivo è esecutivo ma i motivi non sono ancora noti. Per governare questa fase, il comma 6 prevede la possibilità per la parte soccombente di proporre appello al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza (ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione). La parte può contestualmente chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività del dispositivo. Il meccanismo «appello con riserva dei motivi» è un'eccezione al principio di completezza dell'atto d'appello e si giustifica in ragione della necessità di tutelare le parti contro effetti irreversibili del dispositivo anche prima della motivazione. Si noti che la mancata richiesta di sospensione dell'esecutività del dispositivo non preclude la successiva richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi: le due facoltà sono indipendenti. Il comma 7 chiude la norma estendendo l'applicazione dell'intero art. 119 ai giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo, garantendo la coerenza del sistema accelerato lungo tutti i gradi di giudizio.
Profili pratici e raccordo con il sistema dei riti
Nella prassi del contenzioso amministrativo, l'art. 119 assume rilevanza centrale per i professionisti che assistono imprese, enti locali e Autorità indipendenti. Il primo nodo pratico è la corretta identificazione della materia: errare nell'inquadramento — applicando i termini ordinari a una controversia soggetta al rito abbreviato — può condurre a decadenze insanabili. A titolo di esempio, un'impresa che impugni il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha a disposizione termini dimezzati per tutti gli atti endoprocessuali successivi alla notifica del ricorso; analogamente, chi ricorra contro un'ordinanza commissariale in materia di protezione civile deve fare i conti con una tempistica serrata che impone un'organizzazione degli atti difensivi molto più compatta rispetto al rito ordinario. Il secondo nodo pratico riguarda la gestione della fase cautelare: il meccanismo del comma 3 rende particolarmente importante la completezza del ricorso sin dalla sua proposizione, poiché un eventuale accoglimento dell'istanza cautelare porta automaticamente all'udienza di merito nel breve termine di trenta giorni. Non è raro che TAR poco oberati definiscano il merito della controversia proprio in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'art. 60 c.p.a., richiamato espressamente dal comma 3. Un terzo profilo pratico concerne il raccordo tra art. 119 e art. 120: nel contenzioso sugli appalti pubblici, l'art. 120 ha progressivamente assorbito buona parte delle materie originariamente trattate dall'art. 119, lett. a), con la disciplina specifica del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Tuttavia, numerose controversie collaterali — come quelle relative alle procedure di privatizzazione o di dismissione di beni pubblici (lett. c), o quelle riguardanti le infrastrutture energetiche (lett. l) — continuano a ricadere nell'orbita dell'art. 119 senza la sovrastruttura dell'art. 120. Infine, sul piano del principio di sinteticità degli atti sancito dall'art. 3, comma 2, c.p.a., il rito abbreviato ne esalta la portata: la maggior compressione dei tempi impone un'ulteriore selezione dei motivi e una scrittura ancor più asciutta delle memorie difensive, pena l'inutilizzabilità dei motivi tardivamente introdotti in violazione del divieto di nova.
Casi pratici
Caso 1: Impugnazione di un provvedimento dell'Autorità per l'energia
Tizio, titolare di un'impresa di distribuzione del gas, riceve un provvedimento sanzionatorio dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). Rientrando la controversia nella lett. b) dell'art. 119 c.p.a., Tizio propone ricorso al TAR Lombardia — sede di Milano nel termine ordinario non dimezzato, ma deve depositare la memoria difensiva e i successivi atti endoprocessuali entro termini dimezzati rispetto a quelli del rito ordinario, pena la decadenza. Il TAR, esaminata sommariamente la fondatezza del ricorso e ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'immediata esecutività della sanzione, concede la misura cautelare e fissa contestualmente l'udienza di merito a trenta giorni dal deposito dell'ordinanza.
Caso 2: Ordinanza commissariale di emergenza e tutela anticipata
Il Comune di Caio è destinatario di un'ordinanza commissariale adottata in una situazione di emergenza dichiarata ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, con la quale il Commissario delegato impone la demolizione di un edificio comunale. Rientrando la controversia nella lett. h) dell'art. 119 c.p.a., l'ente locale propone ricorso al TAR competente e, all'udienza di discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo. Il dispositivo è depositato entro sette giorni; Caio, risultato soccombente, propone appello al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo con riserva dei motivi, chiedendo contestualmente la sospensione dell'esecutività.
Caso 3: Contestazione di un provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale
Sempronio, consigliere comunale, impugna il decreto di scioglimento del Consiglio del proprio Comune per presunte infiltrazioni mafiose, provvedimento che rientra nella lett. e) dell'art. 119 c.p.a. Essendo tutti i termini endoprocessuali dimezzati, Sempronio — assistito dal suo difensore — deve presentare la memoria conclusionale entro quindici giorni prima dell'udienza invece dei consueti trenta: la mancata osservanza di questo termine comporta la declaratoria di inammissibilità della memoria, senza possibilità di sanatoria.
Domande frequenti
Quali sono le materie soggette al rito abbreviato dell'art. 119 c.p.a.?
L'art. 119 elenca tassativamente le materie: appalti (non disciplinati dall'art. 120), provvedimenti delle Autorità indipendenti, privatizzazioni, poteri speciali, nomine deliberate dal Consiglio dei ministri, scioglimento organi locali, espropriazioni, provvedimenti CONI e Federazioni sportive, ordinanze di emergenza, sicurezza nazionale, infrastrutture energetiche e altri ambiti indicati nelle lettere da a) a m-septies).
Quali termini vengono dimezzati nel rito abbreviato?
Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati, ad eccezione di quelli per la notifica del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti in primo grado, nonché del termine per il deposito del ricorso notificato (art. 62, comma 1, c.p.a.) e dei termini espressamente disciplinati nell'art. 119 stesso.
Come funziona la tutela cautelare nel rito abbreviato?
Se il TAR ritiene sussistente il fumus boni iuris e il periculum in mora, con l'ordinanza cautelare fissa anche l'udienza di merito entro trenta giorni dal deposito dell'ordinanza, accelerando la definizione della controversia nel merito.
Che cos'è il dispositivo anticipato e come si impugna?
Quando almeno una parte lo richiede in udienza, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla decisione. La parte soccombente può proporre appello entro trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi da depositare entro trenta giorni dalla notifica della sentenza o tre mesi dalla sua pubblicazione.
Il rito abbreviato si applica anche in appello?
Sì: il comma 7 dell'art. 119 estende l'applicazione del rito abbreviato ai giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo, garantendo la coerenza dell'accelerazione processuale lungo tutti i gradi di giudizio.
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