- Il giudice dichiara il ricorso irricevibile quando accerta la tardività della notificazione o del deposito (difetto di tempestività).
- Il ricorso è dichiarato inammissibile in presenza di carenza di interesse o di altre ragioni ostative a una pronuncia nel merito.
- La dichiarazione di improcedibilità interviene quando sopravviene il difetto di interesse, il contraddittorio non è stato integrato nel termine assegnato, o emergono altre ragioni che impediscono la pronuncia nel merito.
- Il giudice dichiara estinto il giudizio per mancata prosecuzione o riassunzione nel termine perentorio, per perenzione o per rinuncia al ricorso.
- Tutte queste pronunce possono essere emesse anche d'ufficio, senza necessità di istanza di parte.
Testo dell'articoloVigente
Art. 35 Codice del Processo Amministrativo — Pronunce di rito
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso:
a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito;
b) inammissibile quando è carente l’interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:
a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;
b) per perenzione;
c) per rinuncia.
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Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 35 è collocato nel Titolo IV del Libro I del c.p.a., dedicato alle pronunce giurisdizionali, e disciplina le cosiddette pronunce di rito: quelle con cui il giudice non decide nel merito la controversia, ma chiude il giudizio per ragioni processuali. La norma ha una funzione sistematica fondamentale: cataloga in modo esaustivo le ipotesi in cui il giudice non può o non deve pronunciarsi sul merito, e distingue con precisione tra irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità ed estinzione.
La distinzione non è meramente nominalistica: ciascuna pronuncia ha presupposti diversi, produce effetti diversi sul giudicato, e si ricollega a vizi di diversa natura. Il fatto che tutte possano essere pronunciate «anche d'ufficio» riflette la natura pubblicistica dei presupposti processuali nel processo amministrativo, che il giudice è tenuto a verificare d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
L'irricevibilità per tardività
La dichiarazione di irricevibilità (comma 1, lett. a) consegue all'accertamento della tardività della notificazione o del deposito del ricorso. Il processo amministrativo è caratterizzato da termini di decadenza particolarmente brevi: il termine ordinario per proporre ricorso contro gli atti amministrativi è di sessanta giorni dalla comunicazione o pubblicazione dell'atto (art. 29 c.p.a.), ridotto a trenta giorni per molti riti speciali (es. art. 120 c.p.a. per gli appalti).
L'irricevibilità sancisce la definitiva perdita del diritto di proporre l'azione: a differenza dell'inammissibilità (che talvolta può essere sanata) o dell'improcedibilità (sopravvenuta), la tardività del ricorso è un vizio originario e insanabile. L'accertamento della tardività deve riguardare sia la notificazione (primo atto processuale) che il deposito (secondo atto necessario per la costituzione in giudizio); entrambi devono rispettare i termini di legge, pena l'irricevibilità per il vizio corrispondente.
L'inammissibilità per difetto di interesse o vizi originari
La dichiarazione di inammissibilità (comma 1, lett. b) ricorre quando è carente l'interesse a ricorrere o sussistono altre ragioni ostative a una pronuncia sul merito. L'interesse a ricorrere è uno dei presupposti processuali fondamentali del processo amministrativo: deve essere personale, diretto, attuale e concreto. La sua carenza originaria — presente al momento della proposizione del ricorso — determina l'inammissibilità.
Le «altre ragioni ostative» a una pronuncia sul merito costituiscono una formula aperta che comprende: la difettosa legittimazione ad agire, la carenza di interesse legittimo o diritto soggettivo tutelabile, la mancanza di atti impugnabili, la litispendenza, la cosa giudicata, il difetto di giurisdizione (che tecnicamente porta a una pronuncia declinatoria, ma è talvolta ricondotto alla categoria dell'inammissibilità nella prassi). L'inammissibilità è dunque la categoria residuale per tutti i vizi processuali originari che non siano la tardività.
L'improcedibilità per vizi sopravvenuti
La dichiarazione di improcedibilità (comma 1, lett. c) si differenzia dall'inammissibilità per il momento in cui il vizio si manifesta: non è originario, ma sopravviene nel corso del giudizio. Le ipotesi tipiche sono: il sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione (ad esempio perché l'amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto o ha annullato in autotutela l'atto impugnato); la mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 27; altre ragioni ostative sopravvenute che impediscano la pronuncia nel merito.
Il sopravvenuto difetto di interesse — la fattispecie più frequente — si verifica quando, nel corso del giudizio, vengono meno le condizioni che giustificavano la tutela richiesta. Può dipendere da comportamenti dell'amministrazione (ritiro dell'atto, adempimento spontaneo) o del ricorrente (acquiescenza, rinuncia implicita). In questi casi il giudice non può pronunciarsi nel merito non essendovi più una posizione da tutelare, e la dichiarazione di improcedibilità chiude il giudizio senza efficacia di giudicato sul merito della controversia.
L'estinzione del giudizio
Il comma 2 disciplina le ipotesi di estinzione del giudizio: mancata prosecuzione o riassunzione nel termine perentorio (lett. a), perenzione (lett. b) e rinuncia (lett. c). La perenzione è un istituto tipico del processo amministrativo, che non ha equivalente nel rito civile: il giudizio si estingue per mancata istanza di fissazione dell'udienza nel termine previsto dalla legge, quale sanzione per l'inerzia prolungata delle parti. La perenzione sanziona il disinteresse sostanziale del ricorrente alla decisione, alleggerendo il carico dei ricorsi pendenti.
La rinuncia al ricorso è l'atto con cui il ricorrente dismette volontariamente l'azione: produce l'estinzione del giudizio e, se accettata dalla controparte, ha efficacia preclusiva anche nei confronti dei terzi. La mancata prosecuzione o riassunzione riguarda le ipotesi in cui il giudizio si è interrotto (art. 80 c.p.a.) e il ricorrente non provvede alla riassunzione nel termine perentorio fissato.
Profili pratici
La corretta distinzione tra le varie pronunce di rito ha riflessi pratici significativi. La declaratoria di irricevibilità per tardività ha effetti preclusivi definitivi; quella di inammissibilità non sempre preclude la riproposizione dell'azione qualora il vizio sia sanabile (ad esempio, introducendo una nuova istanza all'amministrazione). La declaratoria di improcedibilità — non avendo efficacia di giudicato sul merito — lascia in linea teorica le parti libere di riproporre l'azione ove le condizioni tornino a ricorrere. L'estinzione per perenzione non determina rinuncia implicita al diritto sostanziale: il ricorrente può riproporre il ricorso se il termine per impugnare non è nel frattempo scaduto.
Casi pratici
Caso 1: Dichiarazione di irricevibilità per ricorso tardivo
Tizio riceve la notifica di un provvedimento sanzionatorio del Ministero il 10 gennaio e propone ricorso al TAR il 15 marzo, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 29 c.p.a. Il TAR, verificata d'ufficio la tardività della notificazione, dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., senza entrare nel merito delle censure proposte.
Caso 2: Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Caio impugna il silenzio-inadempimento del Comune sulla sua istanza di accesso agli atti. Prima dell'udienza di merito, il Comune trasmette i documenti richiesti. Il TAR dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non essendovi più utilità concreta per Caio nel proseguire il giudizio.
Caso 3: Estinzione per perenzione
Sempronio ha proposto ricorso al TAR dieci anni prima e non ha mai presentato istanza di fissazione dell'udienza. Il TAR, rilevata l'inerzia prolungata, dichiara d'ufficio il giudizio estinto per perenzione ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. b), c.p.a., disponendo la restituzione del contributo unificato nella misura prevista dalla legge.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra ricorso irricevibile e ricorso inammissibile?
L'irricevibilità consegue alla tardività del ricorso (vizio di tempestività); l'inammissibilità riguarda altri vizi processuali originari, come la carenza di interesse a ricorrere o la difettosa legittimazione ad agire.
Se il mio ricorso è dichiarato improcedibile, posso riproporre l'azione?
In linea di principio sì, perché la declaratoria di improcedibilità non ha efficacia di giudicato sul merito; tuttavia occorre verificare se nel frattempo siano scaduti i termini di decadenza per la proposizione dell'azione.
Cosa è la perenzione nel processo amministrativo?
È l'estinzione del giudizio per mancata istanza di fissazione dell'udienza nel termine previsto dalla legge, quale sanzione per l'inerzia prolungata del ricorrente; non ha equivalente nel rito civile.
Il giudice può dichiarare d'ufficio l'irricevibilità senza che la parte lo chieda?
Sì. L'art. 35 prevede espressamente che il giudice dichiari irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità 'anche d'ufficio', trattandosi di presupposti processuali che il giudice è tenuto a verificare indipendentemente dalle eccezioni di parte.
La rinuncia al ricorso estingue sempre il giudizio?
La rinuncia del ricorrente produce l'estinzione del giudizio, ma non sempre è sufficiente da sola: in alcuni casi richiede l'accettazione delle altre parti per produrre effetti definitivi; in ogni caso non determina automaticamente la rinuncia al diritto sostanziale sottostante.
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