In sintesi
- Il verificatore e il consulente tecnico d'ufficio scelti tra dipendenti pubblici o iscritti agli albi di cui all'art. 13 disp. att. c.p.c. hanno l'obbligo di prestare il proprio ufficio.
- L'obbligo cede solo se il giudice riconosce l'esistenza di un giustificato motivo.
- Il consulente o il verificatore può essere ricusato dalle parti per i motivi previsti dall'art. 51 c.p.c. (incompatibilità, interesse nella causa, gravi ragioni di convenienza).
- La ricusazione è decisa dal giudice che ha nominato il consulente o il verificatore, assicurando coerenza procedurale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 20 Codice del Processo Amministrativo — Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, hanno l’obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato motivo.
2. Il consulente, o il verificatore, può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’articolo 51 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l’ha nominato.
Stesso numero, altri codici
- Art. 20 Cod. Amb. — Consultazione preventiva
- Art. 20 D.Lgs. 159/2011 — (Sequestro)
- Art. 20 D.Lgs. 209/2005 — Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
- Art. 20 D.Lgs. 42/2004 — Interventi vietati
- Art. 20 CAD — Validità ed efficacia probatoria dei documenti infor...
- Art. 20 Codice Civile: Convocazione dell'assemblea delle
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione nel codice
L'art. 20 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) disciplina due profili complementari riguardanti gli ausiliari tecnici del giudice: l'obbligo di assumere l'incarico e la ricusazione. La norma si inserisce nel Titolo I della Parte II del codice, dedicato al giudice e ai suoi ausiliari, e va letta in combinato disposto con l'art. 19, che regola la nomina del verificatore e del consulente tecnico d'ufficio, nonché con l'art. 21, relativo al commissario ad acta. Il legislatore del 2010 ha inteso dotare il giudice amministrativo di strumenti istruttori analoghi a quelli del processo civile, adattandoli alle specificità del giudizio impugnatorio e della giurisdizione esclusiva.
Il rinvio all'art. 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile radica il sistema degli albi professionali nel tessuto normativo preesistente, evitando duplicazioni e garantendo criteri di selezione già collaudati. La scelta di richiamare espressamente i dipendenti pubblici riconosce la frequente necessità, nel contenzioso amministrativo, di competenze tecnico-specialistiche in settori come l'urbanistica, l'ingegneria ambientale, la contabilità pubblica o la valutazione di impatto ambientale, ambiti in cui i dipendenti di enti pubblici possono offrire professionalità specifiche difficilmente reperibili nel settore privato.
L'obbligo di prestare l'ufficio e il giustificato motivo
Il primo comma sancisce un vero e proprio obbligo giuridico a carico del soggetto nominato: il verificatore o il consulente non può liberamente rifiutare l'incarico. Tale impostazione riflette la natura pubblicistica della funzione svolta dall'ausiliario, che non agisce in proprio interesse ma collabora con l'organo giurisdizionale nell'accertamento di fatti tecnici rilevanti per la decisione. L'obbligo è coerente con la regola generale del processo civile, alla quale il codice del processo amministrativo si ricollega per le lacune non coperte dalla disciplina speciale (art. 39 c.p.a.).
La deroga è ammessa unicamente quando il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo. La valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che dovrà contemperare l'interesse al celere svolgimento del processo con le ragioni addotte dal soggetto nominato. Rientrano tipicamente nel giustificato motivo situazioni di incompatibilità funzionale, gravi problemi di salute, carichi di lavoro istituzionale incompatibili con i tempi del procedimento, o conflitti di interesse non codificati tra quelli di ricusazione ma comunque idonei a compromettere la terzietà dell'ausiliario.
La ricusazione: motivi e procedimento
Il secondo comma disciplina la ricusazione del consulente o del verificatore. Il legislatore ha scelto di rinviare integralmente all'art. 51 c.p.c., che elenca i casi in cui il giudice ha l'obbligo di astenersi e, per derivazione, i motivi per i quali la parte può chiedere la ricusazione. Si tratta di un catalogo ampio: interesse nella causa o in altra analoga, essere coniuge, parente o affine di una delle parti, aver dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, aver deposto come testimone, avere una causa pendente con una delle parti, grave inimicizia con una delle stesse.
La ricusazione è rimessa all'iniziativa di parte: ciascuna delle parti del giudizio può avvalersi di tale strumento, a tutela dell'imparzialità dell'accertamento tecnico e, per tale via, del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. e del principio del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost. La ricusazione deve essere proposta prima che l'ausiliario abbia iniziato le operazioni, salvo che il motivo sia sopravvenuto o non fosse conoscibile in precedenza.
La competenza a decidere sulla ricusazione spetta al giudice che ha nominato l'ausiliario. Tale scelta del legislatore evita frammentazioni procedurali e assicura che la valutazione sia svolta da chi conosce il contesto probatorio e i termini dell'incarico. Il giudice deciderà con ordinanza, non soggetta ad autonoma impugnazione ma censurabile in sede di appello avverso la sentenza definitiva.
Rapporto con il giudizio e i poteri del giudice
L'art. 20 si inserisce nella più ampia disciplina dei poteri istruttori del giudice amministrativo, che il codice del 2010 ha significativamente ampliato rispetto al passato. La verifica e la consulenza tecnica d'ufficio sono strumenti istruttori discrezionali: il giudice li dispone quando necessita di accertamenti di fatti che richiedono particolari competenze tecniche, non altrimenti acquisibili attraverso i documenti prodotti dalle parti. In giurisdizione esclusiva, dove il giudice conosce anche di diritti soggettivi, questi strumenti assumono un rilievo ancora maggiore, avvicinando il processo amministrativo al processo civile.
Il rispetto delle garanzie previste dall'art. 20 — obbligo di ufficio e ricusazione — tutela la qualità dell'accertamento tecnico e, in ultima analisi, la credibilità della decisione giudiziale. Un ausiliario che versi in una delle situazioni di cui all'art. 51 c.p.c. potrebbe orientare le proprie valutazioni in senso non imparziale, compromettendo l'equità del giudizio e il diritto di difesa delle parti.
Profili pratici
Sul piano operativo, l'avvocato che rilevi la sussistenza di un motivo di ricusazione deve attivarsi tempestivamente, presentando l'istanza al giudice procedente con indicazione precisa delle circostanze invocate. Il ritardo potrebbe essere interpretato come acquiescenza, con conseguente inammissibilità della ricusazione tardiva. In sede cautelare, qualora sia disposta una verifica prima della decisione nel merito, i tempi di ricusazione si comprimono ulteriormente, rendendo essenziale una vigilanza costante sull'identità e sulle caratteristiche del soggetto nominato. Nei procedimenti di appalto soggetti al rito speciale di cui all'art. 120 c.p.a., la celerità del giudizio rende ancora più urgente l'immediata segnalazione di eventuali incompatibilità dell'ausiliario.
Casi pratici
Caso 1: Ricusazione del verificatore in una controversia urbanistica
Tizio impugna davanti al TAR un permesso di costruire rilasciato dal Comune a Caio, lamentando la violazione delle distanze legali. Il giudice nomina come verificatore un ingegnere dipendente del Comune resistente, che aveva partecipato all'istruttoria del procedimento edilizio. Tizio propone tempestivamente ricusazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, c.p.a., richiamando l'interesse indiretto del verificatore nella causa: il TAR accoglie l'istanza e provvede a una nuova nomina.
Caso 2: Giustificato motivo per rifiuto dell'incarico di CTU
Il giudice amministrativo nomina Sempronio, professore universitario e iscritto all'albo dei consulenti tecnici, per svolgere una consulenza in materia ambientale in un giudizio avente ad oggetto un'autorizzazione integrata ambientale. Sempronio comunica di avere già assunto incarichi in tre procedimenti pendenti con scadenze ravvicinate e di versare in condizioni di salute che limitano temporaneamente la sua capacità lavorativa. Il giudice valuta le circostanze come giustificato motivo e lo esime dall'incarico, nominando un diverso consulente.
Caso 3: Ricusazione proposta tardivamente e conseguenze
Caio, parte resistente in un giudizio per risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, scopre solo all'udienza di discussione che il consulente tecnico nominato era stato in passato difensore di Tizio in un procedimento civile. Poiché le operazioni peritali erano già concluse e il rapporto depositato, il TAR dichiara inammissibile la ricusazione proposta fuori termine, rilevando che Caio avrebbe potuto verificare il curriculum del consulente all'atto della nomina.
Domande frequenti
Chi può essere nominato verificatore o CTU nel processo amministrativo?
Il verificatore e il consulente tecnico d'ufficio possono essere scelti tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come stabilisce l'art. 20, comma 1, c.p.a.
Il consulente nominato può rifiutare l'incarico?
No, in linea di principio ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio. Può essere esonerato solo se il giudice riconosce l'esistenza di un giustificato motivo, come gravi impedimenti di salute o carichi di lavoro incompatibili con i tempi del processo.
Quali sono i motivi per cui le parti possono ricusare il consulente?
I motivi di ricusazione sono quelli previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile: interesse nella causa, legame di parentela o affinità con una delle parti, aver dato consiglio o svolto patrocinio nella causa, grave inimicizia, e altri casi analoghi di potenziale parzialità.
Chi decide sull'istanza di ricusazione?
Decide il giudice che ha nominato il consulente o il verificatore. La decisione avviene con ordinanza, non separatamente impugnabile, ma censurabile in appello insieme alla sentenza definitiva.
Entro quando va proposta la ricusazione?
L'istanza di ricusazione va proposta prima che il consulente abbia iniziato le operazioni. Se il motivo è sopravvenuto o non era conoscibile in precedenza, va proposta non appena la parte ne venga a conoscenza, pena la tardività e l'inammissibilità.
Vedi anche