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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La ricusazione è il rimedio con cui la parte chiede la sostituzione del giudice amministrativo in presenza delle cause di incompatibilità previste dal codice di procedura civile.
  • La domanda va proposta al presidente almeno tre giorni prima dell'udienza se i magistrati sono già noti, oppure oralmente all'udienza stessa prima della discussione.
  • Il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio se, a un sommario esame, l'istanza è inammissibile o manifestamente infondata.
  • La decisione definitiva spetta a un collegio ad hoc (previa sostituzione del magistrato ricusato) entro trenta giorni, dopo aver sentito il magistrato ricusato.
  • L'istanza infondata può esporre la parte a una sanzione pecuniaria fino a cinquecento euro; la ricusazione accolta rende nulli gli atti compiuti in prosecuzione dal giudice ricusato.
  • La ricusazione non ha effetto sugli atti anteriori; i componenti del collegio decidente sulla ricusazione non sono a loro volta ricusabili.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 18 Codice del Processo Amministrativo — Ricusazione

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile.

2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell’udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all’udienza; in caso contrario, può proporsi oralmente all’udienza medesima prima della discussione.

3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall’avvocato munito di procura speciale.

4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l’istanza inammissibile o manifestamente infondata.

5. In ogni caso la decisione definitiva sull’istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.

6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione non sono ricusabili.

7. Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o respinge l’istanza di ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.

8. La ricusazione non ha effetto sugli atti anteriori. L’accoglimento dell’istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato.

Capo VI – Ausiliari del giudice

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 18 del codice del processo amministrativo disciplina la ricusazione del giudice amministrativo, completando il sistema di garanzie di imparzialità e terzietà avviato dall'art. 17 sull'astensione. Mentre l'astensione è un atto spontaneo del giudice, la ricusazione è un rimedio a iniziativa di parte: consente al ricorrente, al resistente o ai controinteressati di domandare la sostituzione di uno o più componenti del collegio giudicante quando ricorrono le cause di incompatibilità previste dalla legge. Il fondamento costituzionale è rinvenibile negli artt. 24, 111 e 113 Cost., che garantiscono rispettivamente il diritto di difesa, il giusto processo davanti a un giudice terzo e imparziale, e la tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione. Il richiamo all'art. 6 CEDU rafforza il quadro: la Corte europea dei diritti dell'uomo ha elaborato nel tempo un'articolata nozione di «tribunale indipendente e imparziale», basata sia sul criterio soggettivo (assenza di pregiudizi personali del giudice) sia sul criterio oggettivo (assenza di apparenze di parzialità).

Cause di ricusazione: rinvio al codice di procedura civile

Il comma 1 rinvia alle cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile, che le elenca all'art. 52 c.p.c.: coincidono in larga misura con le cause di astensione obbligatoria dell'art. 51, con alcune differenze. In particolare, non costituisce causa di ricusazione la mera «grave ragione di convenienza» che legittima l'astensione facoltativa: la ricusazione opera solo in presenza di incompatibilità tipizzate. Nel contesto del processo amministrativo, le cause di ricusazione più frequentemente invocate riguardano situazioni di interesse diretto del giudice nella controversia, legami di parentela o affinità con le parti o i loro difensori, o pregresse partecipazioni del giudice alla medesima vicenda amministrativa in veste di consulente o componente di organo collegiale. La parte che ricusa deve essere in grado di dimostrare, almeno in via sommaria, la sussistenza della causa invocata: affermazioni generiche o meramente tattiche non sono sufficienti.

Modalità e termini di proposizione

Il comma 2 distingue due modalità di proposizione in funzione del momento in cui la parte viene a conoscenza della composizione del collegio. Se i magistrati che devono prendere parte all'udienza sono già noti — ad esempio perché comunicati dalla segreteria — la domanda deve essere proposta al presidente almeno tre giorni prima dell'udienza. Il termine di tre giorni è posto a tutela sia dell'organizzazione del tribunale — che deve provvedere alla sostituzione del magistrato — sia della parte ricusata, che ha diritto a essere sentita prima della decisione. Se invece la composizione del collegio non è nota in anticipo, la ricusazione può essere proposta oralmente all'udienza, prima che inizi la discussione: la proposizione dopo l'inizio della trattazione sarebbe intempestiva. Il comma 3 impone che la domanda indichi i motivi della ricusazione e i mezzi di prova a suo sostegno, e sia firmata dalla parte personalmente o dall'avvocato munito di procura speciale. Il requisito della procura speciale eleva il livello di consapevolezza richiesto all'istante, scoraggiando ricusazioni strumentali.

La prosecuzione del giudizio e la decisione definitiva

I commi 4 e 5 disciplinano la fase procedimentale successiva alla proposizione dell'istanza. Il comma 4 attribuisce al collegio investito della controversia il potere di disporre la prosecuzione del giudizio in via sommaria: se, a un primo esame, l'istanza appare inammissibile (per difetto di forma, intempestività o carenza di legittimazione) o manifestamente infondata (per l'insussistenza ictu oculi di qualsiasi causa di incompatibilità), il giudice può proseguire senza attendere la decisione definitiva. Questa facoltà risponde all'esigenza di tutelare il processo dall'abuso della ricusazione come strumento dilatorio: un'istanza palesemente strumentale non può bloccare il corso del giudizio. La decisione definitiva è invece rimessa a un collegio diverso da quello che ha trattato il merito, previo intervento sostitutivo del magistrato ricusato, e deve essere adottata entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza. Il comma 5 impone che il magistrato ricusato venga sentito prima della decisione: si tratta di un'elementare garanzia del contraddittorio a favore dello stesso giudice, che ha il diritto di illustrare la propria posizione e discolparsi da eventuali addebiti infondati.

Sanzioni, nullità degli atti e salvezza degli atti anteriori

I commi da 6 a 8 regolano le conseguenze processuali. Il comma 6 introduce una regola di inricusabilità dei componenti del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione stessa: si evita così una regressione ad libitum, in cui ogni decisione sulla ricusazione potrebbe a sua volta essere oggetto di una nuova ricusazione. Il comma 7 disciplina la decisione di rigetto o inammissibilità: il giudice provvede sulle spese e può condannare la parte a una sanzione pecuniaria non superiore a cinquecento euro, qualora l'istanza risulti pretestuosa. La sanzione — di importo modesto ma simbolicamente significativo — persegue una funzione deterrente contro l'abuso processuale. Il comma 8 enuncia la regola fondamentale in merito agli effetti temporali: la ricusazione non ha effetto sugli atti anteriori alla sua proposizione, i quali restano validi. Se invece il collegio ha disposto la prosecuzione del giudizio ai sensi del comma 4 e il magistrato ricusato ha partecipato ad atti in quella fase, tali atti sono annullati in caso di accoglimento dell'istanza. La distinzione è cruciale: solo gli atti compiuti in pendenza dell'istanza di ricusazione — non quelli anteriori — sono esposti al rischio di nullità.

Casi pratici

Caso 1: Ricusazione proposta in udienza per composizione del collegio appena conosciuta

Tizio, ricorrente in un giudizio di appalto davanti al TAR Puglia, viene a conoscenza della composizione del collegio soltanto all'inizio dell'udienza pubblica, quando viene letto il ruolo. Uno dei magistrati è il fratello di un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice resistente. Tizio, prima che inizi la discussione, propone oralmente l'istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, c.p.a.; il presidente sospende l'udienza per valutare, in via sommaria, l'ammissibilità della domanda, che viene rinviata al collegio ad hoc per la decisione definitiva.

Caso 2: Ricusazione strumentale: prosecuzione del giudizio e sanzione

Caio impugna davanti al TAR Lombardia un provvedimento di diniego di autorizzazione ambientale, e a pochi giorni dall'udienza di trattazione propone istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del collegio, senza indicare alcuna specifica causa di incompatibilità. Il collegio, ritenendo l'istanza manifestamente infondata, dispone la prosecuzione del giudizio ex art. 18, comma 4, c.p.a.; il collegio ad hoc, decidendo sulla ricusazione entro trenta giorni, rigetta l'istanza e condanna Caio alla sanzione pecuniaria di cinquecento euro.

Caso 3: Accoglimento della ricusazione e nullità degli atti sopravvenuti

Sempronio propone tempestivamente istanza di ricusazione di un magistrato del TAR Veneto, sostenendo che questi abbia espresso in una sede pubblica un'opinione sulla vicenda controversa. Il collegio investito della controversia, dopo sommario esame, decide di proseguire il giudizio e il magistrato ricusato partecipa a un'ordinanza istruttoria. Il collegio ad hoc, sentito il magistrato, accoglie l'istanza: in applicazione dell'art. 18, comma 8, c.p.a., l'ordinanza istruttoria adottata con la partecipazione del giudice ricusato è annullata, mentre gli atti processuali anteriori all'istanza rimangono validi.

Domande frequenti

Entro quando devo proporre la ricusazione se conosco già la composizione del collegio?

Almeno tre giorni prima dell'udienza, con domanda scritta diretta al presidente, indicando i motivi e i mezzi di prova e corredata da procura speciale all'avvocato se non firmata personalmente dalla parte.

La ricusazione blocca automaticamente il giudizio?

No: se il collegio ritiene in via sommaria l'istanza inammissibile o manifestamente infondata, può disporre la prosecuzione del giudizio ex art. 18, comma 4, c.p.a., in attesa della decisione definitiva del collegio ad hoc.

Cosa succede agli atti già compiuti dal giudice prima che venga proposta la ricusazione?

Restano validi: l'art. 18, comma 8, c.p.a. stabilisce che la ricusazione non ha effetto sugli atti anteriori. Solo gli atti compiuti dal giudice ricusato durante la pendenza dell'istanza vengono annullati in caso di accoglimento.

Posso ricusare anche i componenti del collegio che decidono sulla ricusazione?

No: il comma 6 dell'art. 18 stabilisce espressamente che i componenti del collegio chiamato a decidere sull'istanza di ricusazione non sono a loro volta ricusabili, per evitare regressioni infinite.

Rischio una sanzione se la mia istanza di ricusazione viene respinta?

Sì: il comma 7 dell'art. 18 consente al giudice di condannare la parte che ha proposto un'istanza inammissibile o infondata a una sanzione pecuniaria fino a cinquecento euro, con funzione deterrente contro l'abuso processuale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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