Testo dell'articoloVigente
Art. 1690 c.c. – Impedimenti alla riconsegna
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell’art. 1686.
Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l’esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell’art. 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell’art. 1515 per conto dell’avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.
In sintesi
Indice dei contenuti
Fattispecie regolate dall'art. 1690 c.c.
L'art. 1690 c.c. disciplina gli impedimenti alla riconsegna che si verificano una volta che la merce e' giunta a destinazione. A differenza dell'art. 1686 c.c. che regola gli impedimenti durante il trasporto, qui la merce ha raggiunto il luogo di consegna ma il trasferimento al destinatario non può avvenire per varie ragioni. Il legislatore individua quattro scenari distinti: destinatario irreperibile, rifiuto del destinatario, ritardo del destinatario, controversia tra più destinatari o sui diritti alla riconsegna.
Destinatario irreperibile o rifiutante
Se il destinatario non si trova o si rifiuta di ricevere la merce, il vettore deve immediatamente richiedere istruzioni al mittente. Si applicano poi le regole dell'art. 1686 c.c.: se le istruzioni non sono ottenibili o non sono attuabili, il vettore può depositare le cose ai sensi dell'art. 1514 c.c. o, per i beni deperibili, venderle ex art. 1515 c.c. Il mittente rimane il referente principale: il vettore non può abbandonare la merce o dismetterla senza aver tentato di contattare il mittente.
Controversia tra più destinatari
È possibile che più soggetti rivendichino il diritto alla riconsegna delle stesse cose: si pensi al caso di due cessionari del documento di trasporto, o di un conflitto tra il destinatario originario e un terzo che afferma di avere titolo sulla merce. In questi casi il vettore e' nell'impossibilita' di decidere autonomamente a chi consegnare: il rischio di consegnare al soggetto sbagliato e' reale. La norma gli consente di depositare le cose ai sensi dell'art. 1514 c.c., liberandosi così dall'obbligazione di custodia e lasciando ai contendenti il compito di risolvere la controversia in sede giudiziaria.
Ritardo del destinatario
Il ritardo del destinatario nel ricevere la merce e' un caso meno drammatico ma ugualmente rilevante: il vettore non può essere costretto a tenere il carico a proprie spese per tempo indeterminato. Anche in questo caso può procedere al deposito o, per i beni deperibili, alla vendita, informando il mittente. Il destinatario che non si presenta puntualmente perde la protezione che gli riconosce l'art. 1689 c.c. e si espone ai costi del deposito.
Esempio pratico: Tizio, Caio e Sempronia
Il vettore Caio trasporta un carico di formaggi a pasta molle destinati a Sempronia. Giunto a destinazione, Caio scopre che Sempronia ha chiuso l'attività e il magazzino e' sbarrato. Caio deve subito contattare il mittente Tizio per istruzioni. Se Tizio non risponde o le sue istruzioni non sono attuabili, e i formaggi rischiano di deteriorarsi entro 24 ore, Caio può venderli al mercato locale ex art. 1515 c.c. e notificare prontamente l'avvenuta vendita a Tizio.
Coordinamento sistematico con gli artt. 1514 e 1515 c.c.
L'art. 1690 c.c. richiama espressamente gli artt. 1514 e 1515 c.c., che disciplinano rispettivamente il deposito della cosa dovuta e la vendita coattiva in caso di rifiuto del creditore di ricevere la prestazione. Si tratta di istituti che tutelano il debitore (in questo caso il vettore) che si trova impossibilitato ad adempiere per fatto del creditore (destinatario irreperibile o rifiutante). Il deposito estingue l'obbligazione del vettore; la vendita, per i beni deperibili, evita la perdita economica del valore del carico.
Obbligo di informazione al mittente
In tutti i casi in cui il vettore procede autonomamente (deposito o vendita), deve informare prontamente il mittente. Questa comunicazione e' essenziale: il mittente deve essere posto in grado di tutelare i propri interessi, di agire contro il destinatario inadempiente, di organizzare una nuova spedizione o di recuperare il ricavato della vendita. Il vettore che omette la comunicazione risponde dei danni causati dall'omissione.
Domande frequenti
Cosa deve fare il vettore se il destinatario e' irreperibile?
Deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente. Se le istruzioni non sono ottenibili o attuabili, può depositare la merce (art. 1514) o venderla se deperibile (art. 1515), informando il mittente.
Il vettore può scegliere a chi consegnare se ci sono più destinatari in conflitto?
No. In caso di controversia tra più destinatari, il vettore può depositare le cose ai sensi dell'art. 1514 c.c. e lasciare ai contendenti il compito di risolvere il conflitto giudizialmente.
Il destinatario che ritarda il ritiro va incontro a conseguenze?
Si'. Il vettore può procedere al deposito della merce o alla vendita se deperibile, con i relativi costi a carico del destinatario. Il ritardo ingiustificato fa perdere la protezione contrattuale.
Qual e' la differenza tra l'art. 1686 e l'art. 1690 c.c.?
L'art. 1686 riguarda impedimenti durante il trasporto (merce non ancora arrivata); l'art. 1690 riguarda impedimenti alla riconsegna (merce arrivata a destinazione ma non consegnabile al destinatario).
Il vettore che vende la merce deperibile deve rendere conto al mittente?
Si'. Deve informare prontamente il mittente della vendita avvenuta. Il ricavato, dedotte le spese, e' a disposizione del soggetto avente diritto (mittente o destinatario secondo i loro accordi).