Testo dell'articoloVigente
Art. 1685 c.c. Diritti del mittente
In vigore
Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine. Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore. Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il diritto di contrordine del mittente
L'art. 1685 c.c. attribuisce al mittente un potere di disposizione unilaterale sulle cose consegnate per il trasporto, fino a quando esse non siano passate a disposizione del destinatario. Questo potere e' comunemente denominato ius variandi e consente al mittente di modificare in corso d'opera il programma di consegna, adattandolo a nuove esigenze commerciali o logistiche.
Contenuto del diritto
Il mittente può esercitare tre tipi di contrordine: sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ordinare la consegna a un destinatario diverso, oppure disporre diversamente (ad esempio, impartire istruzioni su modalità o luogo di consegna). In tutti i casi, il mittente e' obbligato a rimborsare le spese sostenute dal vettore e a risarcire i danni causati dal contrordine. Il vettore non può rifiutarsi di eseguire il contrordine legittimamente impartito, ma ha diritto al ristoro economico del disagio subito.
Il vincolo documentale
Il legislatore introduce una cautela importante: se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può esercitare il contrordine senza esibire al vettore il documento originale. Le nuove istruzioni devono essere annotate sul documento stesso e sottoscritte dal vettore. Questa formalita' tutela i terzi che potrebbero aver acquistato il documento per girata: il vettore che riconsegna sulla base del documento girato e' protetto, mentre il mittente che ha già ceduto il documento non può più disporre della merce.
Esempio pratico: Tizio, Caio e Sempronia
Tizio spedisce un carico di tessuti a Caio, destinatario a Napoli. Il vettore Mevio rilascia a Tizio la ricevuta di carico. Nel frattempo, Tizio vende il carico a Sempronia e vuole cambiare il destinatario. Deve esibire a Mevio la ricevuta di carico originale, far annotare le nuove istruzioni e ottenere la firma del vettore. Solo così il contrordine e' efficace. Se Tizio avesse già girato la ricevuta a Sempronia, non potrebbe più disporre della merce.
Il momento in cui cessa il potere del mittente
Il diritto di contrordine del mittente si estingue nel momento in cui le cose passano a disposizione del destinatario. Questo momento coincide, in linea di principio, con la richiesta di riconsegna da parte del destinatario (art. 1689 c.c.), ma può variare in base alle modalità concordate nel contratto. Da quel momento in poi, i diritti sul carico spettano esclusivamente al destinatario, che diventa il soggetto legittimato a ricevere la merce e a far valere le pretese nei confronti del vettore.
Rapporto con i diritti del destinatario
L'art. 1685 c.c. si coordina con l'art. 1689 c.c. che disciplina i diritti del destinatario: si tratta di un sistema a vasi comunicanti, in cui il rafforzarsi della posizione del destinatario corrisponde all'affievolirsi di quella del mittente. La norma tutela la sicurezza delle relazioni commerciali: chi acquista la merce in transito sa che, dal momento in cui ne richiede la consegna, la sua posizione e' consolidata e non più soggetta a contrordini del mittente.
Domande frequenti
Il mittente può sempre cambiare il destinatario del trasporto?
Si', fino a quando le cose non passano a disposizione del destinatario. Deve però rimborsare le spese e risarcire i danni causati dal contrordine al vettore.
Cosa succede se il mittente ha già ceduto il duplicato della lettera di vettura?
Se il duplicato e' stato ceduto per girata, il mittente non può più disporre della merce: il vettore e' vincolato solo dalle istruzioni annotate sul documento originale.
Il vettore può rifiutare il contrordine del mittente?
No, se il contrordine e' legittimamente impartito. Il vettore deve eseguirlo ma ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni subiti.
Da quando il destinatario acquista i diritti sulla merce?
Dal momento in cui le cose passano a sua disposizione, cioè quando il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore (art. 1689 c.c.).
È necessaria la forma scritta per il contrordine?
Se e' stato rilasciato un duplicato o una ricevuta di carico, le nuove istruzioni devono essere annotate sul documento e sottoscritte dal vettore. Altrimenti non ci sono requisiti formali specifici.