Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1672 c.c. – Impossibilità di esecuzione dell’opera
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1671 - Articolo 1671 Codice Civile: Recesso unilaterale dal contratto→Cod. civ. art. 1673 - Articolo 1673 Codice Civile: Perimento o deterioramento della cos…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1670 Codice Civile: Responsabilità dei subappaltatori→Articolo 1674 Codice Civile: Morte dell’appaltatore→Articolo 1669 Codice Civile: Rovina e difetti di cose immobili→Art. 1675 c.c.: Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore→Art. 1668 c.c.: Contenuto della garanzia per difetto dell’opera→Art. 1676 c.c.: Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso i→Articolo 1667 Codice Civile: Difformità e vizi dell’opera
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ambito di applicazione dell'art. 1672 c.c.
L'art. 1672 c.c. disciplina le conseguenze dello scioglimento del contratto di appalto per impossibilita' sopravvenuta dell'esecuzione, quando tale impossibilita' non e' imputabile ne' all'appaltatore ne' al committente. La norma integra il principio generale dell'art. 1463 c.c. (risoluzione per impossibilita' totale) adattandolo alla struttura del contratto di appalto, in cui e' frequente che i lavori siano già parzialmente eseguiti al momento dell'evento impeditivo.
Presupposti applicativi
Tre condizioni devono concorrere: (1) impossibilita' sopravvenuta dell'opera, totale o tale da impedire il completamento; (2) assenza di imputabilita' a entrambe le parti, cioè l'evento impeditivo deve essere fortuito o di forza maggiore; (3) esecuzione parziale già avvenuta al momento dello scioglimento. Rientrano tipicamente in questi casi: distruzione del cantiere per calamita' naturale, sopravvenuta inedificabilita' del suolo, eventi bellici, incendi accidentali.
Il criterio dell'utilita'
Il cuore della norma e' il limite dell'utilita' per il committente. Il committente paga solo per la quota di opera che e' per lui utile: se l'opera parzialmente eseguita non ha un valore autonomo o non può essere utilizzata indipendentemente, il committente potrebbe non dover nulla. La Cassazione ha chiarito che l'utilita' va valutata in senso oggettivo ed economico, non soggettivo: occorre verificare se la parte eseguita ha un valore di mercato autonomo o se integra il patrimonio del committente.
Esempio pratico: Tizio e Caio
Tizio incarica Caio di costruire un edificio per 500.000 euro. Dopo che Caio ha completato le fondamenta e il piano terra (30% dell'opera), un incendio di origine accidentale distrugge il cantiere rendendo impossibile proseguire. Il contratto si scioglie. Se le fondamenta e il piano terra sono strutturalmente autonomi e utilizzabili (ad esempio come magazzino), Tizio deve pagare a Caio il 30% del prezzo, cioè 150.000 euro. Se invece la struttura parziale e' inutilizzabile, il debito di Tizio si riduce proporzionalmente all'utilita' effettiva ricavata.
Distinzione dall'art. 1673 c.c.
L'art. 1672 riguarda l'impossibilita' sopravvenuta dell'esecuzione futura, che impedisce il completamento. L'art. 1673, invece, disciplina il perimento o deterioramento dell'opera già eseguita prima dell'accettazione. Le due norme si integrano: se l'opera perisce (art. 1673) ed e' impossibile ricostruirla (art. 1672), entrambi gli articoli trovano applicazione combinata.
Ripartizione del rischio
La norma riflette il principio res perit domino temperato dall'equità: l'appaltatore non deve rinunciare integralmente al compenso per i lavori già svolti solo perché un evento fortuito impedisce il completamento. Al contempo, il committente non e' costretto a pagare per una prestazione inutile. Il bilanciamento tra questi interessi avviene attraverso il duplice filtro della proporzionalita' al prezzo e dell'utilita' concreta.
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 1672 c.c.?
Quando il contratto di appalto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ne' all'appaltatore ne' al committente (es. calamita' naturale, incendio accidentale).
Il committente deve pagare l'intera opera anche se non e' completata?
No. Deve pagare solo la parte già compiuta, e solo nei limiti in cui e' per lui utile, in proporzione al prezzo pattuito per l'intera opera.
Cosa significa che l'opera deve essere 'utile' al committente?
Significa che la parte eseguita deve avere un valore autonomo e concreto: se e' inutilizzabile o priva di valore economico senza il completamento, il debito del committente si riduce ulteriormente.
Qual e' la differenza tra l'art. 1672 e l'art. 1673 c.c.?
L'art. 1672 riguarda l'impossibilita' di completare i lavori futuri; l'art. 1673 disciplina il perimento o deterioramento dell'opera già eseguita prima dell'accettazione.
Chi deve provare l'utilita' dell'opera parziale?
In genere l'appaltatore ha interesse a dimostrare che la parte eseguita e' utile per ottenere il compenso; il committente può contestarlo provando l'inutilizzabilita' concreta.