Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1236 Codice della Navigazione – Obbligo di denuncia e di relazione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna, dell'ENAC e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell'aeroporto od a bordo, anche durante la navigazione. I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell'ENAC nell'aeroporto di primo approdo .

In sintesi

  • Obbligo di denuncia di reati procedibili d'ufficio: funzionari e agenti delle Capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna, dell'ENAC e i membri dell'equipaggio devono denunciare i reati procedibili d'ufficio di cui vengano a conoscenza nel porto, nell'aeroporto o a bordo.
  • Tempestività della denuncia: l'obbligo scatta «appena ne abbiano notizia», il che richiede comunicazione immediata agli ufficiali di polizia giudiziaria senza attendere l'esito di verifiche personali.
  • Obbligo di relazione per i comandanti: i comandanti di nave e di aeromobile devono fare relazione all'autorità portuale o all'ENAC al primo approdo sulle attività di polizia giudiziaria svolte durante la navigazione.
  • Ambito spaziale: l'obbligo di denuncia copre i fatti avvenuti nel porto, nell'aeroporto e a bordo, anche durante la navigazione - cioè lontano da qualsiasi porto o aeroporto.
  • Coordinamento sistematico: la norma si raccorda con l'art. 1235 (che individua gli ufficiali destinatari della denuncia) e con l'art. 1237 (che disciplina la consegna degli atti al primo approdo).
Indice dei contenuti

Ratio e collocazione nella disciplina processuale speciale

L'articolo 1236 del Codice della navigazione introduce un obbligo di denuncia qualificato per specifiche categorie di soggetti operanti nel settore della navigazione marittima e aerea. La norma risponde alla medesima logica che permea l'art. 1235: lo Stato non può garantire la presenza capillare delle forze di polizia in ogni porto, aeroporto e, soprattutto, a bordo di navi e aeromobili in navigazione. È quindi necessario valorizzare le strutture operative già presenti in questi contesti - Capitanerie, ENAC, equipaggi - trasformandone i membri in soggetti attivi nel flusso delle informazioni giudiziarie.

I soggetti obbligati alla denuncia

La disposizione elenca quattro categorie di obbligati. I funzionari e agenti delle Capitanerie di porto: è la categoria più ampia, comprende il personale militare e civile degli uffici marittimi, dai comandanti di porto ai sottocapi e comuni del CEMM in servizio nei porti. I funzionari e agenti dell'amministrazione della navigazione interna: riguarda il personale degli uffici preposti alle vie d'acqua interne (fiumi, laghi, canali navigabili). I funzionari e agenti dell'ENAC: coinvolge il personale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, inclusi i direttori e i delegati di aeroporto già menzionati nell'art. 1235. Le persone dell'equipaggio: categoria insolita per un obbligo di denuncia, solitamente riservato agli organi pubblici; il legislatore ha tuttavia ritenuto che l'equipaggio, per la sua posizione privilegiata di osservatore diretto dei fatti a bordo, debba essere incluso nell'obbligo.

Il contenuto dell'obbligo: denuncia immediata e reati procedibili d'ufficio

L'obbligo riguarda solo i reati «per i quali si debba procedere d'ufficio», escludendo le violazioni perseguibili a querela della persona offesa. Per questi ultimi reati (ad esempio, alcune ipotesi di furto in porto o di offese tra privati a bordo), i soggetti elencati non hanno l'obbligo ma la facoltà di denunciare. La denuncia deve essere effettuata «appena ne abbiano notizia»: il termine è il medesimo usato dall'art. 347 c.p.p. per gli ufficiali di p.g. in genere, e richiede tempestività massima. La comunicazione va rivolta agli ufficiali di polizia giudiziaria individuati dall'art. 1235, che a loro volta attiveranno le indagini e informeranno il pubblico ministero ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

L'obbligo di relazione per i comandanti

Il secondo comma dell'articolo introduce per i comandanti di nave e aeromobile un obbligo di contenuto diverso: non la denuncia di un singolo reato, ma la relazione complessiva sulle attività di polizia giudiziaria svolte durante la navigazione. Questa relazione va presentata al comandante del porto (per le navi) o al preposto dell'ENAC (per gli aeromobili) «nell'aeroporto di primo approdo». La relazione assolve una duplice funzione: da un lato garantisce la trasmissione ordinata degli atti al comandante del porto/preposto ENAC, dall'altro fissa un momento procedurale preciso (il primo approdo) entro il quale il comandante deve adempiere all'obbligo. Il mancato adempimento può integrare una delle fattispecie contravvenzionali del codice o, in casi gravi, il reato di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p.

Coordinamento con il codice di procedura penale vigente

L'art. 1236 va letto in combinato disposto con gli articoli 347-357 del c.p.p. del 1989, che regolano l'obbligo di riferire le notizie di reato alla polizia giudiziaria e la trasmissione degli atti al PM. Il sistema navale e aeronautico speciale si innesta su questo quadro generale: la denuncia del membro di equipaggio o del funzionario ENAC fluisce verso l'ufficiale di p.g. dell'art. 1235, che a sua volta redige il verbale ex art. 357 c.p.p. e trasmette gli atti al PM competente. In caso di reati commessi in alto mare o in volo internazionale, la competenza del PM è determinata in base alle norme sulla giurisdizione nei reati commessi all'estero (art. 6 c.p.) e sul luogo del primo approdo.

Casi pratici

Caso 1: Il funzionario ENAC che assiste a un aggressione in aeroporto

Tizio, funzionario ENAC in servizio in un piccolo aeroporto, assiste a una rissa tra due passeggeri in area imbarchi. Trattandosi di lesioni personali procedibili d'ufficio, Tizio ha l'obbligo di denuncia immediata ex art. 1236 al delegato di aeroporto quale ufficiale di p.g.; un ritardo o una omissione potrebbe esporlo a responsabilità per omessa denuncia.

Caso 2: Il membro di equipaggio che scopre merce di contrabbando

Caio, mozzo a bordo di un cargo in navigazione, scopre casualmente una partita di merci occultate non manifestate nel carico, che sospetta essere di contrabbando. L'art. 1236 impone anche ai membri dell'equipaggio di denunciare i reati procedibili d'ufficio di cui abbiano notizia a bordo; Caio deve riferire immediatamente al comandante, che è l'ufficiale di p.g. competente ex art. 1235.

Caso 3: Il comandante che redige la relazione di p.g. al primo approdo

Sempronio, comandante di un traghetto, ha dovuto gestire durante la traversata una denuncia di furto in cabina e un episodio di ubriachezza molesta. Al primo approdo nel porto italiano, è tenuto ex art. 1236, secondo comma, a presentare relazione scritta di tutte le attività di polizia giudiziaria svolte al comandante del porto, che le trasmette al PM ai sensi dell'art. 1237.

Domande frequenti

I membri dell'equipaggio hanno l'obbligo di denuncia come i funzionari pubblici?

Sì, l'art. 1236 estende espressamente l'obbligo di denuncia immediata ai reati procedibili d'ufficio anche ai membri dell'equipaggio (marinai, piloti, assistenti di volo), che devono riferire agli ufficiali di p.g. competenti.

Cosa deve contenere la relazione del comandante al primo approdo?

La relazione deve dare conto di tutte le attività di polizia giudiziaria svolte durante la navigazione: denunce ricevute, fermi operati, sequestri, verbali redatti e qualsiasi altro atto rilevante per l'autorità giudiziaria.

Entro quanto tempo il comandante deve presentare la relazione?

La norma indica 'nell'aeroporto o porto di primo approdo': il termine è quindi quello necessario per completare le operazioni di attracco e sbarco, senza indugi ingiustificati. L'art. 1237 fissa ulteriori termini per la consegna degli atti.

L'obbligo vale anche per i reati commessi durante una navigazione in acque internazionali?

Sì. L'art. 1236 non distingue tra acque nazionali e internazionali; l'obbligo si applica a bordo ovunque la nave o l'aeromobile si trovi, purché il reato sia procedibile d'ufficio.

Chi riceve la relazione del comandante nella navigazione aerea?

Il preposto dell'ENAC (direttore o delegato di aeroporto) nell'aeroporto di primo approdo; questi è a sua volta ufficiale di p.g. ex art. 1235 e trasmette gli atti al PM competente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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