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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sanzione accessoria obbligatoria: la violazione degli artt. 1170, 1173 e 1174 comporta automaticamente la sospensione dai titoli o dalla professione, che si aggiunge alla sanzione principale.
  • Ambito soggettivo: la misura colpisce i titolari di abilitazioni professionali nel settore della navigazione (comandanti, ufficiali, piloti, personale di volo, gente di mare) per i quali la sospensione ha effetti particolarmente gravi.
  • Contravvenzioni sull'assunzione: il secondo periodo si riferisce alle contravvenzioni concernenti le norme sull'assunzione della gente di mare, del personale navigante interno e del personale di volo.
  • Funzione deterrente: il cumulo di sanzione principale e accessoria mira a rafforzare il rispetto delle norme di settore, incidendo sulla capacità professionale del trasgressore oltre che sul suo patrimonio.
  • Coordinamento sistematico: la norma collega la disciplina sanzionatoria del codice con quella generale degli illeciti amministrativi di cui alla L. 689/1981, che disciplina i criteri di irrogazione delle sanzioni accessorie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1175 Codice della Navigazione — Sanzioni amministrative accessorie

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'assunzione della gente di mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo

Commento

Natura e funzione delle sanzioni accessorie nel codice della navigazione

L'articolo 1175 del Codice della navigazione introduce nell'impianto sanzionatorio del codice uno strumento tipico del diritto punitivo professionale: la sanzione amministrativa accessoria, consistente nella sospensione dai titoli o dalla professione. Tale sanzione non sostituisce la sanzione principale (ammenda o sanzione pecuniaria) ma si aggiunge ad essa, accentuando la risposta punitiva per le violazioni considerate più rilevanti per l'ordine del settore navale e aeronautico. La scelta di prevedere una sanzione che incide sulla capacità professionale del trasgressore riflette la logica del codice della navigazione, che regola attività ad alta specializzazione tecnica per le quali il possesso di titoli abilitativi è condizione imprescindibile di esercizio. La sospensione temporanea da questi titoli equivale, in concreto, all'impossibilità di esercitare la professione per il periodo fissato dall'autorità, con conseguenze economicamente e professionalmente ben più gravose della sola sanzione pecuniaria.

Le fattispecie presupposte: artt. 1170, 1173 e 1174

La sanzione accessoria prevista dall'art. 1175 scatta in presenza della violazione di tre specifici articoli del codice. L'art. 1170 sanziona l'abbandono del posto o del servizio da parte di componenti dell'equipaggio o del personale di volo, condotta che attiene alla disciplina a bordo e alla sicurezza della navigazione. L'art. 1173 punisce la riscossione di mercedi superiori alle tariffe approvate dall'autorità competente, violazione che attiene alla correttezza dei rapporti economici nel settore. L'art. 1174 sanziona l'inosservanza di disposizioni in materia di polizia dei porti e degli aeroporti nonché di sicurezza marittima. Il denominatore comune di questi tre articoli è la violazione di regole fondamentali per il buon funzionamento del sistema della navigazione: la disciplina di bordo, la correttezza tariffaria e il rispetto delle norme di ordine pubblico e sicurezza portuale. Per queste violazioni, il legislatore ha ritenuto insufficiente la sola risposta pecuniaria e ha previsto una conseguenza di tipo 'professionale' che incide direttamente sull'attività svolta dal trasgressore.

Ambito soggettivo e titoli colpiti dalla sospensione

La sospensione può riguardare i titoli professionali (patenti nautiche, licenze di volo, brevetti, certificati di abilitazione) o più in generale la professione svolta nel settore della navigazione. I destinatari principali sono la gente di mare (comandanti, ufficiali di coperta e di macchina, sottufficiali, marinai iscritti nelle matricole), il personale navigante della navigazione interna e il personale di volo (piloti, navigatori, tecnici di bordo). Per tutti questi soggetti, la sospensione impedisce l'imbarco e l'esercizio delle mansioni durante il periodo di efficacia della misura, con conseguente impossibilità di percezione del reddito da attività professionale. La norma non si applica agli operatori privi di titoli abilitativi, per i quali la sospensione sarebbe priva di contenuto.

Contravvenzioni sull'assunzione del personale navigante

Il secondo periodo dell'art. 1175 estende il meccanismo delle sanzioni accessorie alle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'assunzione della gente di mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo. Questa previsione si raccorda con gli articoli 1178 (irregolare assunzione di personale), 1179 (assunzione di minori) e 1180 (assunzione abusiva di stranieri), nonché con le altre norme che regolano le condizioni di arruolamento. La logica è coerente: chi viola le norme sull'assunzione del personale — ammettendo soggetti non abilitati, arruolando senza contratto, omettendo la visita medica — dimostra una negligenza organizzativa che giustifica anche una limitazione temporanea dei propri titoli professionali o della propria capacità di esercitare le funzioni di armatore o comandante.

Coordinamento con la L. 689/1981 e profili applicativi

Le sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della navigazione si inquadrano nel sistema generale disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che all'art. 20 e seguenti regolamenta l'applicazione delle sanzioni accessorie. In particolare, la L. 689/1981 stabilisce che la sanzione accessoria deve essere espressamente prevista dalla legge e che segue la sanzione principale, potendo essere irrogata soltanto dall'autorità amministrativa competente ad applicare la sanzione principale. La durata della sospensione non è indicata dall'art. 1175 in modo fisso: dovrà essere determinata dall'autorità procedente nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto della gravità della violazione, del comportamento del trasgressore e delle conseguenze dell'illecito. Sul piano processuale, la contestazione della violazione deve avvenire secondo le forme prescritte dalla L. 689/1981, con possibilità di presentare scritti difensivi e di ricorrere al giudice ordinario avverso l'ordinanza-ingiunzione che irroga le sanzioni.

Casi pratici

Caso 1: Comandante sanzionato per riscossione tariffe eccessive

Tizio, comandante di un traghetto di linea, riscuote dai passeggeri una sovrattassa non prevista dalle tariffe approvate, integrando la violazione dell'art. 1173. Oltre alla sanzione pecuniaria principale, la Capitaneria di porto applica la sospensione dalla qualifica di comandante per un periodo determinato ai sensi dell'art. 1175, impedendogli di esercitare la professione durante l'interdizione.

Caso 2: Ufficiale di coperta e abbandono del posto

Caio, primo ufficiale di coperta, abbandona il proprio turno di guardia senza autorizzazione del comandante, integrando la fattispecie dell'art. 1170. La sanzione accessoria ex art. 1175 comporta la sospensione del suo brevetto di ufficiale di coperta, con conseguente impossibilità di imbarco per il periodo stabilito dall'autorità marittima.

Caso 3: Armatore che viola le norme di polizia portuale

Sempronio, armatore di un rimorchiatore, non rispetta il provvedimento della Capitaneria che regola le operazioni notturne in porto, violando l'art. 1174. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'art. 1175 prevede la sospensione dai titoli, che nel suo caso incide sul certificato di armatore e sulla licenza di esercizio dell'imbarcazione.

Domande frequenti

Cosa si intende per sanzione accessoria nel Codice della navigazione?

È una sanzione che si aggiunge alla sanzione principale (pecuniaria) e consiste nella sospensione dai titoli professionali o dalla professione. Non sostituisce la sanzione pecuniaria ma si cumula ad essa, rendendo più incisiva la risposta punitiva.

Per quali violazioni scatta la sospensione dai titoli ex art. 1175?

La sospensione è prevista per le violazioni degli artt. 1170 (abbandono del posto), 1173 (inosservanza di tariffe) e 1174 (inosservanza di norme di polizia), oltre che per le contravvenzioni in materia di assunzione di gente di mare, personale navigante e personale di volo.

Quanto dura la sospensione dai titoli prevista dall'art. 1175?

La durata non è fissa ma viene determinata dall'autorità amministrativa nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto della gravità della violazione e del comportamento del trasgressore, nel rispetto dei limiti previsti dalla L. 689/1981.

La sospensione si applica anche a chi non ha titoli abilitativi?

No, la sanzione accessoria della sospensione dai titoli presuppone che il trasgressore sia in possesso di titoli professionali (brevetti, patenti, licenze) nel settore della navigazione. Per chi ne è privo, la misura non ha contenuto applicativo.

È possibile impugnare la sanzione accessoria?

Sì, il trasgressore può presentare scritti difensivi all'autorità procedente e, successivamente, ricorrere al giudice ordinario avverso l'ordinanza-ingiunzione che irroga le sanzioni, secondo le procedure previste dalla L. 689/1981.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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