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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1110 prevede una circostanza aggravante comune per i reati di cui agli artt. 1105, 1106, 1107 e 1108 del Codice della navigazione.
  • La pena base di tali reati è aumentata fino a un terzo quando il fatto è commesso durante la navigazione.
  • La ratio è tutelare la sicurezza del naviglio e degli occupanti nel momento di maggiore vulnerabilità, ossia quando la nave o l'aeromobile è in movimento.
  • La circostanza opera in modo automatico: è sufficiente che il fatto avvenga durante la navigazione, senza necessità di accertare un pericolo specifico aggiuntivo.
  • L'aggravante si applica sia alla navigazione marittima sia a quella aerea, in ragione del carattere unitario del Codice della navigazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1110 Codice della Navigazione — Circostanza aggravante

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Nei casi previsti negli articoli 1105, 1106, 1107, 1108, la pena è aumentata, fino a un terzo se il fatto è commesso durante la navigazione.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 1110 del Codice della navigazione (R.D. 327/1942) introduce una circostanza aggravante a effetto comune applicabile a un nucleo selezionato di fattispecie penali contemplate nel medesimo codice. In particolare, il richiamo esplicito agli artt. 1105, 1106, 1107 e 1108 circoscrive l'operatività della norma ai reati di ammutinamento, di cospirazione per commettere ammutinamento, di eccitamento all'ammutinamento e di omissione di repressione dell'ammutinamento. La scelta del legislatore del 1942 risponde a una logica di proporzionalità aggravata: quei comportamenti, già di per sé gravi perché minacciano la disciplina e la gerarchia di bordo, assumono un disvalore ulteriore quando si verificano mentre il mezzo è impegnato nella navigazione, momento in cui la capacità di reazione dell'autorità esterna è ridotta al minimo e i rischi per l'incolumità delle persone a bordo sono massimi.

Presupposto dell'aggravante: la navigazione in atto

Il presupposto applicativo è che il fatto sia «commesso durante la navigazione». La nozione di navigazione, ai fini del Codice, va intesa in senso tecnico: per le navi, essa comprende il momento in cui il bastimento si trova in movimento o comunque distaccato dall'ormeggio in condizioni di operatività nautica; per gli aeromobili, la navigazione decorre in linea di principio dal momento in cui i motori sono avviati per la partenza fino all'arresto completo a destinazione, secondo le definizioni ricavabili dagli artt. 743 e seguenti del Codice. L'aggravante non richiede che la navigazione avvenga in acque aperte o in spazio aereo internazionale: anche la navigazione costiera, portuale in uscita o di avvicinamento alla pista può rientrare nell'ambito applicativo, purché la condizione di navigazione effettiva sia soddisfatta.

Misura dell'aumento e bilanciamento delle circostanze

L'aumento è determinato «fino a un terzo»: si tratta di un aumento variabile, che il giudice può modulare sino al massimo consentito in relazione alle concrete modalità del fatto e alla gravità della condotta. Questa tecnica legislativa — propria delle aggravanti a effetto comune ai sensi dell'art. 64 c.p. — consente un'applicazione elastica e proporzionata. Ai fini del bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, l'aggravante in esame non è dichiarata prevalente o sottratta al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., salvo disposizioni speciali, e quindi partecipa al regime ordinario di comparazione.

Coordinamento con le fattispecie di riferimento

Per comprendere pienamente la portata dell'art. 1110, è necessario richiamare le norme richiamate. L'art. 1105 punisce l'ammutinamento, inteso come ribellione collettiva contro l'autorità del comandante. L'art. 1106 disciplina la cospirazione per commettere ammutinamento. L'art. 1107 sanziona chi instiga o eccita altri all'ammutinamento. L'art. 1108 colpisce chi, avendo l'obbligo di reprimere l'ammutinamento, omette di farlo. In tutti e quattro i casi, l'elemento unificante è la messa in pericolo della disciplina di bordo, che costituisce la condizione di sicurezza fondamentale della navigazione. L'aggravante dell'art. 1110 si innesta su queste fattispecie amplificandone la risposta sanzionatoria nei momenti di massima criticità operativa.

Profili pratici e applicazione concreta

Dal punto di vista applicativo, l'accertamento dell'aggravante richiede la verifica, in fatto, dello stato di navigazione al momento della commissione del reato. La prova può essere fornita attraverso il giornale di bordo, le registrazioni AIS (Automatic Identification System) per le navi, i registri di volo o le registrazioni delle scatole nere per gli aeromobili. In caso di contestazione, spetta all'accusa dimostrare che il fatto è avvenuto durante la navigazione e non in porto o a terra. L'aggravante si applica a prescindere dalla durata della navigazione o dalla destinazione del viaggio, essendo sufficiente il dato oggettivo della navigazione in atto.

Casi pratici

Caso 1: Ammutinamento durante una traversata d'altura

Tizio, marinaio di coperta a bordo di una nave mercantile in navigazione nel Mediterraneo, si unisce ad altri colleghi per opporsi agli ordini del comandante e assumere di fatto il controllo della plancia. Il fatto avviene mentre la nave è in alto mare. In sede di giudizio, il tribunale riconosce la sussistenza del reato di ammutinamento ex art. 1105 e applica l'aggravante dell'art. 1110, aumentando la pena di un quarto in considerazione del pericolo concreto determinato dall'ammutinamento durante la navigazione.

Caso 2: Cospirazione a bordo prima della partenza

Caio e Sempronio, entrambi membri dell'equipaggio, concordano in cabina un piano per ribellarsi al comandante. La discussione e l'accordo avvengono mentre la nave è ancora ormeggiata in porto. Il pubblico ministero contesta l'aggravante dell'art. 1110, ma il giudice la esclude poiché al momento della cospirazione la navigazione non era ancora iniziata: la nave si trovava ferma all'ormeggio e i motori non erano stati avviati.

Caso 3: Omissione di repressione durante il volo

Sempronio, ufficiale di bordo di un aeromobile commerciale in volo, assiste a una situazione di ribellione dell'equipaggio di cabina contro il comandante e, pur avendone l'obbligo, non interviene per reprimerla. Essendo il fatto commesso durante la navigazione aerea, il tribunale applica l'aggravante di cui all'art. 1110, aumentando la pena irrogata per l'omissione di cui all'art. 1108.

Domande frequenti

Quando si applica l'aggravante dell'art. 1110 del Codice della navigazione?

L'aggravante si applica quando i reati di ammutinamento, cospirazione, istigazione o omissione di repressione (artt. 1105-1108) sono commessi mentre la nave o l'aeromobile è in navigazione. Non si applica se il fatto avviene in porto o a terra.

Di quanto aumenta la pena l'aggravante?

La pena prevista per il reato base è aumentata fino a un terzo. Il giudice può modulare l'aumento entro questo limite massimo in relazione alla gravità concreta del fatto.

L'aggravante vale anche per la navigazione aerea?

Sì. Il Codice della navigazione disciplina unitariamente la navigazione marittima e quella aerea, quindi l'aggravante dell'art. 1110 si applica ai fatti commessi durante il volo, dal momento dell'avviamento dei motori fino all'arresto a destinazione.

Come si prova che il fatto è avvenuto durante la navigazione?

La prova può essere fornita tramite il giornale di bordo, i registri di volo, le registrazioni AIS per le navi o i dati della scatola nera per gli aeromobili. Spetta all'accusa dimostrare la sussistenza di tale circostanza.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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