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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il personale di volo e chi viene temporaneamente comandato a bordo ha diritto a una indennità di volo aggiuntiva rispetto alla retribuzione ordinaria.
  • L'indennità si aggiunge alla retribuzione pattuita: non la sostituisce ne si incorpora in essa.
  • La misura è determinata in via primaria dalle norme corporative (oggi: contratti collettivi di settore).
  • In mancanza di disciplina collettiva, si applicano gli usi locali o di settore.
  • La norma tutela sia il personale stabile sia quello comandato temporaneamente a bordo, equiparandoli quanto al trattamento indennitario.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 907 Codice della Navigazione — Indennità di volo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.

Commento

Ratio e funzione dell'indennità di volo

L'art. 907 del Codice della navigazione disciplina il diritto del personale aeronautico a percepire, accanto alla retribuzione ordinaria, una specifica indennità di volo. La ratio è chiara: il servizio a bordo comporta rischi e responsabilità aggiuntivi rispetto al lavoro a terra. L'indennità assolve una funzione compensativa e incentivante, riconoscendo la particolare onerosità delle prestazioni aeronautiche. La disposizione si inserisce nel Libro III del Codice, dedicato alla navigazione aerea, e si coordina con le norme generali sul contratto di lavoro aeronautico (artt. 898 e ss.).

Ambito soggettivo: personale di volo e personale temporaneamente comandato

La norma individua due categorie di beneficiari. La prima è il personale di volo in senso stretto: piloti, copiloti, navigatori, operatori di bordo, assistenti di volo e ogni altra figura cui il regolamento assegna funzioni aeronautiche. La seconda è il personale temporaneamente comandato a bordo: lavoratori normalmente addetti ad attività a terra che, per esigenze operative, vengono temporaneamente destinati a compiti di bordo. Per questi ultimi l'indennità spetta limitatamente al periodo di effettivo servizio aereo, a prescindere dalla qualifica formale.

Struttura della retribuzione: base e indennità

La norma chiarisce che l'indennità di volo si aggiunge alla retribuzione pattuita: si tratta di un emolumento distinto, non compreso nella paga base. Questo schema binario è coerente con la struttura dei contratti collettivi del settore, che prevedono una componente fissa e una variabile collegata all'effettivo servizio di volo. La separazione ha rilevanza per il calcolo di TFR, tredicesima e indennità di malattia: l'indennità corrisposta con continuità concorre alla formazione della retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 2121 c.c.

Gerarchia delle fonti: norme corporative e usi

La determinazione della misura segue una gerarchia di fonti. In primo luogo si applicano le norme corporative, da intendersi nell'ordinamento vigente come i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore aeronautico. Solo in assenza di disciplina collettiva trovano applicazione gli usi, intesi come pratiche costanti e uniformi invalse nel settore. Il ricorso agli usi è residuale e riguarda situazioni atipiche non coperte da contratto collettivo applicabile.

Profili pratici e coordinamento normativo

L'art. 907 si coordina con altre disposizioni del Codice relative al trattamento economico del personale aeronautico: l'art. 909 disciplina il diritto alla retribuzione in caso di malattia; l'art. 910 prevede l'indennità per perdita di indumenti e bagaglio; l'art. 911 regola il compenso per attività di recupero. In caso di controversia sull'indennità di volo, il giudice del lavoro verifica l'applicabilità del CCNL di settore e, solo in via subordinata, la sussistenza di usi settoriali dimostrabili con prove documentali o testimoniali.

Casi pratici

Caso 1: Pilota stabile su rotte europee

Tizio, comandante di un vettore aereo nazionale, percepisce una retribuzione mensile fissa. Il CCNL di riferimento prevede un'indennità di volo calcolata sulle ore effettuate mensilmente. Tizio ha diritto a ricevere tale indennità aggiuntiva per ogni ora di volo registrata, indipendentemente dall'ammontare della paga base.

Caso 2: Tecnico di terra comandato temporaneamente a bordo

Caio lavora come tecnico manutentore presso la base operativa di un aeroporto. Per esigenze di verifica tecnica straordinaria, l'esercente lo comanda a bordo per tre voli. Durante quei servizi, Caio matura il diritto all'indennità di volo prevista dal contratto collettivo applicabile al personale di volo, proporzionalmente al periodo di comando.

Caso 3: Assistente di volo senza contratto collettivo applicabile

Sempronio è assunto come assistente di volo da una piccola compagnia charter non aderente ad alcuna associazione datoriale firmataria di CCNL. In assenza di disciplina collettiva, in caso di controversia il tribunale del lavoro dovrà fare riferimento agli usi del settore nell'ambito geografico in cui opera la compagnia per determinarne la misura.

Domande frequenti

L'indennità di volo è obbligatoria per legge?

Sì, l'art. 907 del Codice della navigazione la prevede come diritto inderogabile per il personale di volo e per chi viene comandato a bordo. La misura è rimessa ai contratti collettivi o, in subordine, agli usi.

L'indennità di volo incide sul calcolo del TFR?

Sì, se corrisposta con continuità rientra nella retribuzione globale di fatto rilevante ai sensi dell'art. 2121 c.c. per il calcolo del trattamento di fine rapporto e di altri istituti correlati.

Un lavoratore di terra comandato a bordo ha diritto all'indennità?

Sì, la norma lo prevede espressamente. L'indennità spetta per il periodo di effettivo servizio di bordo, anche se la qualifica ordinaria del lavoratore è quella di personale di terra.

Cosa succede se non esiste un contratto collettivo applicabile?

Si applicano gli usi del settore aeronautico o della piazza di riferimento. Il ricorso agli usi è residuale e richiede la prova della loro esistenza e dell'entità consolidata dell'indennità praticata.

L'indennità di volo può essere assorbita nella retribuzione base?

No, la norma la configura come voce aggiuntiva rispetto alla retribuzione pattuita. Un'eventuale clausola che incorporasse l'indennità nella paga base senza distinguere le componenti sarebbe di dubbia validità, salvo esplicita previsione collettiva in tal senso.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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