In sintesi
- L'art. 856 stabilisce che al contratto di costruzione dell'aeromobile si applicano, in via sussidiaria, le norme del contratto di appalto.
- L'applicazione delle norme sull'appalto è residuale: opera solo per quanto non disposto nel capo dedicato alla costruzione di aeromobili.
- Le norme speciali degli artt. 853-855 del Codice della navigazione prevalgono su quelle del codice civile in materia di appalto.
- Il rinvio all'appalto garantisce una disciplina completa del rapporto contrattuale anche per le fattispecie non espressamente regolate dal Codice della navigazione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 856 Codice della Navigazione — Norme applicabili al contratto di costruzione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Per quanto non è disposto nel presente capo si applicano le norme che regolano il contratto di appalto.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione del rinvio al contratto di appalto
L'articolo 856 del Codice della navigazione chiude il capo dedicato al contratto di costruzione dell'aeromobile con una clausola di chiusura: per quanto non espressamente disciplinato dalle norme speciali del Codice (artt. 853-855), si applicano le disposizioni del codice civile sul contratto di appalto. Si tratta di un classico esempio di rinvio mobile al diritto comune, tecnica legislativa frequente nei codici speciali, che consente di non replicare nell'atto normativo secondario l'intera disciplina contrattuale, limitandosi a stabilire le deroghe e le integrazioni giustificate dalla peculiarità del settore.
Il contratto di appalto come disciplina di riferimento
Il contratto di appalto è disciplinato dagli artt. 1655-1677 del codice civile. Le norme di maggiore rilievo applicabili in via sussidiaria al contratto di costruzione dell'aeromobile comprendono: la definizione stessa del contratto (art. 1655), le disposizioni sul corrispettivo (art. 1657), la variazione dei lavori (artt. 1659-1661), la verifica nel corso di esecuzione dell'opera (art. 1662), la revisione del prezzo (art. 1664), il recesso del committente (art. 1671), la morte del appaltatore (art. 1674), la garanzia per difetti dell'opera (artt. 1667-1669). Di quest'ultima categoria occorre però tener presente che l'art. 855 del Codice della navigazione contiene una disciplina speciale per la prescrizione dell'azione per vizi occulti, che prevale sul corrispondente regime degli artt. 1667-1668 c.c.
Il principio di specialità e l'ordine di applicazione delle fonti
Il rinvio dell'art. 856 è formulato con la clausola «per quanto non è disposto nel presente capo», che esprime il principio lex specialis derogat generali in modo esplicito. L'ordine di applicazione delle fonti è quindi il seguente: in primo luogo si applicano gli artt. 853-856 del Codice della navigazione, che costituiscono la disciplina speciale; in secondo luogo, per le questioni non regolate, si applicano le norme del contratto di appalto degli artt. 1655-1677 c.c.; in terzo luogo, per quanto non risolto neppure dalla disciplina dell'appalto, entrano in gioco i principi generali in materia di obbligazioni e contratti. Questo ordine gerarchico garantisce la specialità del regime aeronautico senza creare lacune normative.
Profili pratici: le norme di appalto più frequentemente applicabili
Nella pratica contrattuale relativa alla costruzione di aeromobili, le norme di appalto più frequentemente richiamate sono quelle sul recesso unilaterale del committente (art. 1671 c.c.: il committente può recedere dal contratto anche se l'esecuzione è iniziata, tenendo indenne l'appaltatore delle spese, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno), sulla verifica in corso d'opera (art. 1662 c.c.: il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori), sulle variazioni disposte dal committente (art. 1659 c.c.: l'appaltatore non può apportare variazioni senza il consenso del committente), e sulla risoluzione per inadempimento nelle forme ordinarie del codice civile. La disciplina speciale del Codice della navigazione, invece, si occupa principalmente degli aspetti pubblicistici (trascrizione nel registro delle costruzioni) e della prescrizione per vizi occulti.
Rilevanza pratica per il redattore del contratto
Per chi redige un contratto di costruzione di un aeromobile, l'art. 856 ha una rilevanza pratica diretta: in assenza di clausole contrattuali specifiche, si applicherà automaticamente la disciplina dell'appalto. È dunque consigliabile esaminare sistematicamente le norme degli artt. 1655-1677 c.c. per identificare quelle che potrebbero non essere adeguate alle peculiarità del settore aeronautico e, se necessario, derogarle contrattualmente nei limiti consentiti dalla legge. Le norme di appalto che hanno carattere dispositivo — come quelle sulla revisione del prezzo, sulle variazioni o sul recesso — possono essere derogate convenzionalmente, mentre quelle imperative restano inderogabili.
Domande frequenti
Quale disciplina si applica al contratto di costruzione dell'aeromobile?
Si applica in primo luogo la disciplina speciale degli artt. 853-856 del Codice della navigazione e, per quanto non regolato, le norme del contratto di appalto del codice civile (artt. 1655-1677).
Il committente può recedere dal contratto di costruzione di un aeromobile?
Sì, in forza del rinvio dell'art. 856 all'art. 1671 c.c., il committente può recedere anche se la costruzione è già iniziata, ma deve indennizzare il costruttore per le spese, i lavori eseguiti e il mancato guadagno.
Le norme dell'appalto si applicano sempre o solo in mancanza di norme speciali?
Solo in mancanza di norme speciali: le disposizioni degli artt. 853-855 del Codice della navigazione prevalgono sulle norme del codice civile in quanto leggi speciali.
Il costruttore di un aeromobile risponde per i vizi dell'opera come un appaltatore ordinario?
In parte: si applica la garanzia per vizi dell'appalto, ma la prescrizione è regolata dall'art. 855 del Codice della navigazione (due anni dalla consegna), che deroga alla disciplina del codice civile.
Le parti possono derogare alle norme dell'appalto applicate per rinvio?
Sì, per le norme dispositive; le clausole contrattuali che le derogano sono valide. Restano invece inderogabili le norme imperative del codice civile.
Vedi anche