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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'assicurato può abbandonare la nave all'assicuratore ed esigere l'indennità per perdita totale in tre casi tassativi previsti dalla norma.
  • Prima ipotesi: nave perduta, inabile alla navigazione e irreparabile, oppure impossibilità di raggiungere un porto attrezzato o di procurarsi i mezzi di riparazione.
  • Seconda ipotesi: nave presunta perita, con conseguente incertezza sulla sua sorte.
  • Terza ipotesi: costo delle riparazioni materiali pari o superiore ai tre quarti del valore assicurabile della nave.
  • L'abbandono trasferisce all'assicuratore la proprietà del relitto e tutti i diritti sulla nave, in cambio dell'indennità per perdita totale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 540 Codice della Navigazione — Abbandono della nave

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'assicurato può abbandonare all'assicuratore la nave ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

a) quando la nave è perduta, o è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, né la nave può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;

b) quando la nave si presume perita;

c) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dalla nave raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.

Commento

L'istituto dell'abbandono nell'assicurazione marittima

L'art. 540 del Codice della navigazione disciplina l'abbandono della nave, uno degli istituti più caratteristici del diritto marittimo assicurativo. Con l'abbandono, l'assicurato — verificandosi uno dei casi tassativamente elencati dalla norma — trasferisce all'assicuratore la proprietà del relitto e tutti i diritti sulla nave, esigendo in cambio l'indennità piena per perdita totale, come se la nave fosse completamente distrutta. L'abbandono risolve il problema dell'assicurato che si trovi in possesso di un bene privo di valore commerciale o di difficile recupero, consentendogli di monetizzare immediatamente il risarcimento senza dover gestire le complessità della riparazione o del recupero.

Prima ipotesi: perdita, inabilità irreparabile o impossibilità di riparazione

Il primo caso previsto dalla lettera a) comprende una pluralità di situazioni tra loro alternative. Anzitutto, la nave può essere perduta nel senso fisico del termine, ovvero affondata o distrutta. In secondo luogo, l'abbandono è ammesso quando la nave è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile: si tratta di un'inabilità permanente e irreversibile, non di un semplice danno provvisorio. Il terzo scenario riguarda i casi in cui la riparazione sarebbe teoricamente possibile ma non praticabile sul posto: mancano i mezzi di riparazione nella zona in cui si trova la nave, né essa può raggiungere un porto idoneo attraverso alleggerimento o rimorchio, né è possibile procurarsi i mezzi necessari facendone richiesta altrove. In questi casi l'impossibilità è di fatto, non di diritto, ma è equiparata dalla norma all'impossibilità assoluta.

Seconda ipotesi: presunzione di perdita

La lettera b) prevede l'abbandono per presunzione di perdita: quando la nave è scomparsa e non si hanno notizie di essa da un certo tempo, si presume che sia perita. Il codice non fissa autonomamente il termine per la presunzione di perdita in questa sede, ma il sistema si completa con le disposizioni sulla cancellazione della nave dai registri e con i termini processuali previsti dall'ordinamento. La presunzione di perdita serve a sciogliere rapidamente la situazione di incertezza che si verrebbe a creare se l'armatore fosse costretto ad attendere la certezza della perdita prima di poter agire nei confronti dell'assicuratore.

Terza ipotesi: costo delle riparazioni superiore ai tre quarti del valore assicurabile

La lettera c) introduce il criterio della perdita economica totale (constructive total loss nel diritto inglese): quando il costo delle riparazioni raggiunge i tre quarti del valore assicurabile della nave, l'assicurato è autorizzato a trattare la nave come economicamente perduta, anche se fisicamente esiste ancora e potrebbe essere riparata. Il limite dei tre quarti è una soglia convenzionale che tiene conto del fatto che la riparazione, in questi casi, non sarebbe economicamente razionale: il costo supererebbe di gran lunga il valore residuo della nave. Il criterio è oggettivo e si applica indipendentemente dalla volontà dell'assicurato o dell'assicuratore.

Effetti e procedura

L'abbandono produce l'effetto di trasferire all'assicuratore la proprietà del relitto e tutti i diritti connessi alla nave (crediti per recupero, diritti verso terzi responsabili, ecc.), mentre l'assicurato riceve l'indennità piena per perdita totale. La procedura per la dichiarazione di abbandono è disciplinata dall'art. 543 del codice, che fissa la forma scritta, i termini per la dichiarazione e le modalità di notifica all'assicuratore. Oltre i termini previsti, l'assicurato può esercitare soltanto l'azione di avaria, perdendo il diritto all'abbandono.

Casi pratici

Caso 1: Nave gravemente danneggiata: abbandono per inabilità irreparabile

La nave di Tizio, in navigazione in acque remote, subisce danni tali da renderla assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile in loco; non vi sono porti attrezzati raggiungibili né è possibile procurarsi i mezzi necessari: Tizio dichiara l'abbandono ai sensi della lettera a), trasferisce il relitto all'assicuratore e riceve l'indennità per perdita totale.

Caso 2: Costo riparazioni superiore ai tre quarti del valore assicurabile

La nave di Caio, assicurata per un valore di 400.000 euro, subisce danni gravi: il preventivo di riparazione ammonta a 320.000 euro, ovvero esattamente gli 80% del valore assicurabile, superando la soglia dei tre quarti (300.000 euro); Caio esercita l'abbandono ai sensi della lettera c) e riceve l'indennità per perdita totale senza dover procedere alle riparazioni.

Caso 3: Nave scomparsa: abbandono per presunzione di perdita

La nave di Sempronio non dà più notizie di sé da oltre un mese dopo l'ultima comunicazione radio in condizioni di mare tempestoso; Sempronio, una volta cancellata la nave dal registro d'iscrizione, dichiara l'abbandono per presunzione di perdita ai sensi della lettera b) entro i termini fissati dall'art. 543 e ottiene dall'assicuratore l'indennità per perdita totale.

Domande frequenti

Cos'è l'abbandono della nave nell'assicurazione marittima?

È il diritto dell'assicurato di trasferire all'assicuratore la proprietà del relitto e tutti i diritti sulla nave, esigendo l'indennità piena per perdita totale, al verificarsi di uno dei casi tassativamente previsti dall'art. 540.

Quando si può dichiarare l'abbandono per il costo delle riparazioni?

Quando l'ammontare totale delle spese di riparazione dei danni materiali raggiunge i tre quarti del valore assicurabile della nave, indipendentemente dalla fattibilità tecnica della riparazione stessa.

Cosa si intende per 'nave presunta perita'?

Una nave di cui non si hanno notizie da un periodo tale da far ritenere, secondo le circostanze, che sia perita; la presunzione di perdita consente di dichiarare l'abbandono senza attendere la certezza della perdita.

Quali effetti produce la dichiarazione di abbandono?

L'assicurato trasferisce all'assicuratore la proprietà del relitto e tutti i diritti connessi alla nave (crediti di recupero, diritti verso terzi), ricevendo in cambio l'indennità piena per perdita totale.

Cosa succede se l'assicurato non dichiara l'abbandono nei termini previsti?

Trascorsi i termini fissati dall'art. 543, l'assicurato perde il diritto di abbandono e può esercitare soltanto l'azione di avaria per il risarcimento dei danni parziali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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