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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Prova scritta obbligatoria: il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto; la scrittura è richiesta come mezzo di prova, non come requisito di validità.
  • Contenuto minimo obbligatorio: la scrittura deve indicare identificativi della nave, nazionalità e portata, nomi del noleggiante e del noleggiatore, nome del comandante, ammontare del nolo e durata o viaggi.
  • Eccezione per navi minori: la prova scritta non è richiesta per noleggi di navi a vela di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate o di navi a propulsione meccanica non superiori a 10 tonnellate.
  • Differenza rispetto alla locazione: il noleggio richiede un contenuto minimo più dettagliato rispetto alla locazione (art. 377), riflettendo la maggiore complessità del rapporto contrattuale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 385 Codice della Navigazione — Forma del contratto

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto. La scrittura deve enunciare: 1) gli elementi di individuazione, la nazionalità, la portata della nave; 2) il nome del noleggiante e del noleggiatore; 3) il nome del comandante; 4) l'ammontare del nolo; 5) la durata del contratto o l'indicazione dei viaggi da compiere. Non è richiesta la prova scritta quando il noleggio concerne navi minori di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, se a vela, o alle dieci, se a propulsione meccanica.

Commento

Ratio e struttura dell'art. 385

L'art. 385 del Codice della navigazione disciplina la forma del contratto di noleggio, che nel diritto marittimo italiano è il contratto con cui il noleggiante (armatore o gestore della nave) si obbliga a compiere con la propria nave, gestita da un proprio equipaggio, uno o più viaggi determinati o a tenere la nave a disposizione del noleggiatore per un periodo di tempo, ricevendo in corrispettivo il nolo. A differenza della locazione (artt. 376-383), nel noleggio la gestione nautica della nave rimane in capo al noleggiante, che mantiene il comandante e l'equipaggio, mentre il noleggiatore dispone soltanto dell'utilizzo commerciale del mezzo. Questa distinzione strutturale giustifica le differenze di disciplina, compreso il contenuto minimo più articolato che l'art. 385 prescrive per la scrittura del noleggio rispetto a quanto richiesto dall'art. 377 per la locazione.

La forma scritta come prova: natura giuridica

Come già chiarito per la locazione, anche nel noleggio la forma scritta è richiesta ad probationem e non ad substantiam: il contratto verbale è valido ma non è facilmente provabile in giudizio. Il noleggiante o il noleggiatore che non abbia la scrittura si trova in una posizione probatoria fortemente svantaggiata: non può ricorrere alla prova testimoniale (salvo il limite di valore ex art. 2721 c.c.) né alle presunzioni per dimostrare le condizioni del noleggio. In un settore — quello del noleggio marittimo — in cui i corrispettivi (il nolo) possono essere molto elevati e le controversie hanno spesso carattere internazionale, la mancanza della scrittura espone le parti a rischi significativi sia sul piano processuale sia su quello arbitrale (laddove le controversie marittime vengono spesso risolte in arbitrati con sede a Londra o ad Amburgo).

Il contenuto minimo obbligatorio della scrittura

A differenza dell'art. 377 (locazione), l'art. 385 prescrive un contenuto minimo che la scrittura del noleggio deve necessariamente riportare. Gli elementi obbligatori sono: (1) gli elementi di individuazione della nave, la sua nazionalità e la portata; (2) il nome del noleggiante e del noleggiatore; (3) il nome del comandante; (4) l'ammontare del nolo; (5) la durata del contratto o l'indicazione dei viaggi da compiere. La ratio di questo elenco è garantire che le parti abbiano un quadro completo e non equivoco dei tratti essenziali del rapporto: l'identità della nave (per verificarne la navigabilità e le caratteristiche operative), le parti contrattuali (per determinare chi risponde verso i terzi), il comandante (che assume rilevanza propria nella disciplina della navigazione), il corrispettivo (il nolo) e il perimetro temporale o geografico del servizio. In assenza di uno di questi elementi, la scrittura è incompleta e potrebbe non soddisfare il requisito formale, anche se il contratto rimane valido tra le parti.

L'eccezione per le navi minori

L'ultimo comma replica la struttura dell'eccezione già vista per la locazione nell'art. 377: la prova scritta non è richiesta per il noleggio di navi minori di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate se a vela (o a remi o a trazione non meccanica), o a 10 tonnellate se a propulsione meccanica. La soglia di 10 tonnellate per le imbarcazioni motorizzate riflette la realtà del diporto professionale e del piccolo cabotaggio, dove i contratti di noleggio sono spesso informali e di breve durata. Per queste imbarcazioni, il noleggio può essere concluso e provato con qualsiasi mezzo.

Il charter party nella prassi internazionale

Nella prassi del noleggio marittimo internazionale, la scrittura prescritta dall'art. 385 corrisponde al charter party, il documento standardizzato che nella prassi anglosassone e internazionale regolamenta i contratti di noleggio a viaggio (voyage charter) e a tempo (time charter). I formulari internazionali più diffusi — come il GENCON per il noleggio a viaggio, il BALTIME e il NYPE per il noleggio a tempo — contengono tutti gli elementi richiesti dall'art. 385 e molto di più, includendo clausole su stallìe, controstallie, deviazioni, avaria comune e risoluzione delle controversie. Sebbene l'art. 385 sia pensato per la navigazione nazionale, le parti di un noleggio internazionale che coinvolga navi italiane o porti italiani devono verificare la conformità dei propri charter party anche ai requisiti di forma del Codice della navigazione.

Coordinamento con la disciplina generale del noleggio

L'art. 385 è la norma di apertura della disciplina del noleggio nel Codice della navigazione (artt. 384 ss.) e va letto in coordinamento con le disposizioni successive: l'art. 386 (contenuto del contratto), gli artt. relativi agli obblighi del noleggiante e del noleggiatore, e le norme su stallìe e controstallie. Sul piano del diritto internazionale privato, i contratti di noleggio che abbiano elementi di internazionalità sono soggetti al Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) per la scelta della legge applicabile, con la regola speciale per il trasporto di merci che punta verso la legge del luogo di esecuzione principale del contratto in assenza di scelta espressa.

Casi pratici

Caso 1: Controversia sul nolo in assenza di contratto scritto

L'armatore Caio noleggia verbalmente la propria nave da carico (35 tonnellate, propulsione meccanica) a Tizio per due viaggi tra Napoli e Palermo. Completati i viaggi, sorge una disputa sull'importo del nolo: Caio sostiene un accordo a 5.000 euro, Tizio a 3.500 euro. In assenza di scrittura che riporti il nolo come richiesto dall'art. 385, nessuna delle parti può facilmente provare in giudizio il corrispettivo pattuito.

Caso 2: Scrittura incompleta per assenza del nome del comandante

Sempronio predispone un contratto scritto di noleggio a viaggio che indica tutti gli elementi richiesti dall'art. 385 tranne il nome del comandante. Il noleggiatore Tizio, in caso di incidente in navigazione, contesta la validità della scrittura perché incompleta. L'assenza del comandante rende la scrittura carente rispetto al contenuto minimo obbligatorio, con conseguenti problemi di prova per Sempronio.

Caso 3: Noleggio verbale di una barca a vela minore

Tizio noleggia verbalmente a Caio la propria barca a vela di 20 tonnellate per una settimana. Al termine del noleggio, sorge una disputa sul corrispettivo. Poiché la barca rientra nell'eccezione dell'art. 385 (vela, stazza non superiore a 25 tonnellate), la prova scritta non è richiesta: Tizio può provare il contratto e il corrispettivo con qualsiasi mezzo, inclusa la testimonianza.

Domande frequenti

Il contratto di noleggio di nave deve essere scritto?

Deve essere provato per iscritto (forma ad probationem), salvo per le navi minori sotto la soglia di stazza. La scrittura non è richiesta per la validità del contratto ma è essenziale per poterlo provare in giudizio.

Cosa deve contenere obbligatoriamente la scrittura del contratto di noleggio?

La scrittura deve indicare: elementi identificativi della nave, nazionalità e portata; nomi del noleggiante e del noleggiatore; nome del comandante; ammontare del nolo; durata del contratto o indicazione dei viaggi da compiere.

Qual è la soglia di stazza sotto cui non serve la prova scritta per il noleggio?

Non serve la prova scritta per navi a vela di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate, o per navi a propulsione meccanica non superiori a 10 tonnellate. Per le imbarcazioni sopra queste soglie la scrittura è necessaria per la prova.

Qual è la differenza tra locazione e noleggio di nave?

Nella locazione la gestione nautica passa al conduttore, che diventa armatore. Nel noleggio, la gestione nautica rimane al noleggiante (armatore) che mantiene il comandante e l'equipaggio, mentre il noleggiatore dispone solo dell'utilizzo commerciale del mezzo.

Cosa si rischia senza la scrittura del contratto di noleggio?

In caso di controversia su corrispettivo, durata o condizioni del noleggio, la parte priva di scrittura non può provare in giudizio le condizioni pattuite con la testimonianza. Nei noleggi internazionali, la mancanza del charter party crea anche problemi in sede arbitrale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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