Testo dell'articoloVigente
Art. 341 Codice della Navigazione – Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del termine
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il contratto di arruolamento a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito nel contratto stesso. Tuttavia, se il termine scade in corso di viaggio, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione. Se il porto di ultima destinazione è fuori del Regno, e la nave deve intraprendere un altro viaggio direttamente per un porto del Regno, l'arruolato è tenuto a continuare a prestare la sua opera sulla nave, ma, decorso il periodo determinato dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi, ha diritto ad un aumento di retribuzione nella misura stabilita dalle norme predette, o in mancanza dagli usi, fino a che sia sbarcato nel porto di arruolamento. Se la nave intraprende un altro viaggio per un porto fuori del Regno o non direttamente per un porto del Regno e l'arruolato consente a restare a bordo, l'arruolamento continua alle condizioni stabilite nel contratto, ma l'arruolato ha diritto ad un aumento della retribuzione nella misura fissata secondo il disposto del comma precedente.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e struttura della norma
L'articolo 341 del Codice della navigazione disciplina la cessazione del contratto di arruolamento a tempo determinato per scadenza del termine contrattuale, articolando una serie di regole che tengono conto delle peculiarità della vita di bordo e del principio di tutela dell'arruolato che si trovi a bordo in porto straniero alla scadenza del vincolo. La norma contempla tre scenari distinti: la cessazione ordinaria in porto italiano, la proroga automatica quando il termine scade in corso di viaggio, e il regime applicabile quando il porto di destinazione è all'estero e la nave deve compiere ulteriori viaggi.
La cessazione di diritto per scadenza del termine
Il comma 1 stabilisce la regola generale: il contratto di arruolamento a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito nel contratto stesso. L'effetto estintivo opera automaticamente, senza necessità di disdetta o preavviso, analogamente a quanto previsto dall'art. 340 per il contratto a viaggio. Questa automaticità è coerente con la natura del contratto a termine: le parti hanno già determinato ab initio la durata del rapporto, e la sua cessazione alla scadenza è l'esito naturale e prevedibile del vincolo contrattuale.
La proroga automatica in corso di viaggio
Il comma 2 introduce un'importante deroga: se il termine scade 'in corso di viaggio', il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione. La ratio di questa proroga automatica è evidente: sarebbe impossibile e pericoloso sbarcare un membro dell'equipaggio in mare aperto o in un porto di scalo non programmato al momento esatto della scadenza del termine. La proroga garantisce la continuità del servizio necessaria per completare il viaggio in corso, tutelando sia l'interesse dell'armatore a non trovarsi con un equipaggio improvvisamente ridotto sia l'interesse dell'arruolato a essere sbarcato in un porto attrezzato. L'espressione 'porto di ultima destinazione' indica il porto previsto come destinazione finale del viaggio in corso al momento della scadenza del termine.
Il regime quando il porto estero precede un viaggio verso il Regno
Il comma 3 disciplina la situazione più complessa: il porto di ultima destinazione si trova fuori del Regno (espressione storica riferita all'Italia) e la nave si appresta a compiere un altro viaggio direttamente verso un porto italiano. In questo caso l'arruolato è tenuto a continuare a prestare la propria opera sulla nave (l'obbligazione è dunque non discrezionale), ma acquista il diritto a un aumento di retribuzione dalla scadenza del termine e fino allo sbarco nel porto di arruolamento. La misura dell'aumento è quella stabilita dalle 'norme corporative' (oggi i contratti collettivi marittimi) o, in mancanza, dagli usi. Questa disposizione garantisce che l'arruolato non sia lasciato in porto straniero e che riceva un compenso aggiuntivo per il servizio reso oltre il termine contrattuale.
Il regime per ulteriori viaggi verso porti esteri
Il comma 4 regola l'ulteriore ipotesi in cui, dopo essere giunta nel porto estero di ultima destinazione, la nave non si diriga direttamente verso un porto italiano ma intraprenda un altro viaggio verso un porto estero o non direttamente verso un porto del Regno. In questo caso l'arruolato non è obbligato a restare a bordo: può sbarcare nel porto estero di ultima destinazione. Se invece sceglie di restare, il suo consenso determina la prosecuzione del contratto alle condizioni originarie, integrate dal diritto a un aumento di retribuzione nella misura prevista dai contratti collettivi o dagli usi. La scelta dell'arruolato di non restare a bordo non comporta conseguenze disciplinari né decadenze: è l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla norma.
Coordinamento normativo e profili pratici
L'art. 341 si coordina con l'art. 340 (cessazione del contratto a viaggio), con l'art. 342 (cessazione del contratto a tempo indeterminato) e con l'art. 343 (risoluzione di diritto per cause sopravvenute). In sede applicativa, la determinazione del 'porto di ultima destinazione' e della rotta successiva alla scadenza del termine può richiedere la consultazione del giornale di bordo e dei documenti di viaggio. I contratti collettivi nazionali del lavoro marittimo specificano generalmente la misura dell'aumento di retribuzione previsto per le ipotesi di continuazione obbligatoria o facoltativa oltre il termine.
Casi pratici
Caso 1: Termine scaduto in corso di traversata
Tizio è arruolato a tempo determinato fino al 30 giugno, ma il 30 giugno la nave si trova in navigazione nel Mar Mediterraneo con destinazione Marsiglia. Il contratto si intende prorogato di diritto fino all'arrivo a Marsiglia: Tizio è tenuto a continuare il servizio e riceve la normale retribuzione per i giorni aggiuntivi fino allo sbarco nel porto di destinazione finale.
Caso 2: Arrivo in porto estero e viaggio diretto verso l'Italia
Caio, la cui data di scadenza contrattuale è già trascorsa, si trova a Barcellona a bordo di una nave che si appresta a salpare direttamente per Genova. Caio è obbligato a continuare il servizio fino a Genova ma ha diritto all'aumento di retribuzione previsto dai contratti collettivi marittimi per la continuazione oltre il termine, a decorrere dalla scadenza contrattuale originaria.
Caso 3: Scelta dell'arruolato in porto estero con viaggio non diretto verso Italia
Sempronio, il cui contratto è scaduto, si trova a Tunisi a bordo di una nave che intende proseguire per Algeri prima di tornare in Italia. Sempronio ha la facoltà di sbarcare a Tunisi: se sceglie di farlo, il rapporto si estingue regolarmente. Se invece sceglie di restare a bordo, il contratto prosegue alle condizioni originarie con l'aumento di retribuzione previsto dai contratti collettivi marittimi.
Domande frequenti
Il contratto a tempo determinato finisce automaticamente alla scadenza?
Sì, di diritto, senza bisogno di preavviso o disdetta. Se però il termine scade in corso di viaggio, il contratto si prolunga automaticamente fino al porto di ultima destinazione.
Cosa succede se il mio contratto scade mentre sono in navigazione?
Il contratto si intende prorogato di diritto fino al porto di ultima destinazione. Non puoi essere sbarcato in mare aperto o in un porto di scalo non programmato.
Se sono in porto straniero alla scadenza e la nave va in Italia, devo restare?
Sì, sei tenuto a continuare il servizio se la nave si dirige direttamente verso un porto italiano, ma hai diritto a un aumento di retribuzione dalla scadenza del termine fino allo sbarco nel porto di arruolamento.
Posso rifiutarmi di continuare se la nave va in un altro porto estero?
Sì. Se la nave non va direttamente in Italia ma compie ulteriori viaggi verso l'estero, puoi sbarcare nel porto estero di ultima destinazione senza conseguenze. Se invece consenti di restare, il contratto prosegue con l'aumento retributivo.