In sintesi
- Divieto assoluto: il comandante e i componenti dell'equipaggio non possono caricare merci per proprio conto senza il consenso scritto dell'armatore o di un suo rappresentante.
- Forma scritta del consenso: la deroga al divieto richiede un atto scritto, che costituisce condizione necessaria e non sostituibile da accordi verbali.
- Sanzione pecuniaria automatica: in caso di violazione, l'arruolato deve pagare il nolo doppio rispetto a quello corrente nel luogo e alla data della caricazione per la medesima rotta e tipologia di merce.
- Risarcimento del danno ulteriore: il pagamento del doppio nolo non esaurisce la responsabilità dell'arruolato, che risponde anche degli ulteriori danni causati all'armatore.
- Tutela dell'armatore: la norma protegge l'armatore da utilizzi privati dello spazio di stiva della nave e da potenziali conflitti di interessi dell'equipaggio.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 335 Codice della Navigazione — Caricazione abusiva di merci
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono caricare sulla nave merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell'armatore o di un suo rappresentante. L'arruolato, che contravviene al divieto del comma precedente, è tenuto a pagare il nolo in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.
Stesso numero, altri codici
- Art. 335 D.Lgs. 209/2005 — Imprese di assicurazione e di riassicurazione
- Art. 335 Codice Civile: Riammissione nell'esercizio della
- Articolo 335 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 335 c.p.c.: Riunione delle impugnazioni separate
- Art. 335 c.p.p.: Registro delle notizie di reato
- Art. 335 c.p.: Violazione colposa di doveri inerenti alla custod
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e inquadramento sistematico
L'articolo 335 del Codice della navigazione vieta al comandante e ai componenti dell'equipaggio di caricare merci sulla nave per proprio conto senza il previo consenso scritto dell'armatore o di un suo rappresentante. La norma si colloca nell'ambito della disciplina del rapporto di arruolamento (artt. 317 e ss.) e risponde all'esigenza di evitare che i soggetti preposti alla gestione della nave si avvalgano della loro posizione per trarre vantaggi personali incompatibili con l'interesse dell'armatore. Si tratta, in sostanza, di una codificazione del dovere di fedeltà e lealtà che connota il rapporto di lavoro marittimo, analogo — pur nella diversità di regime — all'obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro subordinato di cui all'art. 2105 c.c.
Il divieto e i suoi destinatari
Il divieto si applica tanto al comandante quanto agli 'altri componenti dell'equipaggio', comprendendo quindi l'intero personale di bordo arruolato ai sensi dell'art. 317 cod. nav. Il comandante, in quanto preposto alla gestione nautica e commerciale della nave, è soggetto a doveri fiduciari particolarmente intensi nei confronti dell'armatore; il suo inserimento nel divieto sottolinea che nemmeno la posizione apicale nell'organizzazione di bordo legittima operazioni commerciali personali sulla nave. L'estensione a tutti i componenti dell'equipaggio riflette la preoccupazione del legislatore per l'uso improprio della capacità di stiva, che costituisce la principale risorsa economica della nave.
Il consenso scritto dell'armatore
La norma ammette una deroga al divieto, subordinandola però al consenso scritto dell'armatore o di un suo rappresentante. Il requisito della forma scritta è perentorio: un'autorizzazione verbale non sarebbe sufficiente a legittimare la caricazione. La ratio del requisito formale è duplice: da un lato garantisce prova certa dell'autorizzazione, evitando controversie sulla sua esistenza o sul suo contenuto; dall'altro impone una riflessione deliberata da parte dell'armatore, che deve espressamente valutare l'opportunità di consentire all'equipaggio di effettuare operazioni commerciali personali sulla propria nave. La menzione del 'rappresentante' dell'armatore consente la delega a soggetti come l'agente marittimo o il raccomandatario, purché muniti dei necessari poteri.
La sanzione: il doppio nolo
La violazione del divieto espone l'arruolato a una sanzione pecuniaria di natura civilistica: il pagamento del nolo in misura doppia rispetto a quello corrente nel luogo e alla data della caricazione, calcolato per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella illecitamente imbarcata. Il meccanismo del doppio nolo ha una duplice funzione: sanzionatoria (deterrente rispetto alla tentazione di caricare merci abusivamente) e restitutoria (recupero del vantaggio economico illecitamente conseguito). Il parametro di calcolo — il nolo corrente nel luogo e alla data della caricazione — è oggettivo e prescinde dall'effettivo profitto ricavato dall'arruolato, garantendo all'armatore un indennizzo certo e facilmente quantificabile.
Il risarcimento del danno ulteriore
Il comma 2 precisa che il pagamento del doppio nolo non pregiudica il diritto dell'armatore al risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito. Questa clausola è importante perché chiarisce che la sanzione del doppio nolo non ha natura forfetaria né assorbe integralmente la responsabilità dell'arruolato: qualora la caricazione abusiva abbia causato danni aggiuntivi (ad esempio deterioramento di altre merci, ritardi nella consegna, sanzioni doganali o fitosanitarie per merci non dichiarate), l'armatore può agire per il loro risarcimento in aggiunta alla pretesa del doppio nolo. Il danno risarcibile va provato secondo le regole generali della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.).
Coordinamento normativo e profili pratici
La norma si coordina con l'art. 318 cod. nav. (obblighi dell'arruolato in generale) e con le disposizioni sul nolo di cui al libro III del codice della navigazione. In sede applicativa, la prova della caricazione abusiva ricade sull'armatore, che dovrà dimostrare l'assenza del consenso scritto e l'effettiva presenza di merci personali dell'equipaggio a bordo. I manifesti di carico e i documenti doganali costituiscono i principali strumenti probatori. La norma non prevede conseguenze disciplinari specifiche, che tuttavia possono derivare dai contratti collettivi marittimi e possono giungere sino al licenziamento per giusta causa.
Casi pratici
Caso 1: Caricazione di merci senza consenso scritto
Tizio, secondo ufficiale di coperta, imbarca senza alcuna autorizzazione scritta dell'armatore alcune casse di prodotti alimentari di propria proprietà per rivenderle nel porto di destinazione. L'armatore, venuto a conoscenza del fatto al momento dello scarico, ha diritto al pagamento del nolo doppio calcolato sulla tariffa corrente in quel porto per quella tipologia di merce, oltre al risarcimento di eventuali danni aggiuntivi causati dall'occupazione abusiva dello spazio di stiva.
Caso 2: Consenso verbale non sufficiente
Caio, macchinista, sostiene di aver ottenuto dal direttore di macchina — rappresentante dell'armatore a suo dire — un accordo verbale per imbarcare attrezzature personali da rivendere all'estero. Poiché il consenso non è stato rilasciato per iscritto, il divieto dell'art. 335 non risulta derogato e Caio rimane esposto alla sanzione del doppio nolo, indipendentemente dalla buona fede soggettiva.
Caso 3: Danno ulteriore da caricazione abusiva
Sempronio, marinaio, imbarca abusivamente bidoni di vernice che durante il viaggio si rovesciano danneggiando un carico di tessuti di terzi trasportati dall'armatore. L'armatore non solo può esigere il doppio nolo per la caricazione abusiva, ma ha altresì diritto al risarcimento delle somme che dovrà corrispondere al proprietario dei tessuti danneggiati, poiché il danno ulteriore non è assorbito dalla sanzione pecuniaria forfetaria.
Domande frequenti
Un marinaio può caricare merci proprie sulla nave se il capitano è d'accordo?
No, se il consenso non è rilasciato per iscritto dall'armatore o da un suo rappresentante autorizzato. Il semplice accordo verbale con il comandante non è sufficiente a derogare al divieto.
Come si calcola il doppio nolo previsto dall'art. 335?
Si prende il nolo corrente nel luogo e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie, e lo si raddoppia. Non rileva il profitto effettivamente ricavato dall'arruolato.
Il pagamento del doppio nolo copre tutti i danni subiti dall'armatore?
No. Il doppio nolo è una sanzione minima: l'armatore può agire separatamente per il risarcimento di danni ulteriori causati dalla caricazione abusiva, che vanno provati secondo le regole ordinarie.
Il divieto si applica anche al comandante?
Sì. L'art. 335 include espressamente il comandante tra i soggetti destinatari del divieto, e la sua posizione apicale non lo esime dall'obbligo di ottenere il consenso scritto dell'armatore.
Vedi anche