Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 276 Codice della Navigazione – Valutazione della nave

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Agli effetti della determinazione della somma limite si assume il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio, sempre che tale valore non sia né inferiore al quinto né superiore ai due quinti del valore della nave all'inizio del viaggio. Se il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione è inferiore al minimo previsto dal comma precedente si assume la quinta parte del valore della nave all'inizio del viaggio. Se il valore della nave è superiore al massimo, si assumono i due quinti del valore all'inizio del viaggio.

In sintesi

  • Il valore della nave si determina al momento in cui è richiesta la limitazione, non all'inizio del viaggio.
  • Il valore al momento della richiesta non può essere inferiore a un quintosuperiore a due quinti del valore della nave all'inizio del viaggio.
  • Se il valore al momento della richiesta è inferiore al minimo consentito, si assume un quinto del valore iniziale.
  • Se il valore al momento della richiesta è superiore al massimo consentito, si assumono due quinti del valore iniziale.
  • La norma bilancia la tutela dei creditori (valore minimo garantito) con quella dell'armatore (valore massimo contenuto).
Indice dei contenuti

Ratio e funzione della norma

L'articolo 276 del Codice della navigazione disciplina le modalità di valutazione della nave ai fini della determinazione della somma limite prevista dall'articolo 275. La collocazione della valutazione 'al momento in cui è richiesta la limitazione' è la scelta di fondo del legislatore: si intende fotografare il valore attuale del natante, che in linea di principio riflette il suo stato dopo l'evento che ha generato le obbligazioni. Una nave che abbia subito avarie durante il viaggio varrà meno di quando era partita; al contrario, variazioni di mercato potrebbero avere aumentato il suo valore. Il legislatore ha quindi temperato questo criterio base con una forcella proporzionale al valore di inizio viaggio, per evitare che valutazioni estreme possano danneggiare eccessivamente i creditori o l'armatore.

Il criterio principale: valore al momento della richiesta

La valutazione di riferimento è quella effettuata al momento in cui è richiesta la limitazione. Questa scelta rispecchia l'idea che il fondo di limitazione debba corrispondere al valore economico reale dell'impresa di navigazione nel momento in cui l'armatore si avvale del beneficio. In pratica, la valutazione viene effettuata da periti nominati dal giudice o concordata tra le parti, sulla base delle condizioni effettive della nave (stato di navigabilità, avarie eventualmente subite, età, tipologia). La norma precisa che la valutazione al momento della richiesta non può superare 'la fine del viaggio', a indicare che si prende in considerazione il valore post-viaggio, prima che eventuali riparazioni o modifiche possano alterare il quadro.

Il correttivo minimo: un quinto del valore iniziale

Se il valore della nave al momento della richiesta risulta inferiore a un quinto del valore che aveva all'inizio del viaggio, la norma impone di assumere come valore minimo proprio tale quinta parte. Questa regola protegge i creditori: senza il correttivo, un armatore potrebbe in teoria attendere che la nave subisca gravi danni durante il viaggio, abbattendo il fondo di limitazione a valori irrisori. Il minimo di un quinto garantisce che il fondo non si riduca al di sotto di una soglia di ragionevolezza correlata al valore iniziale del natante.

Il correttivo massimo: due quinti del valore iniziale

Specularmente, se il valore al momento della richiesta risulta superiore a due quinti del valore iniziale, si assumono come massimo i due quinti. Questo correttivo tutela l'armatore: se durante il viaggio il valore di mercato della nave è aumentato (per rialzo dei prezzi del naviglio usato, per migliorie, ecc.), il fondo di limitazione non può eccedere il doppio del 40% del valore iniziale, evitando che l'armatore sia esposto a una limitazione quantitativamente superiore a quanto sostenibile.

Coordinamento con l'art. 277 e considerazioni pratiche

Il valore così determinato si somma all'ammontare lordo del nolo e degli altri proventi del viaggio (art. 277) per costituire la somma limite totale. Nella pratica, la valutazione della nave richiede perizie tecniche e documentazione contabile (fatture di acquisto, registro di manutenzione, polizze assicurative hull & machinery) che devono essere prodotte nel corso del procedimento di limitazione. È buona prassi per l'armatore conservare una valutazione aggiornata del natante prima di ogni viaggio, sia per finalità assicurative sia per poter documentare correttamente il valore 'all'inizio del viaggio' in caso di successiva richiesta di limitazione.

Casi pratici

Caso 1: Nave danneggiata: valore al di sotto del minimo di legge per Tizio

Tizio possiede una nave del valore iniziale di 100.000 euro. Durante il viaggio la nave subisce gravi avarie e al momento della richiesta di limitazione vale soltanto 15.000 euro, ovvero meno di un quinto del valore iniziale (20.000 euro). Applicando l'art. 276, il valore da assumere nel calcolo della somma limite è 20.000 euro, a tutela dei creditori.

Caso 2: Rivalutazione di mercato: applicazione del massimo per Caio

Caio è armatore di un cargo acquistato per 80.000 euro. Grazie a un rialzo del mercato del naviglio usato, al momento della richiesta di limitazione la nave vale 70.000 euro, ovvero ben oltre i due quinti del valore iniziale (32.000 euro). La norma impone di assumere come valore massimo i due quinti del valore iniziale, cioè 32.000 euro, contenendo il fondo di limitazione entro limiti ragionevoli.

Caso 3: Valore nella forcella: caso ordinario di Sempronio

Sempronio possiede una nave del valore iniziale di 50.000 euro. Al momento della richiesta di limitazione, dopo il viaggio, la nave vale 28.000 euro: tale valore è compreso tra un quinto (10.000 euro) e due quinti (20.000 euro) del valore iniziale. Poiché 28.000 euro è superiore ai due quinti (20.000 euro), si applica il correttivo massimo e si assumono 20.000 euro come valore della nave nel calcolo della somma limite.

Domande frequenti

A quale momento si valuta la nave ai fini della limitazione?

In linea generale al momento in cui è richiesta la limitazione, e comunque non oltre la fine del viaggio. Il valore così determinato è poi soggetto ai correttivi minimo e massimo dell'art. 276.

Qual è il valore minimo della nave che si può assumere nel calcolo?

Non si può assumere un valore inferiore a un quinto del valore della nave all'inizio del viaggio, a tutela dei creditori che altrimenti potrebbero trovarsi con un fondo irrisorio.

Qual è il valore massimo della nave assumibile nel calcolo?

Non si può assumere un valore superiore a due quinti del valore della nave all'inizio del viaggio, in modo da contenere il fondo di limitazione entro una soglia proporzionale al rischio sopportato dall'armatore.

Come si accerta il valore della nave 'all'inizio del viaggio'?

Di norma tramite perizia tecnica e documentazione contabile (fatture, polizze assicurative hull and machinery, registri di manutenzione). L'armatore ha interesse a conservare questa documentazione prima di ogni viaggio.

Il valore della nave include anche le attrezzature e le dotazioni di bordo?

In linea generale sì: il valore della nave comprende lo scafo e le pertinenze necessarie alla navigazione. La perizia valuterà caso per caso l'inclusione di attrezzature particolari.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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