Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 221 Codice della Navigazione – Riserva della pesca ai cittadini

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

La pesca nel mare territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionali, salvo speciali convenzioni internazionali. Tuttavia con decreto reale possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.

In sintesi

  • L'art. 221 riserva la pesca nel mare territoriale ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionali.
  • La riserva non è assoluta: cede di fronte a speciali convenzioni internazionali che consentono l'accesso a pescherecci stranieri.
  • In assenza di convenzioni, il decreto reale (oggi atto governativo) può autorizzare in via eccezionale pescherecci e cittadini di altri Stati.
  • La norma tutela gli interessi economici dei pescatori italiani e la sovranità dello Stato sulle proprie acque territoriali.
  • Il coordinamento con il diritto UE ha attenuato la portata della riserva per i pescherecci degli Stati membri, conformemente al principio di libera prestazione dei servizi.
Indice dei contenuti

Ratio storica e sistematica della riserva

L'art. 221 del Codice della navigazione stabilisce il principio di riserva della pesca nelle acque territoriali italiane a favore dei cittadini e dei pescherecci nazionali. La norma, emanata nel 1942 in un contesto di forte nazionalismo economico, rifletteva la tendenza allora prevalente a proteggere le risorse marine costiere dall'accesso straniero come espressione della sovranità territoriale marittima. Il mare territoriale - esteso alle 12 miglia nautiche dalla linea di base, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, Montego Bay 1982) - è uno spazio in cui lo Stato costiero esercita piena sovranità, analoga a quella esercitata sul territorio terrestre, pur con alcune limitazioni specifiche come il diritto di passaggio inoffensivo.

La riserva e le sue deroghe: convenzioni internazionali

Il principio di riserva non è assoluto: l'art. 221 prevede espressamente che cedano di fronte a 'speciali convenzioni internazionali'. Storicamente, accordi bilaterali di pesca hanno consentito a flotte di alcuni Paesi mediterranei di accedere ad aree del mare territoriale italiano in cambio di reciprocità o di compensazioni. A livello europeo, il Regolamento (CE) n. 1380/2013 (Politica Comune della Pesca, PCP) ha stabilito che l'accesso alle acque dei 6-12 miglia nautiche degli Stati membri possa essere riservato ai pescherecci nazionali, con eccezioni storiche per altri pescherecci comunitari che hanno tradizionalmente pescato in quelle acque. Il coordinamento tra la riserva ex art. 221 e la PCP è dunque delicato: il diritto dell'Unione prevale in caso di conflitto, rendendo la riserva ai soli cittadini italiani non applicabile nei confronti dei pescherecci di altri Stati UE nelle zone ove vige il regime comunitario di accesso.

L'autorizzazione governativa in assenza di convenzioni

La norma contempla una terza via: in mancanza di convenzioni internazionali, il decreto reale (oggi, in chiave repubblicana, il decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro competente per delega) può autorizzare in via derogatoria cittadini e navi di altri Stati a pescare nel mare territoriale italiano. Si tratta di un'autorizzazione discrezionale, che lo Stato concede sulla base di valutazioni di reciprocità, di rapporti diplomatici o di specifiche esigenze temporanee. La clausola consente al Governo di gestire con flessibilità situazioni particolari, mantenendo il controllo sovrano sulle risorse ittiche costiere.

Profili pratici e ruolo delle autorità marittime

Sul piano operativo, il rispetto della riserva è garantito dalla vigilanza delle autorità marittime (Guardia Costiera, Capitanerie di porto) che effettuano controlli in mare e in porto. I pescherecci stranieri privi di autorizzazione o convenzione che pescano nel mare territoriale italiano incorrono nel sequestro del pescato e dell'imbarcazione, nonché nell'espulsione dalla zona. La norma si coordina con l'art. 223, che attribuisce alla Marina Mercantile la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di pesca. Nella pratica contemporanea, la gestione degli accessi è prevalentemente demandata agli strumenti comunitari della PCP, che definiscono quote, zone e stagioni di pesca in modo armonizzato tra gli Stati membri.

Casi pratici

Caso 1: Peschereccio straniero senza autorizzazione nelle acque territoriali

Tizio, comandante di un peschereccio battente bandiera di uno Stato non membro dell'UE e privo di convenzione con l'Italia, viene fermato dalla Guardia Costiera mentre pesca a 8 miglia nautiche dalla costa siciliana. In applicazione dell'art. 221, l'imbarcazione viene condotta in porto, il pescato sequestrato e avviata la procedura di espulsione dalla zona riservata.

Caso 2: Accordo bilaterale che deroga alla riserva

Caio è comandante di un peschereccio tunisino operante nel Canale di Sicilia in base a un accordo bilaterale italo-tunisino di pesca. L'accordo costituisce la 'speciale convenzione internazionale' prevista dall'art. 221 e consente all'imbarcazione di accedere a determinate zone del mare territoriale italiano, previa esibizione del relativo permesso alle autorità marittime.

Caso 3: Peschereccio comunitario e regime della PCP

Sempronio è armatore di un peschereccio spagnolo che vanta diritti di accesso storici nelle acque tra le 6 e le 12 miglia della costa sarda, riconosciuti dal Regolamento (CE) n. 1380/2013 sulla Politica Comune della Pesca. Il Ministero competente riconosce che la riserva ex art. 221 non è applicabile in questo caso, prevalendo la normativa unionale che fa salvi i diritti di accesso storici dei pescherecci degli Stati membri.

Domande frequenti

La pesca nel mare territoriale italiano è riservata solo agli italiani?

In linea di principio sì, ma la riserva cede di fronte a convenzioni internazionali e, soprattutto, alle norme della Politica Comune della Pesca dell'UE che riconoscono diritti di accesso ai pescherecci degli altri Stati membri.

Uno Stato straniero può ottenere l'accesso alla pesca nelle acque italiane senza convenzione?

Sì, ma solo tramite autorizzazione governativa (decreto) rilasciata in via eccezionale dal governo italiano, che valuta le condizioni diplomatiche e di reciprocità.

Cosa rischia un peschereccio straniero non autorizzato che pesca nel mare territoriale italiano?

Rischia il sequestro del pescato e dell'imbarcazione, l'espulsione dalla zona e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa speciale sulla pesca e dal Codice della navigazione.

Qual è il limite del mare territoriale italiano?

Il mare territoriale italiano si estende fino a 12 miglia nautiche dalla linea di base, conformemente alla Convenzione UNCLOS di Montego Bay del 1982, ratificata dall'Italia.

Il diritto dell'UE ha modificato la riserva prevista dall'art. 221?

Sì, il Regolamento UE sulla Politica Comune della Pesca consente ai pescherecci degli altri Stati membri di accedere a determinate zone del mare territoriale italiano, rendendo la riserva inapplicabile nei loro confronti nelle acque soggette al regime comunitario.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.