In sintesi
- Le navi minori e i galleggianti sono identificati in via ordinaria da un numero progressivo assegnato al momento dell'iscrizione nel registro competente.
- Il nome facoltativo è ammesso per le navi minori marittime con stazza lorda superiore a 10 tonnellate (se a propulsione meccanica) o a 25 tonnellate (negli altri casi), e per le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea.
- Il nome delle navi minori deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione, a differenza delle navi maggiori per le quali il confronto è nazionale.
- Le modalità per l'imposizione e il cambiamento del nome sono stabilite dal regolamento di esecuzione, cui la norma rinvia.
- La distinzione tra identificazione per numero e per nome riflette la minore rilevanza amministrativa e commerciale delle unità minori rispetto alle navi maggiori.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 141 Codice della Navigazione — Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero. Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome. Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 141 Cod. Amb. — ambito di applicazione
- Art. 141 D.Lgs. 209/2005 — Risarcimento del terzo trasportato
- Art. 141 D.Lgs. 42/2004 — (Provvedimenti ministeriali)
- Art. 141 Codice Civile: Competenza
- Articolo 141 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 141 Cod.Cons.: Composizione extragiudiziale delle controver
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 141 del Codice della navigazione disciplina il sistema di individuazione delle navi minori e dei galleggianti, tracciando un regime differenziato rispetto a quello delle navi maggiori (art. 140). Mentre queste ultime sono necessariamente contraddistinte da un nome, le unità di minori dimensioni sono identificate in via primaria da un numero. La scelta riflette considerazioni di semplicità amministrativa e di proporzionalità: il numero è assegnato d'ufficio al momento dell'iscrizione nel registro e non richiede una procedura approvativa, a differenza del nome.
Il numero come identificativo principale
Per le navi minori e i galleggianti il numero rappresenta il criterio identificativo di base. Esso è attribuito dall'ufficio che tiene il registro competente (uffici di compartimento e circondario per le navi minori marittime; ispettorati di porto per quelle della navigazione interna, come disciplinato dall'art. 146) e garantisce l'univoca individuazione dell'unità all'interno del registro di pertinenza. Il numero viene riportato sullo scafo ai sensi dell'art. 142, insieme all'indicazione dell'ufficio di iscrizione, nei modi stabiliti dal regolamento.
La facoltà di attribuire un nome: condizioni e limiti
La legge ammette la facoltà di dotare di un nome, in aggiunta al numero, le navi minori marittime che superino determinate soglie dimensionali: stazza lorda superiore a 10 tonnellate, se a propulsione meccanica, ovvero superiore a 25 tonnellate in ogni altro caso (unità a vela, a remi o a trazione non meccanica). L'ulteriore categoria abilitata è quella delle navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea, per le quali la visibilità pubblica del mezzo giustifica l'attribuzione di un nome riconoscibile dagli utenti. Tali soglie dimensionali e funzionali operano come criterio selettivo: solo le unità che raggiungono una certa rilevanza economica e di traffico possono essere individuate anche con un nome, mentre le imbarcazioni più piccole restano identificate dal solo numero.
Il requisito di unicità del nome nella circoscrizione
Quando si opta per il nome, questo deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella medesima circoscrizione. L'ambito del confronto è, dunque, circoscritto: non si estende all'intero territorio nazionale, come previsto per le navi maggiori, ma si limita alla circoscrizione dell'ufficio che tiene il registro. Questa limitazione è coerente con il raggio operativo tipicamente locale delle navi minori, che non transitano abitualmente in acque di altri compartimenti e non richiedono pertanto un'identificazione univoca a livello nazionale. Potrebbe tuttavia verificarsi che unità minori con lo stesso nome operino in circoscrizioni diverse senza che ciò integri una violazione della norma.
Profili pratici e coordinamento normativo
Il proprietario che intenda attribuire un nome alla propria unità minore deve seguire le procedure indicate dal regolamento, analogamente a quanto previsto per le navi maggiori, pur con l'importante differenza che il confronto di unicità è limitato alla circoscrizione. Il cambiamento di nome, ove il nome sia stato attribuito, richiede anch'esso il rispetto delle norme regolamentari. Il coordinamento con l'art. 142 impone che nome (se attribuito) e numero siano entrambi visibili sullo scafo. Con l'art. 149, relativo all'abilitazione alla navigazione tramite licenza, si raccorda il regime identificativo al regime documentale: la licenza è il documento abilitante per le navi minori e i galleggianti, e riporta gli estremi identificativi dell'unità.
Casi pratici
Caso 1: Attribuzione del nome a un motopeschereccio
Tizio è proprietario di un motopeschereccio con stazza lorda di 18 tonnellate, già iscritto nel registro del compartimento marittimo con il solo numero progressivo. Verificato che la stazza supera la soglia di 10 tonnellate prevista per le unità a propulsione meccanica, Tizio chiede all'ufficio competente di attribuire il nome 'Tramontana' all'unità, che viene registrato in aggiunta al numero preesistente, previo controllo che nessun'altra nave nella stessa circoscrizione porti tale nome.
Caso 2: Rifiuto del nome per coincidenza nella circoscrizione
Caio intende attribuire il nome 'Libeccio' al suo motopeschereccio di 12 tonnellate. L'ufficio del compartimento marittimo verifica che nella medesima circoscrizione risulta già registrata un'altra unità con il medesimo nome e nega l'attribuzione, invitando Caio a scegliere una denominazione diversa e dissimile per evitare confusioni nel traffico portuale locale.
Caso 3: Galleggiante identificato dal solo numero
Sempronio possiede un pontone galleggiante adibito a magazzino portuale con stazza lorda di 8 tonnellate. Non ricorrendo i presupposti dimensionali per l'attribuzione facoltativa di un nome, il pontone viene iscritto nel registro con il solo numero assegnato d'ufficio, che deve essere segnato sullo scafo insieme all'indicazione dell'ufficio di iscrizione ai sensi dell'art. 142.
Domande frequenti
Una nave minore può avere un nome come le navi maggiori?
Solo facoltativamente e a determinate condizioni: la stazza lorda deve superare 10 tonnellate per le unità a propulsione meccanica, oppure 25 tonnellate negli altri casi. Anche le navi interne in servizio pubblico di linea possono avere un nome.
Il nome di una nave minore deve essere unico in tutta Italia?
No. A differenza delle navi maggiori, per le navi minori il requisito di unicità è circoscritto alla stessa circoscrizione dell'ufficio che tiene il registro, non all'intero territorio nazionale.
Come viene identificato un galleggiante che non raggiunge le soglie per il nome?
Viene identificato dal solo numero progressivo assegnato dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel registro, che deve essere riportato sullo scafo insieme all'indicazione dell'ufficio di iscrizione.
Chi stabilisce le modalità per il cambiamento del nome di una nave minore?
Le norme operative, analogamente a quanto previsto per le navi maggiori, sono fissate dal regolamento di esecuzione del codice della navigazione, cui l'art. 141 rinvia espressamente.
Vedi anche