In sintesi
- Obbligo di messa a disposizione: i rimorchiatori devono essere resi disponibili all'autorità portuale su richiesta, anche al di fuori dei casi ordinari previsti dall'art. 70.
- Finalità pubblicistica: l'obbligo riguarda qualsiasi servizio necessario all'ordine e alla sicurezza del porto, riflettendo la natura di interesse pubblico delle operazioni portuali.
- Integrazione con l'art. 70: la norma si affianca alle ipotesi già disciplinate nell'articolo 70 senza sostituirle, ampliando i casi di mobilizzazione obbligatoria.
- Collocazione sistematica: l'articolo chiude la sezione sul rimorchio e introduce il tema del lavoro portuale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 107 Codice della Navigazione — Servizi per l’ordine e la sicurezza del porto
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Oltre che nei casi previsti nell'articolo 70, i rimorchiatori devono esser messi a disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all'ordine e alla sicurezza del porto. Del lavoro portuale
Stesso numero, altri codici
- Art. 107 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica del regolamento (UE) 2018/858
- Art. 107 Cod. Amb. — Scarichi in reti fognarie
- Art. 107 D.Lgs. 159/2011 — Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata
- Art. 107 D.Lgs. 209/2005 — (Ambito di applicazione)
- Art. 107 D.Lgs. 42/2004 — Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
- Art. 107 Codice Civile: Forma della celebrazione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 107 del Codice della navigazione chiude la sezione dedicata al rimorchio marittimo (artt. 100-108) e assolve una funzione di raccordo tra la disciplina privatistica del contratto di rimorchio e le esigenze pubblicistiche dell'ordinamento portuale. La norma impone agli armatori dei rimorchiatori un obbligo di messa a disposizione a favore delle autorità portuali, per qualsiasi servizio necessario all'ordine e alla sicurezza del porto, estendendo così la portata dell'articolo 70, che già prevedeva ipotesi analoghe in contesti specifici.
L'interesse tutelato è duplice: da un lato la sicurezza della navigazione e delle strutture portuali, che richiedono mezzi di manovra rapidi e affidabili in caso di emergenza; dall'altro l'ordine pubblico nel porto, inteso come capacità dell'autorità di gestire situazioni di crisi — incendi, alluvioni, navi alla deriva, emergenze ambientali — con gli strumenti tecnici adeguati. Il rimorchiatore, per le sue caratteristiche di potenza e manovrabilità, è lo strumento d'elezione in queste situazioni.
Il rapporto con l'articolo 70
L'articolo 70 del Codice della navigazione disciplina le ipotesi in cui le navi possono essere comandate dalla capitaneria di porto per esigenze di servizio pubblico. L'articolo 107 si aggiunge a tale previsione con una formula residuale e aperta: 'oltre che nei casi previsti nell'articolo 70', i rimorchiatori devono essere messi a disposizione 'per qualsiasi servizio necessario all'ordine e alla sicurezza del porto'. La formula 'qualsiasi servizio' attribuisce all'autorità portuale un'ampia discrezionalità nella valutazione delle necessità, coerente con la natura imprevedibile delle emergenze.
L'obbligo non ha natura contrattuale ma pubblicistica: sorge per disposizione di legge al semplice verificarsi dei presupposti (richiesta dell'autorità portuale, necessità per l'ordine e la sicurezza) e non richiede il consenso dell'armatore. Questi non può opporre ragioni commerciali o organizzative per sottrarsi alla messa a disposizione.
Soggetti obbligati e autorità competente
I soggetti passivi dell'obbligo sono gli armatori dei rimorchiatori operanti nel porto. La norma non distingue tra rimorchiatori privati e pubblici, né tra diverse tipologie di rimorchio: l'obbligo vale per tutti. L'autorità competente a richiedere la messa a disposizione è l'autorità portuale, che nel sistema vigente comprende l'Autorità di sistema portuale (istituita dalla L. 84/1994 e successive modificazioni) e la capitaneria di porto quale autorità marittima con competenze di sicurezza.
Va notato che il contesto normativo è mutato significativamente rispetto al 1942: la riforma portuale avviata con la L. 84/1994 ha ridisegnato l'organizzazione dei porti italiani, eliminando molte delle figure tradizionali (compagnie portuali, imprese monopoliste) e introducendo un regime di concorrenza nel mercato dei servizi tecnico-nautici, tra cui il rimorchio. Tuttavia, l'obbligo pubblicistico dell'art. 107 mantiene la propria validità come clausola di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza portuale.
Lavoro portuale: raccordo con la sezione successiva
La chiusa dell'articolo — 'Del lavoro portuale' — segnala la transizione alla sezione dedicata all'organizzazione del lavoro in porto, che nel testo originale del Codice comprendeva le compagnie portuali e le imprese autorizzate alle operazioni portuali. Oggi questa materia è prevalentemente disciplinata dalla normativa successiva (L. 84/1994 e D.Lgs. correlati), che ha superato il sistema corporativo originario. Gli articoli 110 e 111 del Codice, sopravvissuti solo parzialmente, documentano questa stratificazione normativa.
Profili pratici e tutela dell'armatore
La messa a disposizione coatta del rimorchiatore a favore dell'autorità portuale non è a titolo gratuito: le norme generali sull'espropriazione e sull'uso temporaneo di beni privati per finalità pubbliche prevedono il diritto a un indennizzo. In assenza di una specifica previsione tariffaria, l'armatore ha diritto a un compenso adeguato per le prestazioni rese, da determinarsi in base alle tariffe portuali vigenti o, in mancanza, in via equitativa. L'obbligo di messa a disposizione non fa sorgere in capo all'armatore alcuna responsabilità aggiuntiva per i danni eventualmente causati durante l'esecuzione del servizio imposto, ove questi non siano ascrivibili a sua colpa.
Casi pratici
Caso 1: Emergenza incendio in porto
Un incendio scoppia a bordo di una nave cargo nel porto di Napoli. L'autorità portuale richiede a Tizio, armatore del rimorchiatore di stanza nel porto, di mettere immediatamente a disposizione il proprio mezzo per allontanare dalla banchina le altre navi a rischio. Tizio è obbligato a ottemperare alla richiesta ex art. 107, a prescindere da qualsiasi accordo contrattuale.
Caso 2: Nave alla deriva in area portuale
Una nave in avaria si trova alla deriva nell'imboccatura del porto di Caio, rischiando di bloccare il traffico. La capitaneria ordina a Sempronio, armatore del rimorchiatore più vicino, di intervenire immediatamente. Sempronio deve ottemperare all'ordine ex art. 107 e potrà successivamente richiedere il compenso per il servizio prestato secondo le tariffe portuali applicabili.
Caso 3: Rifiuto ingiustificato dell'armatore
Tizio, armatore di un rimorchiatore, rifiuta di mettere il proprio mezzo a disposizione della capitaneria durante un'emergenza alluvionale nel porto, adducendo impegni commerciali già assunti. Il rifiuto costituisce violazione dell'obbligo legale ex art. 107 e può determinare sanzioni amministrative a carico di Tizio, nonché responsabilità per i danni conseguenti al mancato intervento.
Domande frequenti
Possono le autorità portuali requisire un rimorchiatore privato?
Sì, l'art. 107 del Codice della navigazione impone agli armatori dei rimorchiatori di mettere il proprio mezzo a disposizione dell'autorità portuale per qualsiasi servizio necessario all'ordine e alla sicurezza del porto, su semplice richiesta.
L'armatore ha diritto a un compenso per il servizio imposto dall'autorità?
Sì, la messa a disposizione coatta non è a titolo gratuito: l'armatore ha diritto a un compenso adeguato determinato secondo le tariffe portuali o, in mancanza, in via equitativa.
Che rapporto c'è tra l'art. 107 e l'art. 70 del Codice della navigazione?
L'art. 107 si aggiunge all'art. 70 con una clausola aperta: 'oltre che nei casi previsti nell'art. 70', i rimorchiatori devono essere disponibili per qualsiasi servizio di ordine e sicurezza portuale.
Chi è l'autorità competente a richiedere la messa a disposizione del rimorchiatore?
L'autorità portuale in senso lato, che comprende l'Autorità di sistema portuale e la capitaneria di porto quale organo con competenze di sicurezza marittima.
L'obbligo dell'art. 107 è rimasto in vigore dopo la riforma portuale del 1994?
Sì, l'obbligo pubblicistico di messa a disposizione mantiene validità come clausola di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza portuale, anche se il contesto organizzativo dei porti è mutato con la L. 84/1994.