- Obbligo di rimozione: il capo del compartimento marittimo ordina al proprietario di rimuovere a proprie spese relitti di navi o aeromobili sommersi che ostruiscono o pericolano la navigazione in porti, rade, canali o mare territoriale.
- Rimozione d'ufficio: se il proprietario non ottempera nel termine fissato, l'autorità marittima provvede direttamente, vendendo i relitti per conto dello Stato.
- Responsabilità differenziata per stazza: le navi oltre 300 tonnellate lorde obbligano il proprietario a coprire l'eventuale disavanzo tra ricavato e spese; le navi sotto tale soglia limitano l'obbligo al valore dei relitti recuperati.
- Concorso dei creditori privilegiati: se la vendita eccede le spese, sull'eccedenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave.
- Urgenza: in caso di pericolo immediato l'autorità può intervenire d'ufficio senza attendere la scadenza del termine assegnato al proprietario.
Testo dell'articoloVigente
Art. 73 Codice della Navigazione — Rimozione di navi e di aeromobili sommersi
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in località del mare territoriale nelle quali a giudizio dell'autorità marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione. Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorità provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non è sufficiente a coprire le spese, il proprietario è tenuto a corrispondere allo Stato la differenza. Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave. Nei casi d'urgenza l'autorità può senz'altro provvedere d'ufficio, per conto e a spese del proprietario. Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate, il proprietario è tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore dei relitti ricuperati.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 73 L. 184/1983: Segreto sullo stato di figlio adottivo
- Art. 73 Reg. (UE) 2024/1689 — Comunicazione di incidenti gravi
- Art. 73 Cod. Amb. — finalita
- Art. 73 D.Lgs. 159/2011 — Violazioni al codice della strada
- Art. 73 D.Lgs. 209/2005 — Partecipazioni indirette
- Art. 73 D.Lgs. 42/2004 — Denominazioni
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e finalità della norma
L'articolo 73 del Codice della navigazione risponde all'esigenza di garantire la sicurezza e la fluidità del traffico marittimo nelle aree demaniali più sensibili: porti, rade, canali e tratti di mare territoriale. La sommersione di una nave o di un aeromobile in questi spazi non rappresenta solo un danno patrimoniale per il proprietario, ma genera un rischio concreto per le altre imbarcazioni e per le infrastrutture portuali. Il legislatore del 1942 ha scelto un modello di intervento amministrativo autoritativo: l'autorità marittima può sostituirsi al privato inadempiente, recuperando poi le spese dalla vendita del relitto o, in via residuale, dal proprietario stesso.
Presupposti e procedura ordinaria
La competenza è attribuita al capo del compartimento marittimo, che valuta se la sommersione possa «derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione». Si tratta di una valutazione discrezionale tecnica: non ogni relitto giustifica l'ordine, ma solo quello che, per posizione, dimensioni o condizioni, interferisce con la sicurezza nautica. L'ordine viene notificato al proprietario «nei modi stabiliti dal regolamento» (il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con D.P.R. 328/1952, integra la disciplina procedimentale), con fissazione di un termine congruo per l'adempimento. Il proprietario che ottempera è tenuto esclusivamente alle spese di rimozione, senza ulteriori conseguenze economiche.
Rimozione d'ufficio e regime delle spese
L'inadempimento del proprietario apre alla esecuzione coattiva: l'autorità procede alla rimozione e alla successiva vendita dei relitti «per conto dello Stato». Il ricavato è destinato prioritariamente alla copertura delle spese sostenute. Il regime patrimoniale diverge poi in ragione della stazza lorda della nave:
— Per le navi di stazza lorda superiore a 300 tonnellate, se il ricavato non copre le spese, il proprietario è tenuto a corrispondere la differenza allo Stato. Si tratta di una responsabilità illimitata: il debito sussiste anche se il relitto è stato venduto a prezzo vile o è di difficile recupero.
— Per le navi di stazza lorda non superiore a 300 tonnellate, il proprietario risponde solo nei limiti del valore dei relitti recuperati. È una limitazione di responsabilità analoga, nella sua logica, all'istituto dell'abbandono liberatorio che permea altri istituti del diritto della navigazione (artt. 274 e seguenti del Codice).
La distinzione per stazza riflette la presunzione che armatori di navi di piccole dimensioni — tipicamente pescatori o diportisti — abbiano una capacità economica limitata e che il sacrificio delle spese eccedenti il valore del bene potrebbe risultare sproporzionato.
Concorso dei creditori privilegiati e ipotecari
Qualora il ricavato della vendita superi le spese, l'eccedenza non ritorna automaticamente al proprietario: su di essa «concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave». Questa previsione coordina la norma speciale con il sistema delle garanzie reali navali disciplinato dagli artt. 552 e seguenti del Codice della navigazione, che riconoscono ipoteca e privilegi sulla nave. In concreto, il creditore ipotecario iscritto può chiedere di essere soddisfatto sul surplus in misura proporzionale al proprio credito, prima che il residuo eventuale venga restituito al proprietario.
Intervento d'urgenza
Il comma finale prevede una deroga procedurale rilevante: nei casi di urgenza l'autorità marittima può intervenire immediatamente, senza attendere la scadenza del termine ordinatorio già fissato o addirittura senza nemmeno notificare un previo ordine al proprietario. L'urgenza è tipicamente integrata quando la posizione del relitto ostruisce un canale di accesso vitale, quando la nave trasporta sostanze pericolose suscettibili di disperdersi, o quando le condizioni meteorologiche accrescono il rischio di incidenti. L'intervento d'urgenza avviene sempre «per conto e a spese del proprietario», dunque il regime patrimoniale rimane invariato: il proprietario non beneficia di alcuna riduzione di responsabilità per il solo fatto che l'autorità abbia agito senza preavviso.
Coordinamento sistematico
La disposizione si inserisce nel Titolo II della Parte I del Codice della navigazione dedicato al regime dei porti e del demanio marittimo. Va letta in collegamento con l'art. 30 del Codice (navigazione nei porti), con l'art. 92 (polizia della navigazione) e con le norme del Codice civile in materia di obbligazioni reali e ripetizione dell'indebito. Sul piano internazionale, la rimozione dei relitti in alto mare e in zone economiche esclusive è oggi disciplinata dalla Convenzione di Nairobi del 2007 sul rilevamento e la rimozione dei relitti, in vigore per l'Italia dal 2015, che integra il quadro normativo per le fattispecie di rilievo transfrontaliero.
Casi pratici
Caso 1: Rimozione d'ufficio di un peschereccio (sotto soglia 300 t)
Tizio, armatore di un peschereccio da 180 tonnellate lorde, subisce l'affondamento del mezzo nell'imboccatura del porto di Civitavecchia a seguito di un'avaria. Il capo del compartimento gli notifica l'ordine di rimozione con termine di trenta giorni, ma Tizio, impossibilitato finanziariamente, non vi ottempera. L'autorità provvede d'ufficio e recupera il relitto, ricavandone 15.000 euro dalla vendita a fronte di 22.000 euro di spese: poiché la stazza è inferiore a 300 tonnellate, Tizio non deve pagare la differenza di 7.000 euro, restando la sua responsabilità limitata al valore del relitto recuperato.
Caso 2: Eccedenza da vendita e concorso del creditore ipotecario
Caio è proprietario di un cargo da 450 tonnellate lorde colato a picco in rada: l'autorità lo rimuove d'ufficio e vende il relitto per 120.000 euro, sostenendo spese di 80.000 euro. Sull'eccedenza di 40.000 euro concorre Sempronio, istituto di credito titolare di un'ipoteca navale iscritta sul cargo: Sempronio si soddisfa sul surplus in via preferenziale, e solo il residuo eventuale torna a Caio.
Caso 3: Intervento d'urgenza per aeromobile sommerso
Un aeromobile da diporto precipita e affonda in un canale portuale di Venezia bloccando il transito delle imbarcazioni; il proprietario Sempronio è irreperibile. Il capo del compartimento, constatata l'urgenza, dispone immediatamente la rimozione d'ufficio senza attendere la notifica dell'ordine ordinario: le spese sostenute saranno comunque addebitate a Sempronio non appena rintracciato, indipendentemente dalla mancanza di preavviso.
Domande frequenti
Chi ordina la rimozione di un relitto nel porto?
Il capo del compartimento marittimo competente per territorio ordina al proprietario di procedere alla rimozione a proprie spese, fissando un termine per l'esecuzione.
Cosa succede se il proprietario non rimuove il relitto nel termine?
L'autorità marittima provvede d'ufficio alla rimozione e vende i relitti per conto dello Stato, addebitando le spese al proprietario.
Il proprietario di una piccola nave risponde illimitatamente delle spese di rimozione?
No. Per le navi di stazza lorda non superiore a 300 tonnellate, il proprietario è tenuto al pagamento delle spese solo entro i limiti del valore dei relitti recuperati.
Cosa accade se il ricavato della vendita supera le spese?
Sull'eccedenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave, prima che il residuo eventuale sia restituito al proprietario.
In caso di urgenza, l'autorità deve comunque avvisare il proprietario prima di intervenire?
No. Nei casi di urgenza l'autorità può provvedere d'ufficio immediatamente, per conto e a spese del proprietario, senza attendere la scadenza di alcun termine.