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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 131 prevede che il Ministro per la solidarieta' sociale presenti ogni anno, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia.
  • La relazione si basa sui dati acquisiti dalle regioni e deve illustrare strategie, obiettivi raggiunti e indirizzi futuri in materia di prevenzione e recupero.
  • Deve contenere anche un resoconto sull'attività di erogazione dei contributi finalizzati al sostegno della prevenzione, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 131 T.U. Stupefacenti — Relazione al Parlamento

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonche' sull'attivita' relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti. Torna al sommario

In sintesi

  • L'art. 131 prevede che il Ministro per la solidarieta' sociale presenti ogni anno, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia.
  • La relazione si basa sui dati acquisiti dalle regioni e deve illustrare strategie, obiettivi raggiunti e indirizzi futuri in materia di prevenzione e recupero.
  • Deve contenere anche un resoconto sull'attività di erogazione dei contributi finalizzati al sostegno della prevenzione, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti.
Ratio e funzione dell'obbligo di riferire

L'art. 131 del D.P.R. 309/1990 e' una disposizione di diritto parlamentare e istituzionale che impone al Governo un obbligo annuale di trasparenza e rendicontazione davanti al Parlamento. La norma risponde all'esigenza di garantire che le politiche antidroga — finanziate con risorse pubbliche rilevanti attraverso il Fondo nazionale di cui all'art. 127 — siano sottoposte al controllo democratico delle assemblee rappresentative. La relazione annuale costituisce lo strumento principale attraverso cui il Parlamento esercita la funzione di indirizzo e controllo in questo settore di politica sociale e sanitaria.

Contenuto e struttura della relazione

La disposizione non si limita a stabilire la cadenza e il termine della relazione (entro il 30 giugno di ciascun anno), ma indica anche le aree tematiche che essa deve coprire. Il testo evidenzia tre nuclei informativi: (a) i dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia — la fotografia epidemiologica del fenomeno, costruita sulla base delle rilevazioni delle regioni e dei dati dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 132; (b) le strategie e gli obiettivi raggiunti, con un bilancio degli interventi attuati nel corso dell'anno precedente; (c) gli indirizzi che saranno seguiti, con una proiezione programmatica sulle politiche future. Si aggiunge il resoconto sull'attività di erogazione dei contributi del Fondo nazionale.

Raccordo con gli artt. 127 e 132

L'art. 131 e' strettamente collegato ad altre due disposizioni del T.U.: l'art. 127 co. 4, che impone alle regioni di inviare al Ministro una relazione sugli interventi realizzati (rendendo disponibile il materiale informativo necessario per la relazione parlamentare), e l'art. 132, che disciplina la Consulta degli esperti e l'Osservatorio permanente, principale fonte dei dati epidemiologici. Il sistema delineato dal T.U. e' coerente: le regioni raccolgono i dati sul territorio e li trasmettono al centro; l'Osservatorio li elabora; il Ministro li utilizza per la relazione parlamentare.

Valore giuridico e prassi istituzionale

L'obbligo di relazione annuale e' normativamente vincolante per il Governo: il mancato deposito entro il termine del 30 giugno configura una violazione dell'art. 131 e può essere oggetto di atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze) da parte dei parlamentari. Nella prassi istituzionale, la relazione — denominata comunemente «Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia» — e' curata dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e viene trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti (Affari sociali e Sanita' di Camera e Senato). Il documento, pubblicamente accessibile, costituisce una fonte primaria per ricercatori, operatori del settore e avvocatura che si occupano di diritto delle dipendenze.

Casi pratici

Caso 1: Utilizzo della relazione parlamentare in un procedimento di sorveglianza

Tizio e' imputato per detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73 T.U. Il difensore, per sostenere la richiesta di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 T.U., cita la relazione annuale al Parlamento per documentare l'efficacia delle comunita' terapeutiche nel ridurre la recidiva. Il tribunale di sorveglianza ammette il documento come elemento di valutazione del contesto epidemiologico, precisando che la relazione non costituisce prova in senso tecnico ma un riferimento istituzionale rilevante per la valutazione della prognosi trattamentale di Tizio.

Caso 2: Regione inadempiente all'obbligo di trasmissione dati

Il Ministro per la solidarieta' sociale rileva, nella fase di predisposizione della relazione annuale, che una regione non ha trasmesso entro i termini i dati sugli interventi realizzati ai sensi dell'art. 127 co. 4. Caia, dirigente del Dipartimento, segnala l'inadempimento: la mancanza dei dati regionali compromette la completezza della relazione parlamentare e ha ricadute sulla ripartizione del Fondo per l'anno successivo. La regione viene formalmente sollecitata e fornisce i dati con ritardo, che viene annotato nella relazione come criticita' nel sistema di rilevazione.

Caso 3: Atto parlamentare di sindacato ispettivo sulla relazione

A luglio, Sempronio, parlamentare membro della Commissione Affari sociali, rileva che la relazione annuale non e' stata ancora depositata, nonostante sia scaduto il termine del 30 giugno previsto dall'art. 131. Presenta un'interrogazione a risposta scritta al Ministro competente, chiedendo conto del ritardo e dei dati preliminari sull'andamento delle tossicodipendenze. Il Governo risponde comunicando che la relazione e' in fase di finalizzazione. L'episodio illustra come l'art. 131 costituisca un presidio di accountability governativa azionabile dal singolo parlamentare.

Domande frequenti

Entro quando deve essere presentata la relazione annuale al Parlamento?

Entro il 30 giugno di ciascun anno. La relazione e' predisposta dal Ministro per la solidarieta' sociale (oggi Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio) sulla base dei dati acquisiti dalle regioni e dall'Osservatorio permanente.

Quali informazioni deve contenere la relazione ex art. 131?

Deve illustrare: lo stato epidemiologico delle tossicodipendenze in Italia, le strategie adottate e gli obiettivi raggiunti nell'anno, gli indirizzi programmatici futuri e l'attivita' di erogazione dei contributi del Fondo nazionale per la prevenzione, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti.

Chi fornisce i dati al Ministro per la predisposizione della relazione?

Le regioni, che ai sensi dell'art. 127 co. 4 sono obbligate a trasmettere al Ministro una relazione sugli interventi realizzati. I dati epidemiologici sono elaborati dall'Osservatorio permanente di cui all'art. 132 del T.U.

La relazione al Parlamento e' pubblica?

Si'. La relazione annuale sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e' un documento istituzionale pubblico, accessibile sul sito della Presidenza del Consiglio e delle Camere. Costituisce una fonte di riferimento per operatori del settore, magistratura, avvocatura e ricercatori.

Cosa succede se il Governo non presenta la relazione entro il 30 giugno?

Il mancato deposito configura una violazione dell'art. 131 e puo' essere oggetto di atti di sindacato ispettivo parlamentare (interrogazioni, interpellanze). Non e' prevista una sanzione specifica, ma l'inadempimento puo' essere sollevato nelle Commissioni parlamentari competenti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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