- L'art. 91 disciplina la domanda di sospensione dell'esecuzione della pena presentata dal condannato tossicodipendente per accedere alle misure alternative previste dagli artt. 90-94 T.U.
- A pena di inammissibilità, l'istanza deve essere corredata da certificazione di un SerD o struttura accreditata che attesti l'uso abituale, il programma terapeutico scelto, la struttura, le modalità di svolgimento e i risultati conseguiti.
- Se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito, la domanda va presentata al magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, che può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio.
- Il magistrato di sorveglianza può disporre il beneficio in via provvisoria solo in presenza di: ammissibilità dell'istanza, concrete indicazioni sui presupposti, grave pregiudizio dalla detenzione prolungata, assenza di pericolo di fuga.
- Fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente anche per la revoca provvisoria del beneficio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 91 T.U. Stupefacenti — Istanza per la sospensione dell’esecuzione
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. (Comma abrogato)
2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena e' allegata, a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante, ai sensi dell'articolo 123, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il programma e' stato eseguito, le modalita' di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso.
3. (Comma abrogato)
4. Se l'ordine di carcerazione e' gia' stato eseguito la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo' disporre l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e' competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n.
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Commento
Ratio e contesto sistematico
L'articolo 91 del D.P.R. 309/1990 costituisce la norma procedurale cardine del sistema delle misure alternative alla detenzione riservate ai condannati tossicodipendenti. Insieme agli artt. 90, 92, 93 e 94, esso forma un sottosistema autonomo rispetto alla legge sull'ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354), pur rinviando ad essa per i profili non espressamente disciplinati. La ratio è favorire il reinserimento del tossicodipendente condannato attraverso percorsi terapeutici e socio-riabilitativi, subordinando però il beneficio a garanzie documentali stringenti che attestino la serietà dell'impegno riabilitativo.
La certificazione obbligatoria: contenuto e provenienza
Il comma 2 — unico comma rimasto in vigore dopo le abrogazioni operate nel tempo — prevede che all'istanza di sospensione dell'esecuzione sia allegata, a pena di inammissibilità, una certificazione proveniente da un servizio pubblico per le tossicodipendenze (SerD, già SerT) ovvero da una struttura privata accreditata ai sensi dell'art. 116 T.U. per l'attività di diagnosi.
Il documento deve attestare, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 123 T.U.: (a) la procedura con cui è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope; (b) il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto dal condannato; (c) l'indicazione della struttura ove il programma è in corso o è stato eseguito; (d) le modalità di realizzazione; (e) i risultati già conseguiti. La certificazione deve dunque essere circostanziata e non limitarsi a un'attestazione generica di tossicodipendenza: i Tribunali di sorveglianza richiamano costantemente la necessità che il documento consenta una valutazione prognostica sulla efficacia del programma.
La fase di presentazione dell'istanza: prima dell'emissione dell'ordine
Nel caso ordinario, l'istanza viene presentata prima che il pubblico ministero emetta l'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656 c.p.p. In tal caso, il PM è tenuto a sospendere l'esecuzione dell'ordine e a trasmettere gli atti al Tribunale di sorveglianza entro i termini di legge. Questa fase procedurale è disciplinata dall'art. 656 c.p.p. come modificato dalla L. 663/1986 e successive modifiche, al quale l'art. 91 rinvia implicitamente per la parte non regolata.
Applicazione provvisoria del beneficio ad opera del magistrato di sorveglianza
Il comma 4 regola la situazione — assai frequente nella pratica — in cui l'ordine di carcerazione sia già stato eseguito. In questo caso il condannato, che si trova già ristretto, presenta domanda al magistrato di sorveglianza competente per territorio (quello del luogo di detenzione). Il magistrato può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio — ossia la scarcerazione temporanea in attesa del provvedimento definitivo del Tribunale di sorveglianza — subordinatamente alla verifica di quattro condizioni cumulative:
1. Ammissibilità formale dell'istanza (documentazione completa e tempestiva).
2. Concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
3. Grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione (ad esempio, interruzione di un programma terapeutico già avviato con risultati positivi).
4. Assenza di elementi tali da far ritenere il pericolo di fuga.
L'applicazione provvisoria non è un provvedimento di merito: il Tribunale di sorveglianza è l'organo competente a decidere in via definitiva, anche confermando, modificando o revocando quanto disposto dal magistrato.
Revoca provvisoria
Fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, la competenza a pronunciare la revoca del beneficio provvisoriamente accordato spetta al medesimo magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 93, comma 2 T.U. I motivi di revoca sono disciplinati dall'art. 93 (sopravvenuta condanna per delitto non colposo punito con la reclusione) e dagli inadempimenti al programma terapeutico. Dopo la pronuncia definitiva del Tribunale, la revoca è di competenza di quest'ultimo.
Rinvio all'art. 47, co. 4 della L. 354/1975
Il comma 4 dell'art. 91 rinvia all'art. 47, comma 4 della legge penitenziaria, che regola la procedura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il rinvio opera «in quanto compatibili» e riguarda principalmente le modalità di notifica, i termini procedurali e le forme dell'avviso alle parti, garantendo un raccordo con il sistema penitenziario ordinario.
Casi pratici
Caso 1: Istanza con certificazione SerD completa e scarcerazione provvisoria
Tizio, condannato a 3 anni per detenzione a fini di spaccio (art. 73, co. 1 T.U.), è già ristretto in carcere da due mesi. Il suo difensore presenta al magistrato di sorveglianza istanza di sospensione dell'esecuzione allegando certificazione del SerD che attesta: uso abituale di eroina diagnosticato con procedura AUDIT-C, programma terapeutico di 18 mesi presso comunità terapeutica accreditata, risultati positivi delle prime settimane di percorso avviato prima dell'arresto. Il magistrato, verificate l'ammissibilità formale, la concretezza dei presupposti, il grave pregiudizio dell'interruzione del programma in corso e l'assenza di pericolo di fuga (domicilio stabile, lavoro), dispone l'applicazione provvisoria del beneficio in attesa del Tribunale di sorveglianza.
Caso 2: Inammissibilità per certificazione generica
Caia, condannata a 2 anni per produzione di sostanze stupefacenti, presenta istanza di sospensione allegando un certificato del SerD che si limita ad attestare la sua condizione di tossicodipendente senza indicare il tipo di programma, la struttura di riferimento né i risultati. Il Tribunale di sorveglianza dichiara l'istanza inammissibile per difetto del requisito documentale di cui all'art. 91, co. 2 T.U.: la certificazione deve essere analitica e consentire la valutazione prognostica. Il difensore di Caia provvede a integrare la documentazione e ripresenta l'istanza con un certificato conforme.
Caso 3: Valutazione del pericolo di fuga e diniego della provvisoria
Sempronio, condannato a 5 anni per reati connessi al traffico di stupefacenti, è ristretto con ordine già eseguito. Presenta istanza ai sensi dell'art. 91 co. 4 con documentazione SerD regolare. Il magistrato di sorveglianza, tuttavia, rileva elementi concreti di pericolo di fuga: Sempronio aveva tentato di espatriare al momento dell'arresto, ha legami con organizzazioni transnazionali e non ha un domicilio stabile in Italia. Nonostante l'ammissibilità formale dell'istanza, il magistrato nega la provvisoria per la quarta condizione non soddisfatta, rimettendo la decisione di merito al Tribunale di sorveglianza.
Domande frequenti
Che documenti occorrono per l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 91?
A pena di inammissibilità, deve essere allegata una certificazione del SerD o di struttura privata accreditata che attesti l'uso abituale, il tipo di programma terapeutico, la struttura, le modalità e i risultati conseguiti.
A chi va presentata l'istanza se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito?
Al magistrato di sorveglianza competente per il luogo di detenzione, che può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio, rimettendo la decisione definitiva al Tribunale di sorveglianza.
Quali sono i presupposti per la scarcerazione provvisoria disposta dal magistrato di sorveglianza?
Ammissibilità dell'istanza, concrete indicazioni sui presupposti, grave pregiudizio dalla detenzione prolungata e assenza di pericolo di fuga. Tutte e quattro le condizioni sono cumulative.
Chi decide in via definitiva sulla sospensione dell'esecuzione?
Il Tribunale di sorveglianza, che può confermare, modificare o revocare il provvedimento provvisorio del magistrato di sorveglianza.
Cosa rischia il condannato se presenta una certificazione generica o incompleta?
L'istanza viene dichiarata inammissibile. Può ripresentarla con documentazione integrata e conforme, ma i termini processuali devono essere rispettati.
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