Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 54 T.U. Stupefacenti – Prelevamento dei campioni

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali, la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanita' e con le modalita' da questi fissate.

2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle di cui all'articolo 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali, la dogana preleva quattro separati campioni con le modalita' indicate nel presente articolo.

3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanita' all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma

1. 4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantita' e qualita' della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidita' della sostanza.

6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.

7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

8. Una copia del verbale e' trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanita', altra copia e' allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia e' consegnata all'importatore.

9. Dei Campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanita', uno rimane alla dogana stessa ed uno e' trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenere conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita. Torna al sommario

In sintesi

  • Ambito di applicazione: il campionamento quadruplo riguarda le sostanze stupefacenti e psicotrope delle tabelle ex art. 14, con esclusione dei medicinali delle sezioni B, C, D ed E.
  • Quattro campioni separati: la dogana preleva quattro campioni distinti con quantitativi minimi fissati per legge (1 g per cocaina/morfina/codeina; 10 g per oppio/resina di canapa; 20 g per foglie di coca/canapa indiana).
  • Flaconi sigillati: ogni campione deve essere in flacone di vetro a chiusura ermetica, suggellato, con etichetta recante quantità, qualità, provenienza, titolo del principio attivo e percentuale di umidità.
  • Presenza obbligatoria della GdF: al prelievo deve presenziare un militare della Guardia di finanza.
  • Verbale in contraddittorio: la procedura è documentata da verbale redatto in contraddittorio con l'importatore o suo rappresentante e firmato da tutti gli intervenuti.
  • Distribuzione dei campioni: due al Ministero della salute, uno alla dogana, uno in custodia all'importatore (da contabilizzare nel registro di carico/scarico).
Indice dei contenuti

Ratio e funzione della norma

L'art. 54 disciplina il prelevamento dei campioni di sostanze stupefacenti e psicotrope in sede di importazione. Il campionamento ha una duplice funzione: analitica - verificare che la sostanza importata corrisponda, per qualità e titolo del principio attivo, a quanto dichiarato nel permesso di importazione - e probatoria - conservare campioni di riferimento che, in caso di contestazione successiva, consentano di confrontare la sostanza commercializzata con quella originariamente importata.

La norma si inserisce nel sistema di controllo qualitativo sulle sostanze destinate al mercato farmaceutico legale e risponde ai requisiti imposti dalla normativa eurounitaria in materia di medicinali (Dir. 2001/83/CE) e dalle convenzioni ONU, che impongono agli Stati di verificare la qualità delle sostanze importate.

L'ambito di applicazione: quali sostanze (commi 1 e 2)

Il comma 1 individua l'ambito generale: le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle di cui all'art. 14, con esclusione dei medicinali delle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali. Il prelievo avviene «a richiesta del Ministero della salute».

Il comma 2 restringe ulteriormente l'ambito del prelievo quadruplo (quattro campioni separati), escludendo anche i medicinali della sezione B. In sostanza, il campionamento quadruplo si applica principalmente alle sostanze stupefacenti grezze (oppio, morfina base, cocaina base, cannabis) e ai principi attivi di elevatissima pericolosità (tabella I), per cui il controllo qualitativo è massimo.

Quantità minime dei campioni (comma 3)

Il comma 3 fissa con precisione i quantitativi minimi per ciascun campione, differenziati per tipologia di sostanza: 10 grammi per oppio, estratti di oppio, resina di canapa, pasta di coca; 20 grammi per foglie di coca, canapa indiana, capsule e paglia di papavero (sostanze vegetali con minor concentrazione, che richiedono masse maggiori per l'analisi); 1 grammo per cocaina, morfina, codeina, etilmorfina e qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, sali o derivati, inclusi nella tabella I (sostanze ad alta concentrazione, per cui un grammo è ampiamente sufficiente). Il Ministero della salute può disporre quantità diverse all'atto del rilascio del permesso di importazione, in deroga ai valori minimi della norma.

Modalità di confezionamento dei campioni (commi 4 e 5)

I campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro a chiusura a tenuta, suggellati. Il vetro garantisce l'inerzia chimica; la chiusura a tenuta e la suggellatura assicurano che il contenuto non possa essere alterato o sostituito dopo il prelievo. L'etichetta di ciascun flacone deve riportare: quantità e qualità della sostanza; ditta importatrice e provenienza; titolo dichiarato del principio attivo dominante (percentuale di purezza); percentuale di umidità della sostanza (rilevante soprattutto per le droghe vegetali).

Presenza della GdF e verbale in contraddittorio (commi 6 e 7)

La presenza obbligatoria di un militare della Guardia di finanza al prelievo assicura un controllo istituzionale esterno alla dogana. Il verbale dev'essere redatto in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante: l'importatore ha il diritto di presenziare, contestare eventuali irregolarità procedurali e firmare il documento. Se rifiuta di firmare, ciò viene annotato nel verbale senza che questo ne infici la validità.

Distribuzione dei campioni (commi 8 e 9)

Il comma 8 disciplina la distribuzione delle copie del verbale: una al Ministero, una allegata alla dichiarazione di importazione, una all'importatore. Il comma 9 disciplina la destinazione fisica dei quattro campioni: due al Ministero della salute (uno per l'analisi disposta ai sensi dell'art. 55 e uno di riserva); uno alla dogana stessa; uno all'importatore in custodia, che deve contabilizzarlo nel registro di entrata/uscita come quantità in entrata in attesa di analisi e non può utilizzarlo fino all'esito definitivo dell'analisi (art. 55, co. 5).

Rilevanza processuale

In caso di contestazione sulla qualità o sulla quantità della sostanza importata (divergenza tra titolo dichiarato e titolo effettivo), i campioni prelevati ex art. 54 costituiscono il riferimento probatorio principale. Se le analisi ex art. 55 rivelano difformità rilevanti (adulterazione, titolo inferiore al dichiarato), scattano i controlli del Ministero e, nelle ipotesi più gravi, si apre un procedimento penale per frode in commercio (art. 515 c.p.) o per importazione di sostanza diversa da quella autorizzata.

Casi pratici

Caso 1: Prelievo di campioni di morfina base: procedura regolare

Tizio, responsabile tecnico di un'azienda farmaceutica che importa morfina solfato dalla Tasmania (Australia), si presenta alla dogana destinataria con il permesso di importazione. Il militare della Guardia di finanza prende parte all'operazione di prelievo. Vengono prelevati quattro campioni da un grammo ciascuno in flaconi di vetro suggellati, con etichetta riportante il titolo dichiarato del principio attivo (99,5% morfina anidra) e la percentuale di umidità. Il verbale è redatto in contraddittorio con Tizio e firmato da tutti gli intervenuti. Due campioni sono trasmessi al Ministero per l'analisi ex art. 55, uno rimane alla dogana, uno è consegnato a Tizio che lo registra nel proprio registro di carico/scarico. L'operazione si conclude senza alcuna irregolarità.

Caso 2: Difformità tra titolo dichiarato e titolo effettivo: apertura del procedimento

Un lotto di pasta di coca importata da una società rappresentata da Caia viene campionato secondo la procedura dell'art. 54 (10 grammi per campione). L'analisi dell'Istituto superiore di sanità (art. 55) rivela che il titolo effettivo di cocaina nella pasta è del 42%, a fronte del 68% dichiarato nell'etichetta allegata al permesso di importazione. Il Ministero informa la dogana e il Servizio centrale antidroga. Viene avviata un'indagine: la difformità di 26 punti percentuali non è spiegabile con la normale variabilità analitica e fa sorgere il sospetto di sostanza adulterata o falsa dichiarazione. Caia viene iscritta nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 515 c.p. (frode in commercio). La difesa prospetta un errore nel processo di standardizzazione del fornitore estero, allegando analisi del laboratorio certificato del produttore; l'indagine si conclude con l'archiviazione per insufficienza di prove, ma il lotto viene respinto al mittente.

Caso 3: Rifiuto del contraddittorio da parte dell'importatore

Sempronio, rappresentante di un laboratorio di ricerca, contesta la procedura di campionamento ritenendo che i quantitativi prelevati eccedano i minimi di legge. Rifiuta di firmare il verbale, formalizzando la propria contestazione. La dogana annota nel verbale il rifiuto e le ragioni addotte da Sempronio. Il procedimento prosegue ugualmente: il rifiuto di sottoscrizione non invalida il prelievo né impedisce l'analisi. L'avvocato di Sempronio presenta un'istanza di accesso agli atti e ottiene copia del verbale e delle analisi; dall'esame risulta che i quantitativi prelevati erano conformi ai minimi di legge e non vi erano irregolarità. Il prelievo è confermato valido in sede amministrativa.

Domande frequenti

Per quali sostanze è obbligatorio il prelievo quadruplo di campioni in dogana?

Per le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle di cui all'art. 14, con esclusione dei medicinali delle sezioni B, C, D ed E. Il campionamento quadruplo riguarda principalmente sostanze stupefacenti grezze (oppio, coca, cannabis) e principi attivi ad alta purezza inclusi nella tabella I.

Qual è la quantità minima di campione da prelevare per cocaina e morfina?

Un grammo (1 g) per ciascuno dei quattro campioni. Per sostanze vegetali come le foglie di coca o la canapa indiana la quantità minima sale a 20 grammi; per l'oppio, gli estratti di oppio, la resina di canapa e la pasta di coca il minimo è 10 grammi per campione.

Cosa viene annotato sull'etichetta dei flaconi-campione?

Quantità e qualità della sostanza, ditta importatrice, provenienza, titolo dichiarato del principio attivo dominante e percentuale di umidità. Queste informazioni consentono di identificare il campione e confrontarlo con i risultati dell'analisi dell'Istituto superiore di sanità.

L'importatore può rifiutarsi di partecipare al campionamento?

No: il campionamento avviene d'ufficio da parte della dogana con la presenza obbligatoria della GdF. L'importatore ha il diritto di presenziare e di firmare il verbale in contraddittorio, ma il suo eventuale rifiuto di firmare non invalida la procedura; viene semplicemente annotato nel verbale.

Cosa fa l'importatore con il campione che gli viene consegnato in custodia?

Lo custodisce ma non può utilizzarlo fino all'esito definitivo dell'analisi (art. 55, co. 5). Deve registrarlo nel registro di carico/scarico come quantità in entrata in attesa di analisi. Solo dopo la comunicazione dell'esito da parte del Ministero può liberamente disporne.

Se le analisi rivelano una difformità rispetto al titolo dichiarato, che conseguenze ci sono?

Il Ministero informa la dogana e il Servizio centrale antidroga. A seconda dell'entità della difformità, si può procedere al respingimento del lotto, all'apertura di un'indagine amministrativa o, nelle ipotesi di adulterazione dolosa o falsa dichiarazione, a un procedimento penale per frode in commercio (art. 515 c.p.) o per violazione degli artt. 70/73 T.U. 309/1990.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.