Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 74 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Stesso numero, altri codici
- Art. 74 Cod. Amb. — Definizioni
- Art. 74 D.Lgs. 159/2011 — Reati del pubblico ufficiale
- Art. 74 D.Lgs. 209/2005 — Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
- Art. 74 D.Lgs. 42/2004 — Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea
- Art. 74 CAD — Articolo abrogato
- Art. 74 Codice Civile: Parentela
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'articolo 74 del TULPS (R.D. 773/1931) assoggettava al regime di licenza di pubblica sicurezza i servizi di trasporto pubblico non di linea, ossia i taxi e le vetture da noleggio con conducente. Nel sistema del 1931, la logica era quella di sottoporre a controllo preventivo dell'autorità di polizia tutti i servizi che implicavano un rapporto diretto con il pubblico e la circolazione di persone sul territorio.
La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito ai comuni le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale non di linea, coerentemente con il principio di sussidiarietà sancito dalla riforma Bassanini (L. 59/1997). Il trasferimento ha riguardato sia le funzioni autorizzatorie sia quelle di vigilanza, precedentemente distribuite tra prefettura, questura e comuni.
Il quadro normativo vigente è fondato sulla L. 15 gennaio 1992, n. 21 («Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»), che attribuisce ai Comuni il rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni per il noleggio con conducente (NCC). I Comuni determinano il numero delle licenze, i requisiti, le tariffe e le modalità di esercizio, mentre la vigilanza è affidata alla polizia locale. Il tema è stato oggetto di acceso dibattito in relazione alla compatibilità con la libertà di stabilimento e la direttiva Bolkestein (D.Lgs. 59/2010).