Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 66 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480
Stesso numero, altri codici
- Art. 66 D.Lgs. 504/1995 — Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico
- Articolo 66 L. 184/1983 — Sostituzione dell'art. 314 c.c.: trascrizione del decre
- Art. 66 Reg. (UE) 2024/1689 — Compiti del consiglio per l'IA
- Art. 66 Cod. Amb. — adozione ed approvazione dei piani di bacino
- Art. 66 D.Lgs. 159/2011 — Principi generali
- Art. 66 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi
L'articolo 66 del TULPS (R.D. 773/1931) era collocato nel titolo relativo alle attività soggette ad autorizzazione di polizia e riguardava i cosiddetti «mestieri girovaghi»: commercianti ambulanti, venditori porta a porta, suonatori, giocolieri e figure simili che esercitavano attività itineranti sul territorio. Nel sistema del 1931, tali soggetti erano tenuti a munirsi di apposita licenza del questore e a iscriversi nei registri tenuti dall'autorità di pubblica sicurezza, in una logica di controllo sociale che rifletteva le preoccupazioni dell'ordine pubblico dell'epoca.
La norma è stata abrogata dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, emanato in attuazione della delega per la semplificazione normativa contenuta nella L. 24 febbraio 1994, n. 109 e nella L. 537/1993. Il decreto del 1994 ha eliminato numerose licenze di polizia ritenute anacronistiche o ridondanti rispetto ad altri regimi autorizzatori settoriali.
La disciplina attuale del commercio ambulante è contenuta principalmente nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina del commercio) e nelle leggi regionali di attuazione. Le concessioni di suolo pubblico per posteggi su aree mercatali sono di competenza dei Comuni. Il D.Lgs. 59/2010 (recepimento della direttiva Bolkestein) ha ulteriormente inciso sulla materia, introducendo il principio della libera prestazione dei servizi anche per il commercio itinerante.