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Ultimo aggiornamento: 23 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 66 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • L'articolo assoggettava a licenza di pubblica sicurezza l'esercizio delle attività commerciali ambulanti e dei cosiddetti mestieri girovaghi, richiedendo l'iscrizione in appositi registri.
  • La norma è stata abrogata dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, nell'ambito del processo di liberalizzazione e semplificazione delle licenze commerciali degli anni Novanta.
  • La disciplina del commercio ambulante è oggi regolata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (riforma del commercio) e dalle normative regionali e comunali in materia di suolo pubblico e mercati.

L'articolo 66 del TULPS (R.D. 773/1931) era collocato nel titolo relativo alle attività soggette ad autorizzazione di polizia e riguardava i cosiddetti «mestieri girovaghi»: commercianti ambulanti, venditori porta a porta, suonatori, giocolieri e figure simili che esercitavano attività itineranti sul territorio. Nel sistema del 1931, tali soggetti erano tenuti a munirsi di apposita licenza del questore e a iscriversi nei registri tenuti dall'autorità di pubblica sicurezza, in una logica di controllo sociale che rifletteva le preoccupazioni dell'ordine pubblico dell'epoca.

La norma è stata abrogata dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, emanato in attuazione della delega per la semplificazione normativa contenuta nella L. 24 febbraio 1994, n. 109 e nella L. 537/1993. Il decreto del 1994 ha eliminato numerose licenze di polizia ritenute anacronistiche o ridondanti rispetto ad altri regimi autorizzatori settoriali.

La disciplina attuale del commercio ambulante è contenuta principalmente nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina del commercio) e nelle leggi regionali di attuazione. Le concessioni di suolo pubblico per posteggi su aree mercatali sono di competenza dei Comuni. Il D.Lgs. 59/2010 (recepimento della direttiva Bolkestein) ha ulteriormente inciso sulla materia, introducendo il principio della libera prestazione dei servizi anche per il commercio itinerante.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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