Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 60 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162
Stesso numero, altri codici
- Art. 60 D.Lgs. 504/1995 — Addizionali dell'accisa
- Articolo 60 L. 184/1983: Esclusione delle norme codicistiche per i minorenni
- Art. 60 Reg. (UE) 2024/1689 — Prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 60 Cod. Amb. — competenze dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA
- Art. 60 D.Lgs. 159/2011 — Liquidazione dei beni
- Art. 60 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi
L'articolo 60 del TULPS (R.D. 773/1931) assoggettava al regime autorizzatorio di pubblica sicurezza l'apertura e l'esercizio di impianti a fune destinati al trasporto di persone. Nel sistema del 1931, la logica era quella di ricondurre sotto il controllo del questore tutte le attività che potessero mettere in pericolo l'ordine pubblico o l'incolumità delle persone.
La norma è stata abrogata dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 («Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e adeguamento alla direttiva 84/529/CEE»), che ha trasferito la competenza in materia di sicurezza degli impianti a fune dall'autorità di pubblica sicurezza alle autorità tecniche specializzate. Il decreto ha introdotto requisiti essenziali di sicurezza, procedure di valutazione della conformità e un sistema di sorveglianza del mercato coordinato a livello europeo.
Il quadro regolatorio vigente è oggi completato dal D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 210 e dalle normative regionali in materia di impianti sciistici e funiviari. Il controllo tecnico è affidato alle Commissioni tecniche regionali e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre le funivie interregionali restano di competenza statale.