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Ultimo aggiornamento: 20 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 60 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • L'articolo sottoponeva alla licenza di pubblica sicurezza l'esercizio degli impianti a fune (funivie, sciovie e simili), in ragione dei rischi per la sicurezza e l'incolumità pubblica connessi a tali infrastrutture.
  • La norma è stata abrogata dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, che ha dettato la disciplina organica degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone in attuazione della direttiva 2000/9/CE.
  • La materia è oggi regolata dal D.P.R. 162/1999 e dal D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 210, con competenze attribuite al Ministero delle infrastrutture e delle Autorità di sicurezza specifiche.

L'articolo 60 del TULPS (R.D. 773/1931) assoggettava al regime autorizzatorio di pubblica sicurezza l'apertura e l'esercizio di impianti a fune destinati al trasporto di persone. Nel sistema del 1931, la logica era quella di ricondurre sotto il controllo del questore tutte le attività che potessero mettere in pericolo l'ordine pubblico o l'incolumità delle persone.

La norma è stata abrogata dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 («Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e adeguamento alla direttiva 84/529/CEE»), che ha trasferito la competenza in materia di sicurezza degli impianti a fune dall'autorità di pubblica sicurezza alle autorità tecniche specializzate. Il decreto ha introdotto requisiti essenziali di sicurezza, procedure di valutazione della conformità e un sistema di sorveglianza del mercato coordinato a livello europeo.

Il quadro regolatorio vigente è oggi completato dal D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 210 e dalle normative regionali in materia di impianti sciistici e funiviari. Il controllo tecnico è affidato alle Commissioni tecniche regionali e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre le funivie interregionali restano di competenza statale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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