- È vietato fabbricare, detenere, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire o vendere prodotti esplodenti non riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno o privi di marcatura CE.
- La classificazione avviene per categorie e gruppi in base a natura, composizione ed efficacia esplosiva, secondo le disposizioni del regolamento di esecuzione.
- L'iscrizione nelle singole categorie è disposta con provvedimento del Capo della Polizia; gli articoli pirotecnici con marcatura CE ne sono esonerati.
- Le violazioni sono punite — salvo reato più grave — con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro.
- La sanzione si applica anche quando i prodotti sono difformi dai modelli depositati ma recano comunque la marcatura CE o il numero del provvedimento ministeriale di riconoscimento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 53 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
1. È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.
5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.
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Stesso numero, altri codici
- Art. 53 D.Lgs. 504/1995 — Soggetti obbligati
- Articolo 53 L. 184/1983: Revoca promossa dal pubblico ministero
- Art. 53 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Art. 53 Cod. Amb. — finalita
- Art. 53 D.Lgs. 159/2011 — (Limite della garanzia patrimoniale)
- Art. 53 D.Lgs. 209/2005 — Attività esercitabili
In sintesi
Ratio e funzione nel sistema TULPS
L'articolo 53 costituisce il cardine del regime autorizzativo in materia di esplosivi civili: il legislatore ha inteso prevenire la circolazione di prodotti pericolosi non verificati, subordinando qualsiasi attività della filiera — dalla produzione alla vendita al dettaglio — al doppio requisito del riconoscimento ministeriale e, nel quadro europeo, della conformità alla marcatura CE. La norma si colloca all'intersezione tra la tradizionale disciplina pubblicistica di polizia e le direttive comunitarie di armonizzazione tecnica, in particolare la direttiva 2014/28/UE sugli esplosivi per uso civile e la direttiva 2013/29/UE sugli articoli pirotecnici, recepite nell'ordinamento italiano.
Analisi del contenuto
Il comma 1 descrive un catalogo aperto di condotte vietate: fabbricazione, detenzione anche in luoghi privati, trasporto, immissione sul mercato, importazione, esportazione, trasferimento e vendita. Il divieto si estende agli stabilimenti, laboratori, depositi e spacci già autorizzati, a significare che il possesso di una licenza di esercizio non costituisce titolo sufficiente a commercializzare prodotti privi del requisito classificatorio. La congiunzione alternativa «ovvero» separa due autonomi motivi di illegittimità: l'assenza del riconoscimento ministeriale e la mancanza della marcatura CE unitamente al mancato superamento della valutazione di conformità.
Il comma 2 rinvia al regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635) per la determinazione delle categorie e dei gruppi. La classificazione è strutturata in cinque categorie principali, suddivise in sottogruppi A, B, C, D, E, in funzione del grado di pericolosità e dell'uso previsto: dalla categoria I (esplosivi d'innesco e da mina) alla categoria V (articoli pirotecnici di consumo). Questa tassonomia rileva non solo ai fini del riconoscimento, ma anche per disciplinare la vendita ai privati (art. 55 TULPS), il trasporto e le condizioni di deposito.
Il comma 3 attribuisce al Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza — la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione nell'allegato A al regolamento. Si tratta di un atto amministrativo di natura tecnico-discrezionale che segue il parere della commissione tecnica richiamata al comma 1. Per gli articoli pirotecnici già muniti di marcatura CE il comma prevede espressamente l'esenzione dall'obbligo di iscrizione: la valutazione di conformità comunitaria assorbe quella nazionale.
I commi 4 e 5 delineano il regime sanzionatorio. La fattispecie è configurata come reato in forma di delitto, con cornice edittale da sei mesi a tre anni di reclusione e multa da 10.000 a 100.000 euro. La clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato» apre al concorso con le norme del codice penale in materia di esplosioni pericolose (art. 435 c.p.), detenzione abusiva di armi (art. 697 c.p.) o attentati alla sicurezza dei trasporti. Il comma 5 chiude ogni varco elusivo: la presenza formale della marcatura CE o del numero del provvedimento ministeriale non scrimina se il prodotto è oggettivamente difforme dal prototipo omologato. Il criterio è sostanziale: ciò che conta è la corrispondenza reale tra prodotto in commercio e modello approvato.
Quando si applica
La norma si applica a chiunque, sia esso produttore, importatore, distributore o rivenditore, che tratti prodotti esplodenti in uno degli stadi della filiera. Non è richiesto il fine di lucro: anche la detenzione privata di prodotti non riconosciuti integra il divieto del comma 1. La tutela è dunque preventiva e non richiede l'effettivo verificarsi di un danno. Rientrano nell'ambito applicativo anche i soggetti che operano in stabilimenti dotati di regolare licenza ex art. 46 TULPS, qualora i prodotti trattati non siano stati classificati.
Profili pratici e sanzionatori
Sul piano operativo, il controllo della classificazione avviene attraverso la consultazione dell'allegato A al regolamento, aggiornato periodicamente con decreti del Capo della Polizia e pubblicato sul portale del Ministero dell'interno. Le imprese del settore sono tenute a verificare, prima di ogni operazione commerciale, che il prodotto figurasse nell'elenco alla data dell'operazione. Nei procedimenti penali, la prova della difformità rispetto al modello depositato è normalmente affidata a perizia tecnica disposta dal pubblico ministero o dal giudice, che analizza composizione chimica, geometria e caratteristiche di innesco del campione sequestrato a confronto con le schede di omologazione. Il sequestro preventivo dei prodotti illegittimi è misura cautelare tipicamente adottata sin dall'apertura delle indagini.
Rapporti con altre norme
L'art. 53 si raccorda sistematicamente con gli artt. 46-52 TULPS (licenze per fabbricazione e deposito), con l'art. 55 (registro delle operazioni e vendita ai privati) e con l'art. 57 (polveri piriche). Sul versante europeo, il D.Lgs. 29 luglio 2016, n. 157 recepisce la direttiva 2014/28/UE e disciplina il regime CE per gli esplosivi per uso civile, mentre il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 123 recepisce la direttiva 2013/29/UE per gli articoli pirotecnici. In caso di importazione, la norma si coordina con il codice doganale unionale e con i poteri di controllo dell'Agenzia delle Dogane.
Casi pratici
Caso 1: Rivenditore con merce non iscritta in allegato A
Tizio gestisce un negozio di articoli pirotecnici regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 46 TULPS. Nel proprio magazzino detiene una partita di bengala importati da un fornitore extraeuropeo: i prodotti recano la marcatura CE ma, a seguito di un'ispezione della Questura, risulta che il tipo specifico non figura nell'allegato A al regolamento né ha superato la valutazione di conformità prevista dalla direttiva di recepimento. Tizio sostiene che la marcatura CE sia sufficiente. Gli agenti procedono al sequestro e informano il pubblico ministero: la marcatura CE, in assenza della valutazione di conformità ai sensi delle disposizioni di recepimento delle direttive, non esonera dall'obbligo di classificazione ministeriale per le categorie non coperte dalla direttiva 2013/29/UE.
Caso 2: Prodotti formalmente omologati ma difformi dal prototipo
Caia è titolare di una piccola fabbrica di fuochi d'artificio autorizzata. A seguito di un controllo del Nucleo NBC dei Vigili del Fuoco, viene accertato che una partita di petardi recante il numero del provvedimento ministeriale di riconoscimento presenta una carica esplosiva superiore del 40% rispetto al modello depositato. Caia invoca il provvedimento di riconoscimento come scudo. L'autorità giudiziaria contesta tuttavia la violazione del comma 5 dell'art. 53: il riconoscimento formale non copre prodotti oggettivamente difformi, con conseguente applicazione della sanzione penale prevista al comma 4.
Caso 3: Trasporto non autorizzato da parte di privato
Sempronio, appassionato di pirotecnica, acquista durante una fiera artigianale estera una partita di razzi classificati come esplosivi di III categoria, privi di marcatura CE e non riconosciuti dal Ministero dell'interno. Al momento dell'attraversamento del confine doganale, la partita viene intercettata dalla Guardia di Finanza. Sempronio dichiara di ignorare la normativa e di averli acquistati per uso personale. L'ignoranza della legge penale non scusa: egli viene segnalato all'autorità giudiziaria per la violazione dell'art. 53, comma 1 (introduzione nello Stato di prodotti non riconosciuti), fatta salva la possibilità di concorso con l'art. 54 TULPS relativo alla licenza ministeriale per l'importazione.
Domande frequenti
Un rivenditore può vendere articoli pirotecnici con sola marcatura CE senza verifica dell'allegato A?
No. L'art. 53, comma 1, richiede alternativamente il riconoscimento ministeriale oppure la marcatura CE unitamente al superamento della valutazione di conformità secondo le direttive UE di recepimento. La sola marcatura CE è sufficiente solo per gli articoli pirotecnici disciplinati dalla direttiva 2013/29/UE debitamente recepita, nei limiti previsti dal comma 3.
Chi aggiorna l'allegato A al regolamento con i prodotti riconosciuti?
L'iscrizione nelle singole categorie è disposta con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ai sensi del comma 3. L'elenco è consultabile sul portale del Ministero dell'interno ed è periodicamente aggiornato.
Quali sono le sanzioni per chi vende esplosivi non classificati?
Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, la violazione del comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro (comma 4). La clausola di sussidiarietà apre al concorso con reati del codice penale come l'art. 435 c.p.
La difformità rispetto al modello omologato rileva anche se il prodotto porta il numero del provvedimento ministeriale?
Sì. Il comma 5 estende espressamente la sanzione ai prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o riconosciuti, anche se recano formalmente la marcatura CE o gli estremi del provvedimento di riconoscimento. Il criterio è sostanziale, non formale.
Un deposito autorizzato può conservare prodotti non classificati in attesa dell'iscrizione nell'allegato A?
No. Il divieto del comma 1 si applica anche a depositi e spacci già autorizzati. La licenza di esercizio non autorizza la detenzione di prodotti non ancora riconosciuti e classificati. L'azienda deve attendere il provvedimento del Capo della Polizia prima di introdurre nuovi prodotti nella propria struttura.