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Ultimo aggiornamento: 28 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 23 disciplina la fase esecutiva del procedimento di scioglimento di riunioni o assembramenti non autorizzati o pericolosi per l'ordine pubblico.
  • Se il preventivo invito a sciogliersi (previsto dall'art. 22) rimane senza effetto, si passa a una sequenza di tre distinte intimazioni formali, ciascuna preceduta da uno squillo di tromba.
  • La triplice intimazione ha natura di atto amministrativo formale che certifica la recalcitranza dei partecipanti e legittima il successivo uso della forza pubblica.
  • La cadenza procedurale (squillo + intimazione, ripetuto tre volte) assolve una funzione di garanzia: rende inequivoca la diffida e lascia tempo ai presenti per disperdersi volontariamente.
  • Il mancato rispetto della sequenza procedurale può riverberare sulla legittimità dell'intervento coattivo successivo ex art. 24.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 23 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

In sintesi

  • L'art. 23 disciplina la fase esecutiva del procedimento di scioglimento di riunioni o assembramenti non autorizzati o pericolosi per l'ordine pubblico.
  • Se il preventivo invito a sciogliersi (previsto dall'art. 22) rimane senza effetto, si passa a una sequenza di tre distinte intimazioni formali, ciascuna preceduta da uno squillo di tromba.
  • La triplice intimazione ha natura di atto amministrativo formale che certifica la recalcitranza dei partecipanti e legittima il successivo uso della forza pubblica.
  • La cadenza procedurale (squillo + intimazione, ripetuto tre volte) assolve una funzione di garanzia: rende inequivoca la diffida e lascia tempo ai presenti per disperdersi volontariamente.
  • Il mancato rispetto della sequenza procedurale può riverberare sulla legittimità dell'intervento coattivo successivo ex art. 24.
Ratio e collocazione sistematica

L'art. 23 si inserisce nel capo del TULPS dedicato alle riunioni e agli assembramenti (artt. 18-24) e rappresenta il raccordo tra la fase dell'invito bonario (art. 22) e quella dell'intervento coattivo (art. 24). Il legislatore del 1931 ha costruito un procedimento a gradini — invito, poi tre intimazioni, poi forza — che riflette il principio di proporzionalità nell'uso dei poteri di polizia: la coercizione fisica è l'extrema ratio, preceduta da atti formali che danno ai partecipanti concrete possibilità di conformarsi spontaneamente.

Analisi del contenuto normativo

Il testo prevede che, una volta rimasto senza effetto l'invito, l'ufficiale di pubblica sicurezza proceda al discioglimento «con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba». Tre elementi strutturali meritano attenzione. In primo luogo, la distinzione delle intimazioni: devono essere tre atti separati, non un'unica dichiarazione triplicata. In secondo luogo, la formalità: l'intimazione non può essere informale o sottintesa, ma deve essere pronunciata in modo che la folla la percepisca chiaramente. In terzo luogo, lo squillo di tromba: segnale acustico tradizionale che, nella prassi operativa contemporanea, è stato sostituito o affiancato da segnali equivalenti (megafono, sirene) purché abbiano analoga funzione di preavviso percepibile dalla massa.

Il ruolo degli squilli di tromba nella prassi attuale

Il riferimento allo squillo di tromba è un retaggio del contesto storico in cui il TULPS fu redatto, quando le forze di polizia disponevano ancora di trombettieri. Nella prassi odierna, le Questure e le prefetture interpretano il requisito in senso funzionale: ciò che conta è che prima di ciascuna intimazione venga emesso un segnale acustico che richiami l'attenzione della folla e anticipi la diffida. L'uso del megafono o di sistemi di amplificazione è ritenuto conforme allo spirito della norma, anche se la lettera continua a fare riferimento alla tromba. Non risulta una modifica legislativa espressa sul punto, il che rende la norma anacronistica nella sua formulazione testuale ma comunque applicata in via di interpretazione adeguatrice.

Rapporto con l'art. 22 e con l'art. 24

L'art. 22 prevede la fase dell'invito: l'autorità di pubblica sicurezza chiede alla riunione di sciogliersi, senza le formalità dello squillo e senza la triplice ripetizione. Solo se questo invito rimane senza effetto scatta la procedura dell'art. 23. A sua volta, l'art. 23 è il presupposto necessario per l'art. 24 (scioglimento con la forza): la legge richiede che anche le tre intimazioni siano rimaste senza esito — oppure che le stesse non abbiano potuto essere eseguite per rivolta od opposizione attiva — perché l'autorità sia legittimata a ordinare l'intervento coercitivo. Il rispetto della sequenza normativa è dunque condizione di legittimità dell'intera operazione.

Profili sanzionatori e responsabilità

L'art. 23 non prevede di per sé una sanzione autonoma: è una norma procedurale. Le conseguenze per chi non si scioglie si trovano nell'art. 24, che commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro a chi «si rifiuta di obbedire all'ordine di scioglimento». Sul piano della responsabilità degli agenti, il mancato rispetto della sequenza (invito → tre intimazioni → forza) può esporre l'autorità a contestazioni in sede giurisdizionale amministrativa o penale, ove i partecipanti subissero danni fisici durante l'intervento coattivo e potessero dimostrare che le fasi preliminari non erano state correttamente espletate.

Diritto di riunione e limiti costituzionali

La procedura degli artt. 22-24 si confronta con l'art. 17 della Costituzione, che garantisce il diritto di riunione in luogo pubblico, consentendone il divieto solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica. La gradualità della procedura TULPS è coerente con questa garanzia costituzionale: l'autorità non può ricorrere alla forza senza aver prima dato alla folla la concreta possibilità di disperdersi in modo autonomo. Eventuali usi sproporzionati o omissioni procedurali possono essere censurati sia dal giudice amministrativo sia, in casi estremi, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sotto il profilo dell'art. 11 CEDU (libertà di riunione).

Casi pratici

Caso 1: Manifestazione non autorizzata in piazza

Tizio organizza una manifestazione spontanea in piazza senza il preavviso richiesto dall'art. 18 TULPS. Il questore ordina lo scioglimento: il funzionario di polizia rivolge dapprima l'invito bonario ex art. 22, che viene ignorato. Si passa quindi alla procedura dell'art. 23: il funzionario emette tre distinte intimazioni, ciascuna preceduta da un segnale acustico tramite megafono. Solo dopo che anche la terza intimazione resta senza effetto, viene ordinato lo scioglimento con la forza ex art. 24. Tizio, che rimane nella piazza dopo la terza intimazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 24, comma 3.

Caso 2: Corteo che devia dal percorso autorizzato

Caia partecipa a un corteo autorizzato che, in corso di svolgimento, devia dal percorso indicato nell'autorizzazione prefettizia e occupa un'arteria vietata. Il funzionario di polizia rivolge l'invito a tornare sul percorso consentito (art. 22); la maggioranza dei partecipanti ignora l'avvertimento. Si procede alle tre intimazioni ex art. 23, con squillo di sirena prima di ognuna. Al termine della terza intimazione, una parte dei partecipanti — tra cui Caia — inizia a disperdersi. La procedura raggiunge così il suo scopo senza necessità di ricorrere all'art. 24.

Caso 3: Assembramento notturno con turbativa dell'ordine

Un assembramento spontaneo di giovani in un'area residenziale causa disturbo alla quiete pubblica. Sempronio, ufficiale di pubblica sicurezza di turno, raggiunge il luogo e rivolge l'invito a disperdersi, rimasto senza effetto. Avvia quindi la procedura delle tre intimazioni formali precedute da segnale acustico. Dopo la seconda intimazione, il gruppo comincia a spostarsi e al termine della terza si è già disciolto. Sempronio redige il verbale documentando le tre fasi (invito + tre intimazioni), a tutela della legittimità dell'intervento nel caso in cui qualcuno contesti le modalità operative.

Domande frequenti

Quante intimazioni formali sono richieste prima di sciogliere con la forza?

L'art. 23 TULPS ne richiede tre distinte, ciascuna preceduta da uno squillo di tromba (o segnale acustico equivalente nella prassi attuale). Solo dopo che tutte e tre rimangono senza effetto è consentito il ricorso alla forza ex art. 24.

Lo squillo di tromba è ancora obbligatorio nel 2024?

Il testo dell'art. 23 TULPS continua a menzionare lo squillo di tromba, ma nella prassi operativa viene interpretato in senso funzionale: è sufficiente qualsiasi segnale acustico percepibile dalla folla (megafono, sirena) che anticipi l'intimazione, purché ne assolva la stessa funzione di preavviso.

Cosa accade se le intimazioni non possono essere fatte per opposizione violenta?

L'art. 24 prevede espressamente questa ipotesi: se le intimazioni 'non possano essere fatte per rivolta od opposizione', l'autorità può ordinare direttamente lo scioglimento con la forza, senza attendere le tre fasi. La rivolta attiva giustifica il salto procedurale.

Chi è competente a pronunciare le intimazioni?

L'art. 24 indica che l'ordine di scioglimento coattivo compete agli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, agli ufficiali o sottufficiali dei carabinieri. In via di principio, le intimazioni ex art. 23 sono pronunciate dallo stesso soggetto che ha già rivolto l'invito bonario ex art. 22.

Il mancato rispetto della procedura può rendere illegittimo l'intervento?

Sì. La sequenza procedurale (invito → tre intimazioni → forza) è condizione di legittimità dell'azione coattiva. Se l'autorità ricorre alla forza senza aver espletato le fasi preliminari, l'intervento può essere contestato in sede giurisdizionale amministrativa o penale, con conseguenze sulla responsabilità degli agenti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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