← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 7 TULPS stabilisce che nessun indennizzo è dovuto a privati o imprese per i provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio dei propri poteri legali.
  • Il principio si fonda sulla supremazia dell'interesse pubblico alla sicurezza collettiva rispetto al sacrificio patrimoniale del singolo, che costituisce un onere tollerato e non risarcibile.
  • La norma opera nei limiti della legittimità del provvedimento: se l'atto è illegittimo o viziato, il privato può agire in sede di giustizia amministrativa e ottenere il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo.
  • La disposizione si coordina con l'art. 42 Cost. e con la disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità, che costituisce invece ipotesi specifica di indennizzo obbligatorio per legge.
  • In sede pratica, l'esclusione copre revoche di licenze, sospensioni di attività, divieti temporanei e chiusure di esercizi, purché adottati nei limiti di legge.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.

Commento

Ratio e funzione sistematica

L'art. 7 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) esprime uno dei cardini del diritto amministrativo di polizia: l'esercizio delle facoltà di sicurezza pubblica non genera, di per sé, un obbligo risarcitorio o indennitario nei confronti dei soggetti che ne subiscono le conseguenze patrimoniali. La norma riflette la concezione tradizionale secondo cui i poteri di polizia sono espressione di sovranità pubblica e i loro effetti limitativi sulla sfera privata rientrano nel rischio generale che ciascun consociato deve sopportare in cambio della protezione dell'ordine sociale.

Sul piano sistematico, la disposizione si colloca all'interno del Titolo I del TULPS, dedicato alle disposizioni generali sull'autorità di pubblica sicurezza, ed è funzionale a rafforzare l'effettività dei provvedimenti di polizia: se ogni misura restrittiva dovesse essere compensata economicamente, l'azione amministrativa risulterebbe paralizzata dall'onere finanziario.

Analisi del contenuto normativo

Il testo è lapidario: «Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.» La portata della norma è ampia e comprende ogni tipo di provvedimento — concessorio, limitativo, ablatorio in senso lato, temporaneo o definitivo — adottato dal Questore, dal Prefetto, dal Sindaco nella veste di ufficiale di pubblica sicurezza o dai loro organi delegati, purché l'atto rientri nelle attribuzioni conferite dalla legge.

Due elementi delimitano il campo applicativo: l'atto deve provenire dall'autorità di pubblica sicurezza e deve essere emanato nell'esercizio di facoltà attribuite dalla legge. Entrambi i presupposti sono necessari: un provvedimento adottato al di fuori delle competenze legali non sarebbe coperto dall'esclusione e potrebbe dar luogo a responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione.

Rapporti con la tutela indennitaria costituzionale

La norma va letta in coordinamento con l'art. 42, comma 3, della Costituzione, che prevede l'indennizzo solo nei casi di espropriazione per pubblica utilità, e con l'art. 43 Cost. sulle nazionalizzazioni. Al di fuori di queste ipotesi tipiche, la Costituzione non impone un diritto generale all'indennizzo per ogni sacrificio patrimoniale derivante dall'esercizio di poteri pubblici.

La distinzione tra espropriazione (che comporta il definitivo trasferimento o annientamento di un diritto e richiede indennizzo ex lege) e limitazione funzionale della proprietà o dell'attività (tollerata senza compensazione) è alla base della compatibilità costituzionale dell'art. 7 TULPS.

Profili di responsabilità per atti illegittimi

L'art. 7 esclude l'indennizzo per gli atti legittimi, non per quelli viziati da illegittimità. Se il provvedimento è adottato in violazione di legge, con eccesso di potere o incompetenza, il privato danneggiato può ottenere l'annullamento in sede di giustizia amministrativa (TAR, Consiglio di Stato) e il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo, secondo il regime ormai consolidato dell'art. 2043 c.c. applicato alla responsabilità della pubblica amministrazione, come elaborato dalla giurisprudenza a partire dalla nota evoluzione delle Sezioni Unite in materia di risarcibilità degli interessi legittimi.

Applicazioni pratiche nell'attività di polizia

La norma trova applicazione in una vasta gamma di situazioni concrete: la revoca o la sospensione di una licenza di pubblica sicurezza per ragioni di ordine pubblico, la chiusura temporanea di un esercizio commerciale per violazioni igienico-sanitarie o per turbamento dell'ordine, il divieto di manifestazione pubblica disposto dal Questore, il sequestro di beni nell'ambito di misure di prevenzione, le prescrizioni imposte al titolare di un'autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 9 TULPS.

In tutti questi casi, il soggetto che subisce il provvedimento non può vantare alcun diritto all'indennizzo per il solo fatto di aver subito una perdita patrimoniale, purché l'atto rientri nelle competenze legali dell'autorità.

Casi pratici

Caso 1: Chiusura di un locale per motivi di ordine pubblico

Tizio è titolare di un bar in centro città. Il Questore, a seguito di ripetuti episodi di rissa e spaccio nei pressi del locale, adotta un provvedimento di chiusura temporanea per trenta giorni ai sensi dell'art. 100 TULPS. Tizio subisce un danno economico rilevante per la perdita di avviamento e chiede all'amministrazione il risarcimento dei mancati guadagni. L'istanza è respinta: l'art. 7 TULPS esclude qualsiasi indennizzo per i provvedimenti adottati dall'autorità nell'esercizio delle proprie facoltà legali, e la chiusura rientra pienamente nelle attribuzioni del Questore. Tizio può tuttavia impugnare il provvedimento dinanzi al TAR se ritiene sussistano vizi di legittimità.

Caso 2: Revoca di licenza per motivi di sicurezza

Caia gestisce un'armeria con regolare licenza di commercio. A seguito di un'ispezione della Polizia di Stato che accerta gravi irregolarità nella custodia delle armi, il Prefetto revoca la licenza. Caia si vede privata dell'attività economica e richiede un indennizzo per il valore dell'avviamento perduto. L'amministrazione, richiamando l'art. 7 TULPS, nega qualsiasi compensazione: la revoca è un atto legittimo adottato nell'esercizio di poteri espressamente attribuiti dalla legge al Prefetto in materia di armi. Caia può ricorrere al TAR per contestare la legittimità del provvedimento, ma non può ottenere indennizzo per il solo fatto della revoca.

Caso 3: Divieto di manifestazione e pregiudizi economici per l'organizzatore

Sempronio organizza un concerto in piazza e ottiene tutte le autorizzazioni necessarie. Quarantott'ore prima dell'evento, il Questore vieta la manifestazione per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico legate a una partita di calcio nello stesso giorno. Sempronio ha già sostenuto costi per cachet degli artisti, noleggio palco e biglietti venduti. Richiede all'amministrazione il rimborso delle spese sostenute invocando un pregiudizio ingiusto. Il Questore nega ogni indennizzo ai sensi dell'art. 7 TULPS: il divieto rientra nelle facoltà legali dell'autorità di pubblica sicurezza. Sempronio potrà agire in via risarcitoria solo dimostrando l'illegittimità del provvedimento.

Domande frequenti

L'art. 7 TULPS esclude qualsiasi forma di risarcimento?

No. L'art. 7 esclude l'indennizzo per provvedimenti legittimi adottati nell'esercizio di facoltà di legge. Se il provvedimento è illegittimo, il privato può agire in sede amministrativa e ottenere il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo.

Rientra nell'art. 7 TULPS anche la revoca di una licenza?

Sì, purché la revoca sia adottata nei limiti delle competenze legali dell'autorità e per ragioni riconducibili alla tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica. Il titolare non ha diritto ad alcun indennizzo, salvo contestare la legittimità del provvedimento.

Esiste una distinzione tra indennizzo ed espropriazione?

Sì. L'espropriazione per pubblica utilità (art. 42 Cost.) richiede sempre un indennizzo previsto dalla legge. I provvedimenti di polizia, invece, rientrano nell'art. 7 TULPS e non generano diritto a indennizzo, a meno che non configurino un vero e proprio trasferimento definitivo di proprietà.

Il privato può sempre impugnare il provvedimento anche se non ha diritto all'indennizzo?

Sì. L'esclusione dell'indennizzo non preclude la tutela giurisdizionale. Il soggetto che ritiene il provvedimento illegittimo può ricorrere al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, indipendentemente da qualsiasi pretesa indennitaria.

La norma si applica anche ai provvedimenti del Sindaco quale ufficiale di pubblica sicurezza?

Sì. Il Sindaco, quando agisce come ufficiale di pubblica sicurezza ai sensi del TULPS, è considerato autorità di pubblica sicurezza. I suoi provvedimenti adottati in tale veste rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 7 TULPS.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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