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La guida
Nel CCNL Studi professionali, applicato agli studi odontoiatrici, il periodo di prova dura al massimo 180 giorni di calendario per Quadri e 1° livello, 120 per 2°, 3° super e 3°, 90 per 4° super e 4°, 60 per il 5° (art. 26); l’ASO, di norma al 4° livello, ha 90 giorni. L’apprendistato professionalizzante e lo strumento privilegiato per formare l’ASO, con durata fino a 3 anni e agevolazioni contributive. I contratti a termine sono ammessi nei limiti del D.Lgs. 81/2015: massimo 24 mesi comprese le proroghe.
Tabella riepilogativa
| Livello | Prova massima (giorni di calendario) | Contratto a termine inferiore a 10 mesi | Contratto a termine fino a 6 mesi |
|---|---|---|---|
| Quadri e 1° | 180 | 60 | 30 |
| 2°, 3° super e 3° | 120 | 40 | 20 |
| 4° super e 4° (ASO) | 90 | 30 | 15 |
| 5° | 60 | 20 | 10 |
Per gli apprendisti la prova è decisa dalle parti, ma non può superare 60 giorni di lavoro effettivo se al termine saranno inquadrati al 4° o 4° super, e 90 giorni per gli altri livelli (art. 28 B).
Assunzione e comunicazioni obbligatorie
Prima dell’inizio del rapporto (o al massimo entro il giorno precedente), il datore deve inviare la comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego tramite il sistema UNILAV (Ministero del Lavoro). Dal D.Lgs. 104/2022 il contratto individuale scritto deve essere consegnato al lavoratore entro il primo giorno di lavoro e deve indicare:
- CCNL applicato, livello di inquadramento, mansioni specifiche.
- Retribuzione iniziale e struttura della busta paga.
- Sede di lavoro, orario normale e durata del periodo di prova.
- Eventuali condizioni specifiche: indennita di radioprotezione, clausola di riservatezza sanitaria, attestato ASO richiesto.
Periodo di prova: regole e recesso
Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza motivazione. Tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che il recesso del datore deve essere collegato alle prestazioni del lavoratore e non ad altre motivazioni (discriminazione, maternita, rappresaglia sindacale).
Regole operative:
- Il periodo di prova deve essere previsto per iscritto nel contratto; la prova verbale non ha efficacia.
- Non puo essere rinnovato per lo stesso lavoratore nella stessa mansione.
- Le assenze per malattia, infortunio, congedi obbligatori di maternità e paternità sospendono il decorso; la prova riprende al rientro per il tempo residuo.
- Se scade senza recesso, il rapporto si consolida automaticamente a tempo indeterminato.
Apprendistato professionalizzante per ASO e contratti a termine
L’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) e lo strumento privilegiato per formare l’ASO:
- Durata fino a 3 anni per il conseguimento della qualifica di ASO, che nel CCNL è di norma al 4° livello.
- Retribuzione dell’apprendista in misura percentuale rispetto ai minimi del livello finale (allegato B del CCNL), tenuto conto del monte ore formativo e dell’anzianità di servizio (art. 28 C).
- Agevolazioni contributive: aliquota al 10% per studi fino a 9 dipendenti.
- Piano formativo individuale scritto obbligatorio; tutor aziendale; formazione teorica esterna (enti accreditati Regione).
- Al termine, senza recesso, il rapporto prosegue a tempo indeterminato al livello di destinazione (per l’ASO, di norma il 4°).
I contratti a termine sono ammessi nei limiti del D.Lgs. 81/2015: causale obbligatoria dopo i primi 12 mesi, durata massima 24 mesi comprese le proroghe, limite del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato.
Casi pratici
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Domande frequenti
Qual è la durata del periodo di prova per un'ASO?
L'apprendistato ASO da diritto a contributi ridotti?
Posso essere assunto a tempo determinato come igienista dentale?
Cosa succede se il contratto individuale non viene consegnato per iscritto?
Il periodo di prova si applica anche ai contratti a termine?
Fonte: testo integrale del CCNL Studi professionali 16 febbraio 2024, artt. 26 e 28.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.