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Il CCNL Trasporto Aereo distingue la malattia ordinaria (comporto di 12-18 mesi) dall’inidoneita medica del personale navigante legata alla licenza ENAC/EASA. In caso di sospensione o revoca dell’idoneita medica il navigante non puo volare; il CCNL e gli accordi aziendali prevedono tutele specifiche: conservazione del posto, ricollocazione a terra e, in alcuni casi, indennita di mancato volo.
Tabella riepilogativa
| Evento | Conservazione posto | Retribuzione durante assenza |
|---|---|---|
| Malattia ordinaria (terra, fino a 3 anni) | 12 mesi (comporto breve) | INPS + integrazione CCNL fino al 100% per i primi 30 giorni |
| Malattia ordinaria (terra, oltre 3 anni) | 18 mesi (comporto lungo) | INPS + integrazione proporzionata a seconda del periodo |
| Malattia navigante (senza sospensione licenza) | Come personale terra applicabile | INPS + integrazione contrattuale |
| Inidoneita medica temporanea navigante | Periodo definito da accordo aziendale | Retribuzione base conservata; indennita di volo sospesa |
| Inidoneita permanente navigante | Obbligo esplorazione ricollocazione a terra | Retribuzione base fino a ricollocazione o risoluzione |
| Infortunio sul lavoro | Fino a guarigione clinica | INAIL + integrazione CCNL al 100% (primo periodo) |
Il comporto per malattia nel trasporto aereo
Il periodo di comporto e il lasso di tempo entro il quale il lavoratore malato conserva il diritto alla conservazione del posto. Il CCNL Trasporto Aereo (sezione terra) prevede comporto breve di 12 mesi per i lavoratori con anzianita fino a 3 anni e comporto lungo di 18 mesi per anzianita superiore. Oltre il comporto, il datore puo licenziare per superamento del comporto, con preavviso o in alternativa con pagamento dell’indennita sostitutiva.
Durante la malattia, l’INPS eroga l’indennita di malattia (50% della retribuzione giornaliera per i primi 20 giorni, 66,67% dal 21° giorno); il CCNL integra fino al 100% per i primi 30 giorni e con percentuali decrescenti per i periodi successivi.
Inidoneita medica del personale navigante: disciplina speciale
Per i piloti e gli assistenti di volo l’idoneita medica (licenza di Classe 1 per i piloti, Classe 2 per gli assistenti) e un requisito professionale essenziale. La sospensione temporanea dell’idoneita (es. per patologia trattabile, intervento chirurgico, gravidanza) comporta l’impossibilita di svolgere attivita di volo, ma non la perdita automatica del posto.
Il CCNL e gli accordi aziendali (es. ITA Airways) prevedono la conservazione del posto per un periodo definito (di norma 6-12 mesi) durante l’inidoneita temporanea, con mantenimento della retribuzione base e sospensione delle sole indennita di volo e diaria legate all’attivita operativa.
Ricollocazione a terra e inidoneita permanente
In caso di inidoneita medica permanente certificata dall’AeMC (Centro Aero-Medico), il datore di lavoro e tenuto a esplorare la possibilita di ricollocazione in mansioni di terra compatibili con le residue capacita del lavoratore, prima di procedere al licenziamento. L’obbligo di repechage e rafforzato dalla giurisprudenza (Cass. Sez. Lav. n. 4079/2019 e successive) e dal CCNL.
Se la ricollocazione e impossibile per assenza di posti disponibili compatibili, il licenziamento e legittimo, ma il lavoratore puo avere diritto a specifiche indennita contrattuali aggiuntive rispetto al TFR e al preavviso.
Casi pratici
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Domande frequenti
Cosa succede se un pilota perde l'idoneita medica?
Il comporto e uguale per tutti?
Durante l'inidoneita il navigante perde tutte le indennita?
L'infortuno sul lavoro sospende il comporto?
Cosa e l'AeMC?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per figura, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi retribuiti e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e indennita di volo, diaria e mensilita aggiuntive.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Trasporto Aereo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il trasporto aereo è uno dei pochi settori in cui lo stato di salute del lavoratore non rileva solo come causa di assenza, ma come requisito abilitativo della prestazione stessa. Un pilota o un assistente di volo che perde la certificazione medica non è semplicemente "malato": non è più legittimato a svolgere la mansione tipica. Per questo il CCNL di settore tiene distinti due binari che altrove coincidono, e la differenza non è terminologica ma produce conseguenze giuridiche divergenti su conservazione del posto, retribuzione e legittimità del recesso.
Comporto e malattia ordinaria: l'art. 2110 c.c. come cornice
Per le assenze da malattia comune resta centrale l'art. 2110 c.c.: il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo determinato dal contratto collettivo, scaduto il quale il datore può recedere. Il CCNL aereo articola il comporto distinguendo, di norma, una soglia "breve" per episodi continuativi e una "prolungata" per le assenze frazionate nel tempo. Il dato di durata non va memorizzato come cifra fissa: le sezioni vettori e gestori hanno scadenze e tabelle differenziate, e occorre leggere il testo applicabile alla compagnia concreta.
Idoneità medica al volo: un istituto a sé
La licenza di volo è subordinata al possesso del certificato medico aeronautico secondo gli standard EASA recepiti da ENAC. La sospensione o revoca di tale certificazione non è un'assenza per malattia in senso tecnico: il navigante può essere fisicamente in grado di lavorare a terra pur non potendo volare. Da qui le tutele specifiche che molti accordi aziendali prevedono - conservazione del posto, percorsi di ricollocazione a terra, in alcuni casi un'indennità di mancato volo - che non discendono dall'art. 2110 ma dalla logica del reimpiego.
Inidoneità sopravvenuta e obbligo di repêchage
Quando l'inidoneità al volo diventa permanente, la vicenda si sposta sull'art. 2103 c.c. e sui principi in materia di sopravvenuta inidoneità alla mansione. Il datore non può limitarsi a recedere: deve verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni compatibili, anche inferiori, prima di considerare il rapporto non più sostenibile. La giurisprudenza richiede in linea generale un effettivo tentativo di ricollocazione, coerente con gli obblighi di sicurezza e di non discriminazione per condizioni di salute.
Retribuzione durante l'assenza e integrazione contrattuale
Durante la malattia ordinaria opera l'indennità INPS, integrata dal datore secondo le percentuali e i periodi fissati dal CCNL; tipicamente l'integrazione è più piena nei primi giorni e poi proporzionata. Nel caso del navigante temporaneamente inabile al volo ma utilizzabile a terra, la retribuzione segue invece la mansione svolta. Le percentuali esatte e l'eventuale indennità di mancato volo vanno verificate sul contratto di sezione e sugli integrativi aziendali vigenti.
Reperibilità, visite di controllo e procedura
Anche nel comparto aereo valgono le regole generali sulle fasce orarie di reperibilità e sulle visite mediche di controllo, con le conseguenze tipiche in caso di assenza ingiustificata. A queste si aggiungono i controlli aeronautici periodici sull'idoneità, che hanno cadenza e finalità diverse e non vanno confusi con la certificazione di malattia del medico curante.
Perché distinguere conviene al lavoratore
Confondere i due regimi espone a errori: trattare un'inidoneità al volo come malattia rischia di consumare indebitamente il comporto; al contrario, ignorare il dovere di repêchage può legittimare recessi in realtà illegittimi. Conoscere il confine tra art. 2110 (assenza) e art. 2103 (reimpiego) è la prima difesa concreta del navigante che perde temporaneamente o stabilmente l'idoneità.
Domande frequenti
La perdita dell'idoneità medica al volo equivale a un'assenza per malattia?
No. La sospensione o revoca della certificazione medica aeronautica impedisce l'attività di volo ma non coincide con la malattia comune: il lavoratore può essere idoneo a mansioni a terra. Si applicano tutele di ricollocazione e non automaticamente il comporto dell'art. 2110 c.c.
Quanto dura il periodo di comporto nel trasporto aereo?
Il CCNL distingue un comporto per episodi continuativi e uno per assenze frazionate, con soglie differenziate per sezione (vettori e gestori) e per accordo aziendale. Le durate precise vanno lette sul testo del CCNL applicabile alla compagnia.
Il datore può licenziare subito il navigante diventato inidoneo al volo?
In linea generale no. In caso di inidoneità sopravvenuta opera l'art. 2103 c.c.: prima del recesso il datore deve verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni compatibili, anche inferiori, secondo i principi sul repêchage.
Spetta un'indennità di mancato volo durante la sospensione della licenza?
Alcuni accordi aziendali prevedono indennità o trattamenti specifici per il personale temporaneamente non abilitato al volo. L'esistenza e la misura vanno verificate sul contratto di sezione e sugli integrativi aziendali vigenti.
Durante la malattia ordinaria quanto viene pagato?
Opera l'indennità INPS integrata dal datore secondo le percentuali e i periodi del CCNL, di norma più piena nei primi giorni. Gli importi esatti vanno verificati sulle tabelle del contratto di sezione, perché variano tra vettori e gestori.