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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Terziario Confesercenti fissa il periodo di prova da un minimo di 30 giorni (livelli 6° e 7°) a un massimo di 180 giorni (Quadri). L'assunzione deve essere comunicata obbligatoriamente al centro per l'impiego entro il giorno precedente. L'apprendistato professionalizzante e' il principale strumento di inserimento dei giovani nel settore, con durata da 3 a 5 anni e retribuzione percentualizzata sul livello di destinazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Terziario Confesercenti

In sintesi

Il CCNL Terziario Confesercenti fissa il periodo di prova da un minimo di 30 giorni (livelli 6° e 7°) a un massimo di 180 giorni (Quadri). L’assunzione deve essere comunicata obbligatoriamente al centro per l’impiego entro il giorno precedente. L’apprendistato professionalizzante e’ il principale strumento di inserimento dei giovani nel settore, con durata da 3 a 5 anni e retribuzione percentualizzata sul livello di destinazione.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
Vigenza
Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
Platea
~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

Tabella riepilogativa

Periodo di prova per livello – CCNL Terziario Confesercenti
Livello Durata periodo di prova Note
Quadro 180 giorni di calendario Massima durata; recesso libero
1° e 2° 90 giorni di calendario Recesso libero, senza preavviso
3° e 4° 60 giorni di calendario Computo dei soli giorni lavorativi su 6 giorni
45 giorni di calendario Proroga per malattia o infortunio
6° e 7° 30 giorni di calendario Periodo minimo di legge

Il periodo di prova deve essere pattuito per iscritto nella lettera di assunzione. In assenza di forma scritta, il periodo di prova e’ nullo e il rapporto si intende a tempo indeterminato fin dall’origine. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso.

Assunzione e comunicazione obbligatoria

Il datore di lavoro e’ tenuto a comunicare l’assunzione al Centro per l’Impiego competente entro le ore 24:00 del giorno precedente l’inizio del rapporto (o, in caso di urgenza, contestualmente). La comunicazione avviene tramite il sistema informativo UniLav.

La lettera di assunzione deve indicare: livello di inquadramento, data di inizio, durata del periodo di prova, sede di lavoro, retribuzione, orario. Per i contratti a tempo determinato e’ necessario indicare la causale giustificativa (D.Lgs. 81/2015, modificato dal D.L. 48/2023).

Il periodo di prova

Il periodo di prova e’ il periodo iniziale del rapporto durante il quale ciascuna delle parti puo’ recedere senza obbligo di motivazione e senza preavviso. E’ disciplinato dall’art. 2096 c.c. e dal CCNL.

La prova si protrae in caso di malattia, infortunio o maternita’: i giorni di assenza non si computano nel periodo di prova e questo viene prorogato di pari durata. Il CCNL vieta di sottoporre nuovamente a prova lo stesso lavoratore per le medesime mansioni nella stessa azienda.

Contratti a tempo determinato: novita' del D.L. 48/2023

Il D.L. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) ha modificato la disciplina del contratto a tempo determinato:

  • I primi 12 mesi non richiedono causale giustificativa;
  • Dal 13° al 24° mese e’ necessaria una causale (sostituzione lavoratore assente, esigenze tecniche-produttive, necessita’ previste da accordi collettivi);
  • Il numero massimo di contratti a termine con lo stesso lavoratore e’ 4 (proroghe comprese);
  • Superati 24 mesi cumulativi, il contratto si converte in tempo indeterminato.

L'apprendistato professionalizzante nelle PMI Confesercenti

L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) e’ il contratto formativo piu’ utilizzato nel terziario Confesercenti. Caratteristiche principali:

  • Durata: da 3 anni (livelli operativi) a 5 anni (figure specialistiche o Quadro);
  • Retribuzione: percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione, crescente nel tempo (tipicamente 85% nel primo anno, 90% nel secondo, 100% dal terzo);
  • Formazione professionalizzante: almeno 120 ore nel triennio, di cui una parte esterna all’azienda;
  • Incentivi contributivi: aliquota INPS ridotta (10% anziche’ 23%) durante tutto il periodo di apprendistato.

Al termine, l’apprendista puo’ essere stabilizzato o recedere. Se stabilizzato, il datore non puo’ assumere nuovi apprendisti se ha licenziato piu’ del 50% degli apprendisti scaduti nell’ultimo triennio.

Casi pratici

Tizio – Recesso durante il periodo di prova
Tizio e’ assunto al 4° livello con 60 giorni di prova. Al 45° giorno il titolare ritiene che Tizio non abbia le competenze richieste e recede dalla prova senza obbligo di motivazione. Tizio ha diritto alla retribuzione maturata fino a quel giorno e all’accantonamento TFR pro quota. Non ha diritto al preavviso ne’ all’indennita’ sostitutiva.
Caia – Contratto a termine e conversione
Caia e’ assunta a tempo determinato per 12 mesi. Alla scadenza viene prorogata di altri 8 mesi per esigenze produttive (causale valida ex D.L. 48/2023). Alla seconda scadenza e’ prorogata di altri 6 mesi (totale 26 mesi): il contratto si converte automaticamente in tempo indeterminato al momento del superamento del limite dei 24 mesi cumulativi.
Sempronio – Apprendistato e inquadramento finale
Sempronio viene assunto come apprendista di 3° livello in un negozio di ottica Confesercenti. Durata 3 anni; retribuzione: 85% del minimo di 3° livello nel primo anno (circa 1.445 euro), 90% nel secondo (circa 1.530 euro), 100% dal terzo (circa 1.700 euro). Al termine il datore lo stabilizza a tempo indeterminato al 3° livello.

Domande frequenti

Cosa succede se il periodo di prova non e' scritto?
E’ nullo: senza forma scritta il periodo di prova non ha effetto e il rapporto si intende costituito a tempo indeterminato fin dall’inizio, senza possibilita’ di recesso libero.
Quanti contratti a termine posso avere con lo stesso datore?
Al massimo 4 tra contratti e proroghe, per un totale non superiore a 24 mesi cumulativi. Superato tale limite il contratto si converte automaticamente in tempo indeterminato.
L'apprendista ha diritto alle stesse tutele di un dipendente ordinario?
Si’, con alcune specificita’: ha diritto a ferie, malattia, TFR, tredicesima e quattordicesima come un dipendente ordinario. La retribuzione e’ ridotta nella percentuale contrattuale durante il periodo formativo.
Il datore puo' prorogare il periodo di prova?
Solo se il lavoratore e’ stato assente per malattia, infortunio o maternita’. In tali casi la prova si sospende e riprende al rientro. Non e’ ammessa la proroga per valutare meglio le capacita’ del lavoratore se non ricorrono queste cause.
Quali sono gli incentivi per assumere apprendisti?
Aliquota contributiva INPS ridotta al 10% per tutta la durata dell’apprendistato (anziche’ circa 23% per i dipendenti ordinari). Esonero contributivo totale per le aziende con meno di 10 dipendenti per i primi tre anni. Deducibilita’ fiscale delle spese di formazione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Cosa succede se il periodo di prova non e' scritto?

E' nullo: senza forma scritta il periodo di prova non ha effetto e il rapporto si intende costituito a tempo indeterminato fin dall'inizio, senza possibilita' di recesso libero.

Quanti contratti a termine posso avere con lo stesso datore?

Al massimo 4 tra contratti e proroghe, per un totale non superiore a 24 mesi cumulativi. Superato tale limite il contratto si converte automaticamente in tempo indeterminato.

L'apprendista ha diritto alle stesse tutele di un dipendente ordinario?

Si', con alcune specificita': ha diritto a ferie, malattia, TFR, tredicesima e quattordicesima come un dipendente ordinario. La retribuzione e' ridotta nella percentuale contrattuale durante il periodo formativo.

Il datore puo' prorogare il periodo di prova?

Solo se il lavoratore e' stato assente per malattia, infortunio o maternita'. In tali casi la prova si sospende e riprende al rientro. Non e' ammessa la proroga per valutare meglio le capacita' del lavoratore se non ricorrono queste cause.

Quali sono gli incentivi per assumere apprendisti?

Aliquota contributiva INPS ridotta al 10% per tutta la durata dell'apprendistato (anziche' circa 23% per i dipendenti ordinari). Esonero contributivo totale per le aziende con meno di 10 dipendenti per i primi tre anni. Deducibilita' fiscale delle spese di formazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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