Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Terziario Confesercenti

In sintesi

Il CCNL Terziario Confesercenti fissa il periodo di prova da un minimo di 30 giorni (livelli 6° e 7°) a un massimo di 180 giorni (Quadri). L’assunzione deve essere comunicata obbligatoriamente al centro per l’impiego entro il giorno precedente. L’apprendistato professionalizzante e’ il principale strumento di inserimento dei giovani nel settore, con durata da 3 a 5 anni e retribuzione percentualizzata sul livello di destinazione.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
Vigenza
Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
Platea
~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

Tabella riepilogativa

Periodo di prova per livello – CCNL Terziario Confesercenti
Livello Durata periodo di prova Note
Quadro 180 giorni di calendario Massima durata; recesso libero
1° e 2° 90 giorni di calendario Recesso libero, senza preavviso
3° e 4° 60 giorni di calendario Computo dei soli giorni lavorativi su 6 giorni
45 giorni di calendario Proroga per malattia o infortunio
6° e 7° 30 giorni di calendario Periodo minimo di legge

Il periodo di prova deve essere pattuito per iscritto nella lettera di assunzione. In assenza di forma scritta, il periodo di prova e’ nullo e il rapporto si intende a tempo indeterminato fin dall’origine. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso.

Assunzione e comunicazione obbligatoria

Il datore di lavoro e’ tenuto a comunicare l’assunzione al Centro per l’Impiego competente entro le ore 24:00 del giorno precedente l’inizio del rapporto (o, in caso di urgenza, contestualmente). La comunicazione avviene tramite il sistema informativo UniLav.

La lettera di assunzione deve indicare: livello di inquadramento, data di inizio, durata del periodo di prova, sede di lavoro, retribuzione, orario. Per i contratti a tempo determinato e’ necessario indicare la causale giustificativa (D.Lgs. 81/2015, modificato dal D.L. 48/2023).

Il periodo di prova

Il periodo di prova e’ il periodo iniziale del rapporto durante il quale ciascuna delle parti puo’ recedere senza obbligo di motivazione e senza preavviso. E’ disciplinato dall’art. 2096 c.c. e dal CCNL.

La prova si protrae in caso di malattia, infortunio o maternita’: i giorni di assenza non si computano nel periodo di prova e questo viene prorogato di pari durata. Il CCNL vieta di sottoporre nuovamente a prova lo stesso lavoratore per le medesime mansioni nella stessa azienda.

Contratti a tempo determinato: novita' del D.L. 48/2023

Il D.L. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) ha modificato la disciplina del contratto a tempo determinato:

  • I primi 12 mesi non richiedono causale giustificativa;
  • Dal 13° al 24° mese e’ necessaria una causale (sostituzione lavoratore assente, esigenze tecniche-produttive, necessita’ previste da accordi collettivi);
  • Il numero massimo di contratti a termine con lo stesso lavoratore e’ 4 (proroghe comprese);
  • Superati 24 mesi cumulativi, il contratto si converte in tempo indeterminato.

L'apprendistato professionalizzante nelle PMI Confesercenti

L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) e’ il contratto formativo piu’ utilizzato nel terziario Confesercenti. Caratteristiche principali:

  • Durata: da 3 anni (livelli operativi) a 5 anni (figure specialistiche o Quadro);
  • Retribuzione: percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione, crescente nel tempo (tipicamente 85% nel primo anno, 90% nel secondo, 100% dal terzo);
  • Formazione professionalizzante: almeno 120 ore nel triennio, di cui una parte esterna all’azienda;
  • Incentivi contributivi: aliquota INPS ridotta (10% anziche’ 23%) durante tutto il periodo di apprendistato.

Al termine, l’apprendista puo’ essere stabilizzato o recedere. Se stabilizzato, il datore non puo’ assumere nuovi apprendisti se ha licenziato piu’ del 50% degli apprendisti scaduti nell’ultimo triennio.

Casi pratici

Tizio – Recesso durante il periodo di prova
Tizio e’ assunto al 4° livello con 60 giorni di prova. Al 45° giorno il titolare ritiene che Tizio non abbia le competenze richieste e recede dalla prova senza obbligo di motivazione. Tizio ha diritto alla retribuzione maturata fino a quel giorno e all’accantonamento TFR pro quota. Non ha diritto al preavviso ne’ all’indennita’ sostitutiva.
Caia – Contratto a termine e conversione
Caia e’ assunta a tempo determinato per 12 mesi. Alla scadenza viene prorogata di altri 8 mesi per esigenze produttive (causale valida ex D.L. 48/2023). Alla seconda scadenza e’ prorogata di altri 6 mesi (totale 26 mesi): il contratto si converte automaticamente in tempo indeterminato al momento del superamento del limite dei 24 mesi cumulativi.
Sempronio – Apprendistato e inquadramento finale
Sempronio viene assunto come apprendista di 3° livello in un negozio di ottica Confesercenti. Durata 3 anni; retribuzione: 85% del minimo di 3° livello nel primo anno (circa 1.445 euro), 90% nel secondo (circa 1.530 euro), 100% dal terzo (circa 1.700 euro). Al termine il datore lo stabilizza a tempo indeterminato al 3° livello.

Domande frequenti

Cosa succede se il periodo di prova non e' scritto?
E’ nullo: senza forma scritta il periodo di prova non ha effetto e il rapporto si intende costituito a tempo indeterminato fin dall’inizio, senza possibilita’ di recesso libero.
Quanti contratti a termine posso avere con lo stesso datore?
Al massimo 4 tra contratti e proroghe, per un totale non superiore a 24 mesi cumulativi. Superato tale limite il contratto si converte automaticamente in tempo indeterminato.
L'apprendista ha diritto alle stesse tutele di un dipendente ordinario?
Si’, con alcune specificita’: ha diritto a ferie, malattia, TFR, tredicesima e quattordicesima come un dipendente ordinario. La retribuzione e’ ridotta nella percentuale contrattuale durante il periodo formativo.
Il datore puo' prorogare il periodo di prova?
Solo se il lavoratore e’ stato assente per malattia, infortunio o maternita’. In tali casi la prova si sospende e riprende al rientro. Non e’ ammessa la proroga per valutare meglio le capacita’ del lavoratore se non ricorrono queste cause.
Quali sono gli incentivi per assumere apprendisti?
Aliquota contributiva INPS ridotta al 10% per tutta la durata dell’apprendistato (anziche’ circa 23% per i dipendenti ordinari). Esonero contributivo totale per le aziende con meno di 10 dipendenti per i primi tre anni. Deducibilita’ fiscale delle spese di formazione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il periodo di prova deve risultare da atto scritto anteriore o contestuale all'assunzione (art. 2096 c.c.); la durata massima e' graduata per livello dal CCNL e va letta nel testo vigente.
  • Durante la prova ciascuna parte può recedere senza preavviso né indennita'; superato il periodo, l'assunzione si consolida.
  • L'assunzione va comunicata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto (comunicazione obbligatoria preventiva).
  • L'apprendistato professionalizzante e' il principale canale di inserimento dei giovani, con durata e retribuzione percentualizzata definite dal contratto entro i limiti del D.Lgs. 81/2015.
  • La formazione e' elemento causale dell'apprendistato: la sua mancanza può incidere sulla legittimita' del rapporto.
Indice dei contenuti

L'avvio del rapporto di lavoro nel terziario passa per tre istituti che vale la pena distinguere con precisione: il patto di prova, gli adempimenti di assunzione e l'apprendistato come forma di ingresso agevolata. Si tratta di profili in cui la cornice di legge (artt. 2094 e 2096 c.c., D.Lgs. 81/2015) si combina con la regolazione di dettaglio del CCNL Terziario Confesercenti, le cui durate e percentuali vanno sempre verificate nel testo vigente.

Il patto di prova

L'art. 2096 c.c. richiede che la prova risulti da atto scritto, anteriore o contestuale all'assunzione: un patto stipulato dopo l'inizio del rapporto e' inefficace. La sua funzione e' consentire a entrambe le parti di verificare la reciproca convenienza. La durata massima e' graduata dal contratto in funzione del livello di inquadramento, con periodi più brevi per le mansioni meno complesse e più ampi per quadri e profili direttivi.

Recesso durante la prova

Nel periodo di prova il recesso e' libero: ciascuna parte può interrompere il rapporto senza obbligo di preavviso né di motivazione, salvo il divieto di motivi illeciti o discriminatori. Superato il periodo senza disdetta, l'assunzione diventa definitiva e l'anzianita' decorre dal giorno di ingresso. E' opportuno che la durata effettiva della prova sia computata in giorni di effettiva prestazione.

Adempimenti di assunzione

Prima dell'inizio del rapporto il datore deve effettuare la comunicazione obbligatoria preventiva al centro per l'impiego, entro il giorno antecedente. A ciò si aggiungono la consegna delle informazioni sulle condizioni del rapporto e gli adempimenti previdenziali. La tempestivita' di questi passaggi e' essenziale per evitare contestazioni sulla regolarita' dell'instaurazione.

Apprendistato professionalizzante

L'apprendistato professionalizzante, disciplinato dal D.Lgs. 81/2015, e' nel terziario il principale strumento di inserimento dei giovani. Combina lavoro e formazione: la retribuzione e' percentualizzata rispetto al livello di destinazione e cresce nel tempo, mentre durata e contenuti formativi sono definiti dal contratto entro i limiti di legge. L'apprendista va inquadrato e formato in coerenza con la qualifica obiettivo.

La formazione come elemento causale

Nell'apprendistato la formazione non e' accessoria ma causale: e' la ragione stessa del trattamento agevolato. L'omissione degli obblighi formativi può incidere sulla legittimita' del rapporto e, nei casi più gravi, esporre a conseguenze sul piano contributivo. Il piano formativo individuale e il tutoraggio sono percio' adempimenti da non trascurare.

Cosa controllare all'avvio

In sede di assunzione conviene verificare: che il patto di prova sia scritto e di durata coerente col livello; che la comunicazione preventiva sia stata inviata nei termini; e, per l'apprendistato, che siano definiti piano formativo, durata e percentuale retributiva secondo le tabelle del CCNL vigente.

Domande frequenti

Il patto di prova puo' essere concordato a voce?

No. L'art. 2096 c.c. richiede la forma scritta, anteriore o contestuale all'assunzione. Un patto verbale o stipulato dopo l'inizio del rapporto e' inefficace e il lavoratore si considera assunto in via definitiva.

Quanto dura la prova nel Terziario Confesercenti?

La durata massima e' graduata per livello di inquadramento ed e' indicata nel CCNL vigente: piu' breve per i livelli operativi, piu' lunga per quadri e profili direttivi.

Entro quando va comunicata l'assunzione?

La comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego va trasmessa entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto. E' un adempimento preventivo, non successivo.

Come e' retribuito l'apprendista?

La retribuzione e' percentualizzata rispetto al livello di destinazione e cresce nel corso del rapporto. Le percentuali e la durata sono fissate dal contratto entro i limiti del D.Lgs. 81/2015.

Cosa rischia il datore se non eroga la formazione nell'apprendistato?

La formazione e' elemento causale del rapporto: la sua omissione puo' incidere sulla legittimita' dell'apprendistato e, nei casi piu' gravi, comportare conseguenze sul piano contributivo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.