Testo dell'articoloVigente
Il TFR (trattamento di fine rapporto) matura in ragione del 6,91% della retribuzione annua lorda comprensiva di tredicesima e quattordicesima. La rivalutazione annua e’ pari all’1,5% fisso piu’ il 75% dell’inflazione ISTAT. I lavoratori Confesercenti possono destinare il TFR al fondo pensione di settore (Fon.Te o altro fondo indicato dal CCNL) beneficiando del contributo datoriale aggiuntivo; in alternativa il TFR rimane presso il datore (se l’impresa ha meno di 50 dipendenti) o viene trasferito al Fondo di Tesoreria INPS.
Tabella riepilogativa
| Elemento | Valore / Formula | Note |
|---|---|---|
| Quota annua di accantonamento | Retribuzione utile annua / 13,5 | Equivale al 7,41% lordo |
| Rivalutazione annua | 1,5% fisso + 75% variazione ISTAT | Si applica al 31 dicembre di ogni anno |
| Imposta sostitutiva sulla rivalutazione | 17% | Versata dal datore all’Erario |
| Tassazione separata TFR alla cessazione | Aliquota media IRPEF ultimi 5 anni | Non si applica se TFR in fondo pensione > 5 anni |
| Anticipo TFR | Fino al 70% del maturato | Dopo 8 anni; max 1 volta; cause tassative |
Cos'e' il TFR e come si calcola
Il TFR (trattamento di fine rapporto), disciplinato dall’art. 2120 c.c., e’ una componente differita della retribuzione che matura durante tutto il rapporto di lavoro e viene liquidata alla cessazione. La quota annua si calcola dividendo la retribuzione utile annua per 13,5, pari al 7,41% circa della retribuzione lorda.
La retribuzione utile per il TFR comprende: minimo tabellare, scatti di anzianita’, tredicesima, quattordicesima, indennita’ contrattuali continuative. Non si computano le somme occasionali (rimborsi spese, premi una-tantum non continuativi).
Rivalutazione e tassazione
Il TFR accantonato si rivaluta annualmente al 31 dicembre con il coefficiente: 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. Sulla rivalutazione il datore versa un’imposta sostitutiva del 17% allo Stato.
Alla cessazione del rapporto il TFR e’ tassato con tassazione separata: l’Agenzia delle Entrate calcola l’aliquota IRPEF media degli ultimi cinque anni di reddito del lavoratore. Se il TFR e’ stato destinato a un fondo pensione per almeno cinque anni, l’imposta scende al 15% (ridotta dell’ulteriore 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al 9% minimo).
Destinazione a fondo pensione complementare
I lavoratori del terziario Confesercenti che non hanno effettuato una scelta esplicita entro i termini previsti dalla L. 252/2005 sono soggetti al meccanismo del silenzio-assenso: il TFR futuro viene automaticamente destinato al fondo pensione di riferimento del CCNL (Fon.Te per i lavoratori del commercio e terziario) o al Fondo di Tesoreria INPS (imprese con piu’ di 49 dipendenti).
La destinazione a Fon.Te comporta, oltre al versamento del TFR, il contributo datoriale aggiuntivo dell’1% della retribuzione utile e il contributo del lavoratore dell’1%: un beneficio concreto rispetto al TFR lasciato in azienda.
L'anticipazione del TFR
Il lavoratore puo’ richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del maturato dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, per:
- Acquisto della prima casa di abitazione (per se’ o per i figli);
- Spese sanitarie straordinarie per patologie gravi (proprie o dei familiari);
- Congedi formativi o per maternita’ (solo in questi casi anche prima degli 8 anni).
L’anticipazione e’ concessa una volta sola. Il datore non e’ obbligato a concederla se l’accoglimento supera il 10% degli aventi diritto nel medesimo anno.
Casi pratici
Domande frequenti
Come si calcola il TFR?
Conviene lasciare il TFR in azienda o destinarlo a Fon.Te?
Quando posso chiedere l'anticipazione del TFR?
Il TFR si perde se l'azienda fallisce?
Tredicesima e quattordicesima rientrano nel TFR?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il trattamento di fine rapporto è l'istituto che più di ogni altro accompagna l'intera vita del rapporto di lavoro: si accumula silenziosamente ogni anno e diventa visibile solo al momento della cessazione. Nel comparto del terziario Confesercenti - fatto in larga parte di micro e piccole imprese del commercio - la disciplina di legge dell'art. 2120 c.c. convive con le scelte di destinazione previdenziale che il CCNL incoraggia, rendendo il tema rilevante sia in fase di assunzione sia, soprattutto, in fase di uscita.
La natura del TFR come salario differito
L'art. 2120 c.c. qualifica il TFR come una componente della retribuzione che il datore accantona invece di corrispondere mese per mese. Da qui discende una conseguenza pratica spesso ignorata: il TFR non è una liberalità né un premio di fedeltà, ma una somma già maturata e di spettanza certa del lavoratore, sottratta alla disponibilità unilaterale dell'impresa. Per questo è tutelato anche in caso di insolvenza del datore tramite il Fondo di garanzia INPS.
Come si calcola la quota annua
Il meccanismo è lineare: la retribuzione utile annua si divide per 13,5, ottenendo l'accantonamento dell'anno. La retribuzione utile comprende tutte le somme non occasionali corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione contrattuale; nel terziario rientrano di norma anche tredicesima ed eventuali mensilità aggiuntive. Gli importi e le voci precise vanno verificati sulle tabelle del CCNL vigente, che possono ampliare o restringere la base di calcolo.
La rivalutazione di legge
Il TFR già accantonato non resta fermo: ogni 31 dicembre si rivaluta applicando un coefficiente composto da una quota fissa dell'1,5% e da una quota variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Sulla rivalutazione il datore versa all'Erario un'imposta sostitutiva. Questo meccanismo protegge in parte il valore reale dell'accantonamento dall'inflazione, pur senza garantirne la piena tenuta nei periodi di forte aumento dei prezzi.
Destinazione: azienda o fondo pensione
Il punto più delicato per il dipendente Confesercenti è la scelta di destinazione. Mantenere il TFR in azienda assicura liquidità alla cessazione con tassazione separata; conferirlo al fondo pensione di settore lo trasforma in capitale previdenziale, spesso con un contributo datoriale aggiuntivo e un trattamento fiscale di favore sulle prestazioni. La scelta, una volta operato il conferimento alla previdenza complementare, è irreversibile: per questo va ponderata in relazione all'età, all'orizzonte lavorativo e alle esigenze di liquidità.
Anticipazioni e cessazione del rapporto
La legge consente di chiedere un anticipo fino al 70% del TFR maturato dopo almeno otto anni di servizio, una sola volta, e per causali tassative come spese sanitarie straordinarie o acquisto della prima casa. Alla cessazione il TFR rimasto in azienda è assoggettato a tassazione separata, con aliquota collegata alla media degli ultimi anni; il datore deve liquidarlo nei termini, decorsi i quali maturano interessi e, in caso di omesso versamento, l'intervento del Fondo di garanzia.
Cosa controllare nel proprio caso
In concreto conviene verificare sul cedolino e sul prospetto annuale l'importo accantonato, la corretta rivalutazione di fine anno e l'eventuale contributo al fondo. Per le imprese con almeno cinquanta addetti il TFR è versato al Fondo di Tesoreria INPS, ma ciò non incide sui diritti del lavoratore, che continua a maturare e a poter chiedere anticipi alle medesime condizioni di legge.
Domande frequenti
Il TFR del Terziario Confesercenti si calcola in modo diverso da altri settori?
No. La formula è quella generale dell'art. 2120 c.c.: retribuzione utile annua divisa per 13,5. Ciò che può variare è quali voci retributive entrano nella base di calcolo, definite dal CCNL vigente.
Conviene lasciare il TFR in azienda o destinarlo al fondo pensione?
Dipende dall'età, dall'orizzonte lavorativo e dalle esigenze di liquidità. Il conferimento al fondo offre spesso contributo datoriale e tassazione agevolata, ma è irreversibile; lasciarlo in azienda mantiene la liquidità alla cessazione.
Quando posso chiedere un anticipo del TFR?
Dopo almeno otto anni di servizio, una sola volta e fino al 70% del maturato, per cause tassative come spese sanitarie straordinarie o acquisto della prima casa per sé o i figli.
Come viene rivalutato il TFR ogni anno?
Al 31 dicembre il maturato si rivaluta con un coefficiente pari all'1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Sulla rivalutazione il datore versa un'imposta sostitutiva.
Cosa succede al TFR se il datore di lavoro fallisce?
Il TFR è garantito: in caso di insolvenza del datore interviene il Fondo di garanzia INPS, che liquida al lavoratore il trattamento maturato e non corrisposto.