Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Terziario Confesercenti

In sintesi

Il CCNL Terziario Confesercenti fissa per il 2026 minimi tabellari mensili lordi indicativi compresi tra circa 1.350 euro (7° livello) e circa 2.500 euro (Quadro). La struttura retributiva si compone di paga base, contingenza e scatti di anzianità, ed è erogata su quattordici mensilità: dodici ordinarie, tredicesima a dicembre e quattordicesima a luglio. Gli importi sono indicativi e vanno verificati sul testo contrattuale e sugli accordi di rinnovo in vigore.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Parti firmatarie
Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
Vigenza
Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
Platea
~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

Tabella riepilogativa

Minimi tabellari mensili lordi – CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (decorrenza novembre 2025 e novembre 2026)
Livello Minimo nov 2025 Aumento nov 2026 Minimo nov 2026
Quadro 2.183,09 € +60,77 € 2.243,86 €
1.966,54 € +54,74 € 2.021,28 €
1.701,04 € +47,35 € 1.748,39 €
1.453,94 € +40,47 € 1.494,41 €
1.257,46 € +35,00 € 1.292,46 €
1.136,07 € +31,62 € 1.167,69 €
1.019,94 € +28,39 € 1.048,33 €
873,22 € +24,31 € 897,53 €

Minimi del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (tabella economica comune a Confcommercio e Confesercenti), con gli incrementi dell’accordo di rinnovo a decorrenza 1° novembre 2026. Importi mensili lordi, da moltiplicare per 14 mensilità (tredicesima + quattordicesima) per il dato annuo. Esclusi scatti di anzianità, superminimi individuali e indennità accessorie. Per i valori puntuali fa fede l’ultimo testo del CCNL e i relativi accordi.

Composizione del minimo tabellare

La retribuzione minima del CCNL Terziario Confesercenti si struttura in due componenti storiche: paga base e indennità di contingenza (quest’ultima congelata ai valori del 1991 per effetto del Protocollo Ciampi). Su queste voci si stratificano gli scatti di anzianità (maturati ogni tre anni di servizio continuativo) e gli eventuali superminimi individuali o di secondo livello.

A differenza del CCNL Metalmeccanici (tredici mensilità), il CCNL Terziario Confesercenti prevede quattordici mensilità: dodici ordinarie, la tredicesima erogata entro il 20 dicembre e la quattordicesima erogata entro il 1° luglio.

Allineamento con il CCNL Confcommercio

I minimi tabellari del CCNL Terziario Confesercenti sono storicamente allineati a quelli del CCNL Commercio Confcommercio, pur mantenendo una propria autonomia negoziale. Questa omogeneità è il risultato di rinnovi coordinati che tengono conto delle condizioni delle PMI associate a Confesercenti, tradizionalmente a margini più ridotti rispetto alle grandi catene della distribuzione organizzata.

In sede di rinnovo, le parti Confesercenti negoziano autonomamente sia i minimi tabellari sia le condizioni del welfare bilaterale (enti bilaterali, fondi sanitari), che rappresentano una componente distintiva del contratto.

Scatti di anzianità e superminimi

Gli scatti di anzianità maturano ogni tre anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, fino a un massimo di cinque scatti per ogni livello. L’importo dello scatto varia per livello secondo i valori fissati dal CCNL ed è più alto nei livelli superiori; per gli importi puntuali si rinvia alle tabelle dell’accordo vigente.

I superminimi collettivi possono essere introdotti dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale). I superminimi individuali, concordati al momento dell’assunzione, possono essere assorbibili o non assorbibili dagli aumenti tabellari, a seconda di quanto previsto dalla lettera di assunzione.

Stima del costo aziendale

Per stimare il costo aziendale complessivo (retribuzione lorda + oneri contributivi a carico del datore) si applica indicativamente un coefficiente moltiplicatore di 1,30-1,35 sul lordo mensile, tenendo conto dei contributi INPS (aliquota datoriale circa 23-24%) e dell’accantonamento TFR (circa 7,41% della retribuzione annua lorda).

Casi pratici

Tizio – Commesso 5° livello con due scatti
Tizio lavora da sei anni in una tabaccheria Confesercenti al 5° livello. Ha maturato due scatti di anzianità (circa 16 euro ciascuno). Nel 2026 la sua retribuzione mensile lorda indicativa e’: minimo tabellare 1.450 euro + 32 euro di scatti = 1.482 euro. Su quattordici mensilita’ il lordo annuo e’ circa 20.750 euro.
Caia – Quadro con superminimo non assorbibile
Caia e’ inquadrata come Quadro in una catena distributiva Confesercenti con superminimo non assorbibile di 150 euro mensili concordato all’assunzione. Nel 2026: minimo tabellare indicativo 2.500 euro + 150 euro superminimo = 2.650 euro mensili lordi. Eventuali aumenti tabellari del prossimo rinnovo si applicano al minimo tabellare, senza erodere il superminimo non assorbibile.
Sempronio – 7° livello e progressione automatica
Sempronio e’ assunto al 7° livello in un piccolo negozio di alimentari associato a Confesercenti. Dopo 18 mesi svolge di fatto mansioni di 6° livello (banconista con mansioni di cassa). Il CCNL prevede la progressione automatica al 6° livello dopo un periodo continuativo di svolgimento di mansioni superiori. Sempronio chiede la regularizzazione al 6° livello, con un aumento indicativo di circa 40 euro mensili lordi.

Quanto prendi netto in busta paga?

Calcola lo stipendio netto dal lordo con IRPEF, addizionali e contributi, partendo dal tuo livello CCNL.

Apri il calcolatore stipendio netto →

Domande frequenti

Qual e' il minimo contrattuale nel 2026 per un commesso Confesercenti?
Il minimo tabellare indicativo per il 5° livello (commesso) e’ di circa 1.450 euro mensili lordi nel 2026. L’importo va verificato sull’ultimo accordo di rinnovo e puo’ variare in funzione degli scatti di anzianita’ maturati.
Quante mensilita' prevede il CCNL Terziario Confesercenti?
Quattordici: dodici mensili ordinarie, la tredicesima entro il 20 dicembre e la quattordicesima entro il 1° luglio. Il calcolo del costo annuo va quindi effettuato moltiplicando il minimo mensile per 14.
Gli scatti di anzianita' si computano nella 14ª e nel TFR?
Si’: gli scatti di anzianita’ fanno parte della retribuzione contrattuale e concorrono alla base di calcolo della tredicesima, della quattordicesima e del TFR.
Come si calcola il netto mensile indicativo?
Per un lavoratore dipendente senza carichi familiari, il netto e’ stimabile applicando un’aliquota media IRPEF + addizionali di circa 25-30% sul lordo. A titolo orientativo: 1.450 euro lordi corrispondono a circa 1.150-1.180 euro netti mensili. Il dato esatto dipende dalla situazione fiscale individuale.
I minimi Confesercenti sono diversi da quelli Confcommercio?
Storicamente sono allineati, ma possono divergere in funzione dei rispettivi tavoli di rinnovo. In presenza di divergenze, si applica il CCNL effettivamente stipulato tra il datore di lavoro e i sindacati. Il lavoratore ha diritto al minimo previsto dal contratto applicato dal proprio datore.

Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Terziario Confesercenti struttura la retribuzione per livelli di inquadramento, con minimi tabellari definiti dagli accordi di rinnovo.
  • La retribuzione si compone di minimo, eventuali scatti di anzianità, elementi aggiuntivi e mensilità ulteriori (tredicesima/quattordicesima ove previste).
  • Il TFR matura ai sensi dell'art. 2120 c.c.: quota annua pari alla retribuzione utile divisa per 13,5, rivalutata.
  • Gli importi non sono riportati qui: vanno letti nelle tabelle del CCNL vigente, periodicamente aggiornate.
  • Sui minimi incidono gli aumenti contrattuali a regime e l'eventuale assorbimento di superminimi.
Indice dei contenuti

Le tabelle retributive del Terziario Confesercenti traducono in cifre la scala di inquadramento del settore commercio, distribuzione e servizi. Sono il riferimento per costruire la busta paga, ma per loro natura mutano a ogni rinnovo: per questo è corretto rinviare sempre alle tabelle del CCNL vigente, evitando importi che invecchiano rapidamente.

Struttura della retribuzione

Il trattamento base è il minimo tabellare del livello. Ad esso si aggiungono gli istituti previsti dal contratto (ex elementi distinti, indennità di funzione per i Quadri, eventuali superminimi individuali) e le mensilità aggiuntive. La somma costituisce la retribuzione di fatto su cui si calcolano molti istituti indiretti.

Scatti di anzianità

Il CCNL riconosce scatti periodici legati all'anzianità di servizio, in numero massimo e con cadenza fissati dal contratto. Lo scatto si consolida e non è assorbibile dagli aumenti contrattuali, salvo diversa previsione. Gli importi unitari sono nelle tabelle vigenti.

Aumenti contrattuali e assorbimento

I rinnovi prevedono incrementi dei minimi spesso erogati in tranche. Un superminimo individuale può essere assorbito dagli aumenti contrattuali solo se non è stato pattuito come non assorbibile: la clausola individuale prevale.

Mensilità aggiuntive e ratei

Tredicesima ed eventuale quattordicesima maturano per ratei mensili e si corrispondono alle scadenze contrattuali. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, spettano i ratei proporzionali ai mesi di servizio, computando come mese intero la frazione superiore a quindici giorni se previsto.

Il calcolo del TFR (art. 2120 c.c.)

Il TFR si calcola sommando, per ciascun anno, la retribuzione utile divisa per 13,5, con rivalutazione annua (1,5% fisso più il 75% dell'indice ISTAT dei prezzi). È una regola di legge, indipendente dalle tabelle: il commento non indica importi ma il meccanismo.

Come leggere correttamente le tabelle

Occorre individuare il livello, verificare la decorrenza dell'ultimo aumento e considerare scatti e superminimi. Per le buste paga in itinere vanno applicate le tranche maturate alla data. In caso di dubbio prevale sempre il testo dell'accordo di rinnovo più recente.

Domande frequenti

Quanto guadagna un dipendente del Terziario Confesercenti?

Dipende dal livello: i minimi sono nelle tabelle retributive del CCNL vigente, aggiornate dagli accordi di rinnovo. Questo commento non riporta importi stimati.

Come si calcola il TFR?

Ai sensi dell'art. 2120 c.c.: per ogni anno la retribuzione utile è divisa per 13,5 e l'accantonato è rivalutato dell'1,5% fisso più il 75% dell'indice ISTAT.

Gli scatti di anzianità vengono assorbiti dagli aumenti?

Di regola no: lo scatto si consolida e non è assorbibile dagli aumenti contrattuali, salvo diversa previsione. Il superminimo individuale è assorbibile solo se non pattuito come non assorbibile.

Spetta la tredicesima se vengo assunto a metà anno?

Sì, in proporzione: maturano i ratei per i mesi di servizio, con le regole di arrotondamento della frazione di mese previste dal CCNL.

Perché il commento non indica gli stipendi?

Perché i minimi cambiano a ogni rinnovo: indicare cifre fisse sarebbe fuorviante. Il riferimento corretto sono le tabelle del CCNL vigente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.