Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1093 c.c. – Riduzione della servitù

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell’acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo.

In questo caso è dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante.

In sintesi

  • L'art. 1093 c.c. disciplina la riduzione della servitu' di derivazione d'acqua quando, per fatti indipendenti dalla volonta' del proprietario del fondo servente, l'acqua diminuisce.
  • Se l'acqua non basta più alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere la riduzione della servitu'.
  • La riduzione e' commisurata ai bisogni di ciascun fondo, in un'ottica di equo contemperamento degli interessi.
  • Al proprietario del fondo dominante e' dovuta una congrua indennita' a fronte della riduzione.
  • La norma realizza un equilibrio tra il diritto del fondo dominante e le esigenze sopravvenute del fondo servente.
Indice dei contenuti

L'art. 1093 del codice civile detta una disciplina specifica in materia di servitu' di derivazione d'acqua, intervenendo sull'ipotesi in cui una diminuzione della risorsa idrica, dovuta a fatti indipendenti dalla volonta' del proprietario del fondo servente, renda insufficiente l'acqua a soddisfare le esigenze di quest'ultimo. In tale situazione la norma riconosce al proprietario del fondo servente il diritto di chiedere una riduzione della servitu', avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo, e impone, a fronte di tale riduzione, la corresponsione di una congrua indennita' al proprietario del fondo dominante. La disposizione esprime un equilibrato contemperamento tra il diritto reale gravante sul fondo servente e le sopravvenute esigenze di quest'ultimo, in un'ottica di equa ripartizione delle conseguenze di un evento non imputabile ad alcuna delle parti.

Il presupposto della diminuzione dell'acqua

La norma si applica quando si verifichi una diminuzione dell'acqua oggetto della servitu' di derivazione. Presupposto essenziale e' che tale diminuzione dipenda da fatti indipendenti dalla volonta' del proprietario del fondo servente. Se la riduzione della disponibilita' idrica fosse riconducibile a un comportamento del proprietario del fondo servente, la disciplina non troverebbe applicazione, dovendosi semmai configurare una responsabilita' di quest'ultimo. La norma presuppone dunque un evento oggettivo, estraneo alla sfera volitiva delle parti, quale può essere una modificazione naturale del regime delle acque o altra causa indipendente dall'attività umana del titolare del fondo gravato.

Il diritto alla riduzione della servitu'

Verificatasi la diminuzione e l'insufficienza dell'acqua per le esigenze del fondo servente, la norma attribuisce al proprietario di quest'ultimo il diritto di chiedere la riduzione della servitu'. Si tratta di una facolta' che incide sull'estensione del diritto reale gravante sul fondo, adeguandolo alla mutata situazione di fatto. La riduzione non comporta l'estinzione della servitu', ma il suo ridimensionamento, in misura proporzionata alla sopravvenuta scarsita' della risorsa. Il diritto del fondo dominante alla derivazione dell'acqua permane, ma viene contenuto entro limiti compatibili con le esigenze divenute prioritarie del fondo servente.

Il criterio dei bisogni di ciascun fondo

La riduzione della servitu' deve essere operata avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. Questo criterio impone una valutazione comparativa delle esigenze del fondo dominante e del fondo servente, allo scopo di individuare un punto di equilibrio che tenga conto delle necessita' di entrambi. La norma non sacrifica integralmente l'interesse del fondo dominante a vantaggio di quello servente, né viceversa, ma persegue una soluzione che ripartisca la risorsa divenuta scarsa in modo proporzionato ai rispettivi bisogni. Il criterio esprime un principio di equita' e di solidarieta' tra fondi vicini, tipico della disciplina dei rapporti di vicinato e delle servitu' prediali.

L'indennita' al fondo dominante

A fronte della riduzione della servitu', la norma prevede che sia dovuta una congrua indennita' al proprietario del fondo dominante. Questa previsione e' coerente con la natura della situazione: il fondo dominante subisce una compressione del proprio diritto in conseguenza di un evento non imputabile al fondo servente, ma la riduzione avviene nell'interesse di quest'ultimo. L'indennita' realizza percio' un equo riequilibrio, compensando il fondo dominante per il sacrificio del proprio diritto. La congruita' dell'indennita' va determinata in relazione all'entita' della riduzione e al valore della perdita subita, secondo criteri di proporzionalita'.

Il bilanciamento degli interessi

L'art. 1093 si segnala per il delicato bilanciamento di interessi che realizza. Da un lato vi e' il fondo dominante, titolare del diritto di derivazione, il cui interesse alla conservazione della servitu' merita tutela; dall'altro vi e' il fondo servente, le cui esigenze, divenute insoddisfatte a causa della scarsita' idrica, reclamano considerazione. La norma compone questo conflitto attraverso lo strumento della riduzione, accompagnata dall'indennita', evitando soluzioni radicali e privilegiando un adeguamento proporzionato della servitu' alla mutata realta'. Si tratta di una soluzione che riflette la logica conservativa propria del diritto delle servitu', orientato a mantenere l'utilita' del rapporto adeguandolo alle circostanze sopravvenute.

Il coordinamento con la disciplina delle servitu'

La disposizione va letta nel quadro della disciplina generale delle servitu' prediali, di cui costituisce una specificazione relativa alle servitu' di derivazione d'acqua. Il principio dell'adeguamento della servitu' alle mutate condizioni dei fondi, con il connesso meccanismo indennitario, si inserisce in un sistema che mira a conciliare la stabilita' del diritto reale con la flessibilita' necessaria a fronteggiare le modificazioni della realta' materiale. L'art. 1093 offre così un criterio di soluzione di una problematica ricorrente nei rapporti tra fondi serviti da risorse idriche comuni, confermando la sua perdurante utilita' applicativa.

La natura dell'evento che legittima la riduzione

Particolare rilievo assume la natura dell'evento che legittima la richiesta di riduzione. La norma richiede che la diminuzione dell'acqua dipenda da fatti indipendenti dalla volonta' del proprietario del fondo servente. Questo requisito esclude l'applicazione della disciplina quando la scarsita' sia provocata dal proprietario del fondo gravato, il quale, in tale caso, non potrebbe avvantaggiarsi di una situazione da lui stesso determinata. L'evento deve presentare i caratteri dell'oggettivita' e dell'estraneita' alla sfera volitiva: tipicamente una modificazione del regime delle acque dovuta a cause naturali o comunque non riconducibili a un comportamento del titolare del fondo servente. La corretta individuazione di tale presupposto e' decisiva per l'operativita' del meccanismo di riduzione.

La determinazione dell'indennita'

La congrua indennita' dovuta al fondo dominante richiede una determinazione che tenga conto dell'effettivo pregiudizio derivante dalla riduzione della servitu'. La congruita' va apprezzata in relazione all'entita' della compressione del diritto di derivazione e al valore dell'utilita' perduta dal fondo dominante. Si tratta di una valutazione che mira a realizzare un equilibrio: l'indennita' non deve tradursi in un arricchimento per il fondo dominante, né lasciare integralmente a suo carico il sacrificio di un diritto compresso nell'interesse del fondo servente. La determinazione dell'indennita' costituisce così il punto di chiusura del bilanciamento operato dalla norma, assicurando che la riduzione della servitu' avvenga in condizioni di equita' sostanziale.

Casi pratici

Caso 1: riduzione per diminuzione naturale dell'acqua

Tizio, proprietario del fondo servente, subisce una sensibile diminuzione della portata d'acqua per cause naturali indipendenti dalla sua volonta', al punto che l'acqua non basta più alle esigenze del proprio fondo. In forza dell'art. 1093, Tizio può chiedere la riduzione della servitu' di derivazione gravante a favore del fondo di Caio, in misura proporzionata ai bisogni di entrambi i fondi.

Caso 2: l'indennita' al fondo dominante

A seguito della riduzione della servitu' richiesta da Tizio, Caio, proprietario del fondo dominante, vede compresso il proprio diritto di derivazione. La norma gli riconosce una congrua indennita', determinata in relazione all'entita' della riduzione subita, a compensazione del sacrificio del proprio diritto reale.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 1093 c.c. sulla riduzione della servitu'?

Si applica quando, per fatti indipendenti dalla volonta' del proprietario del fondo servente, l'acqua oggetto della servitu' di derivazione diminuisce al punto da non bastare alle esigenze del fondo servente.

Chi puo' chiedere la riduzione della servitu'?

Il proprietario del fondo servente, che vede compromesse le proprie esigenze a causa della diminuzione della risorsa idrica.

Con quale criterio si opera la riduzione?

La riduzione e' commisurata ai bisogni di ciascun fondo, in un'ottica di equo contemperamento tra le esigenze del fondo dominante e quelle del fondo servente.

E' dovuta un'indennita' al fondo dominante?

Si'. La norma prevede che al proprietario del fondo dominante sia dovuta una congrua indennita' a fronte della riduzione della servitu'.

La riduzione estingue la servitu'?

No. La servitu' non si estingue, ma viene ridimensionata in misura proporzionata alla sopravvenuta scarsita' dell'acqua.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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