Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1050 c.c. – Somministrazione di acqua a un fondo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le norme stabilite dall’articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.
Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1049 - Articolo 1049 Codice Civile: Somministrazione di acqua a un edifi…→Cod. civ. art. 1051 - Articolo 1051 Codice Civile: Passaggio coattivo→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1048 Codice Civile: Obblighi degli utenti→Art. 1052 c.c.: Passaggio coattivo a favore di fondo non intercl→Articolo 1047 Codice Civile: Contenuto della servitù→Art. 1053 Codice Civile: Indennità→Articolo 1046 Codice Civile: Norme per l’esecuzione delle opere→Art. 1054 c.c.: Interclusione per effetto di alienazione o di di→Articolo 1045 Codice Civile: Utilizzazione di fogne o di fossi altrui
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1050 del codice civile si colloca tra le disposizioni dedicate alle acque e ai rapporti tra fondi, in un settore in cui la disciplina civilistica mira a contemperare l'autonomia del proprietario con le esigenze di solidarietà fondiaria e di razionale utilizzazione di una risorsa di rilievo collettivo. La norma estende le regole dettate dall'articolo precedente alla particolare ipotesi della somministrazione parziale di acqua a un fondo che ne sia sprovvisto, dettando al contempo i presupposti e i limiti di tale facoltà.
Il rinvio all'articolo precedente
Il primo comma stabilisce che le norme dettate dall'articolo precedente si applicano anche quando il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo. La tecnica del rinvio consente di estendere alla somministrazione parziale la disciplina già prevista per le ipotesi affini, assicurando coerenza al sistema dei rapporti di vicinato in materia di acque. La norma in commento si presenta dunque come completamento e specificazione di un regime già delineato.
Il presupposto della disponibilità eccedente
La somministrazione è ammessa quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, ma solo dopo che siano stati soddisfatti i bisogni del fondo erogante. La norma elenca tali bisogni - domestico, agricolo o industriale - e li pone come prioritari: l'acqua può essere somministrata al fondo che ne difetta soltanto nella misura eccedente rispetto a tali esigenze. È un criterio di gerarchia degli interessi, che tutela in primo luogo il proprietario del fondo dotato di acqua e ammette la somministrazione solo per l'eventuale surplus.
La natura parziale della somministrazione
L'aggettivo "parziale" che qualifica la somministrazione è significativo: la norma non impone una condivisione integrale della risorsa, ma circoscrive il sacrificio del fondo erogante a ciò che eccede i suoi bisogni. In linea generale, ciò esprime un equilibrio tra l'interesse del fondo privo di acqua a ottenere il necessario per l'irrigazione e l'interesse del fondo vicino a conservare la disponibilità della propria risorsa per i fini propri. La somministrazione è quindi residuale e proporzionata.
L'esclusione in caso di concessione amministrativa
Il secondo comma introduce un limite di rilievo: le disposizioni dell'articolo e di quello precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si disponga in forza di concessione amministrativa. La ragione è chiara: quando l'uso dell'acqua è regolato da un titolo di natura pubblicistica, prevale la disciplina amministrativa della concessione, che individua autonomamente i diritti e gli obblighi del concessionario. La norma civilistica arretra di fronte al regime pubblicistico delle acque concesse, in coerenza con l'evoluzione che ha progressivamente attratto alla sfera pubblica la gestione delle risorse idriche di maggiore rilievo. Ne deriva che la verifica della fonte del diritto sull'acqua costituisce il primo e imprescindibile passaggio dell'analisi.
Acque private e acque pubbliche
La distinzione tra le acque oggetto di disponibilità privata e quelle assoggettate a concessione amministrativa è essenziale per individuare l'ambito di applicazione dell'art. 1050. La disciplina codicistica dei rapporti di vicinato presuppone una disponibilità di tipo privatistico; ove invece operi una concessione, la materia è attratta alla normativa amministrativa di settore. L'interprete deve quindi anzitutto qualificare il titolo in base al quale il fondo dispone dell'acqua.
La funzione solidaristica
In definitiva, l'art. 1050 esprime una logica di solidarietà fondiaria temperata: il proprietario di un fondo privo d'acqua può ottenere una somministrazione parziale dal fondo vicino, ma solo nei limiti dell'eccedenza e fuori dei casi di concessione amministrativa. La norma realizza un bilanciamento tra l'interesse individuale del proprietario erogante e l'esigenza di consentire l'irrigazione del fondo che ne è sprovvisto, nel rispetto della razionale utilizzazione della risorsa idrica. Si tratta di una soluzione che, pur muovendo dalla tutela del singolo, guarda all'utilità economica complessiva del territorio agricolo.
Il collegamento con la disciplina delle servitù di acque
L'art. 1050 si inserisce nel più ampio contesto delle servitù relative alle acque, disciplinate dal codice tra le servitù coattive. La somministrazione di acqua a un fondo che ne è privo presenta affinità con tali figure, in quanto comporta un peso a carico di un fondo a vantaggio di un altro. Il rinvio all'articolo precedente conferma questa parentela sistematica: la norma va letta congiuntamente alle disposizioni che regolano l'acquedotto coattivo e gli altri rapporti idrici tra fondi, formando un microsistema volto a garantire l'accesso all'acqua per le esigenze fondiarie essenziali.
La gerarchia degli usi e il profilo dell'indennità
La norma fissa una precisa gerarchia: prima vengono soddisfatti i bisogni domestici, agricoli o industriali del fondo erogante; solo l'eventuale eccedenza può essere destinata alla somministrazione al fondo che ne difetta. Questa scala di priorità riflette il principio per cui la solidarietà fondiaria non può tradursi in un sacrificio sproporzionato del titolare della risorsa. In linea generale, l'accertamento dell'eccedenza disponibile è un giudizio di fatto, da condurre tenendo conto delle concrete esigenze del fondo che dispone dell'acqua. A ciò si collega il profilo del corrispettivo: l'estensione operata dall'art. 1050 importa, di regola, anche l'applicazione delle modalità e delle condizioni dettate dall'articolo richiamato, ivi compreso il profilo dell'eventuale indennità a favore del fondo erogante. La somministrazione non si configura, infatti, come una liberalità imposta, ma come un rapporto regolato, in cui l'attribuzione di acqua al fondo che ne è privo si accompagna alle garanzie a tutela del fondo che subisce il peso. L'interprete deve quindi coordinare la disposizione in commento con l'intera disciplina cui essa rinvia, ricostruendo presupposti, limiti e contropartite come un insieme unitario e non come frammenti isolati.
Domande frequenti
Che cosa disciplina l'art. 1050 c.c.?
Disciplina la somministrazione parziale di acqua a un fondo che ne è privo, estendendovi le regole dell'articolo precedente quando il fondo vicino dispone di acque eccedenti i propri bisogni.
Quali bisogni del fondo erogante hanno la priorità?
I bisogni domestico, agricolo o industriale del fondo che dispone dell'acqua: la somministrazione è ammessa solo per la parte eccedente tali esigenze.
La somministrazione è totale o parziale?
È parziale: il sacrificio del fondo erogante è circoscritto a ciò che eccede i suoi bisogni, secondo un criterio di proporzionalità.
Quando non si applica l'art. 1050?
Non si applica quando delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa: in tal caso prevale la disciplina pubblicistica della concessione.
Perché rileva la distinzione tra acque private e concesse?
Perché la disciplina civilistica dei rapporti di vicinato presuppone una disponibilità privatistica; in presenza di concessione la materia è attratta alla normativa amministrativa di settore.