Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Legno e Arredamento

In sintesi

Il CCNL Legno e Arredamento prevede un minimo di 26 giorni lavorativi di ferie annue (28 giorni per anzianità superiore a 5 anni in alcune categorie). Ai lavoratori spettano inoltre permessi retribuiti per eventi specifici, ex-festività soppresse (4 giornate) e ore di riduzione dell’orario di lavoro (ROL). Il godimento delle ferie deve avvenire entro 18 mesi dalla maturazione.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2026
Platea
~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

Tabella riepilogativa

Ferie, permessi e ROL – CCNL Legno e Arredamento (riepilogo)
Istituto Quantità Note
Ferie annue (fino a 5 anni anzianità) 26 giorni lavorativi Maturazione proporzionale nei primi anni
Ferie annue (oltre 5 anni anzianità) 26-28 giorni lavorativi Incremento previsto da alcuni accordi integrativi
Ex-festività soppresse 4 giornate Da fruire entro l’anno o monetizzabili su accordo
ROL – operai (annui) 40-56 ore Differenziato per categoria e accordo aziendale
ROL – impiegati (annui) 56-72 ore Differenziato per categoria
Permesso matrimoniale 15 giorni di calendario Retribuito, non detraibile dalle ferie
Permesso lutto 1° grado 3 giorni lavorativi Coniuge, genitori, figli

Ferie annue: maturazione e godimento

Il CCNL Legno e Arredamento garantisce un periodo minimo di ferie pari a 26 giorni lavorativi per anno, maturati in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel corso dell’anno. Per i lavoratori con anzianità aziendale superiore ai 5 anni, alcuni accordi integrativi territoriali (es. distretto bresciano, brianzolo) prevedono un incremento fino a 28 giorni.

Le ferie non possono essere monetizzate in costanza di rapporto di lavoro, salvo la quota eccedente i 26 giorni garantiti dalla legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003). Il periodo minimo di godimento continuativo è fissato in due settimane consecutive, da concedere nel corso dell’anno di maturazione; le restanti settimane possono essere fruite entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.

ROL: riduzione orario di lavoro

La riduzione dell’orario di lavoro (ROL) è un istituto che si è consolidato nell’industria manifatturiera a partire dagli anni ’80 come strumento di riduzione complessiva dell’orario annuo. Nel CCNL Legno, il monte ROL è differenziato per categoria:

  • Operai comuni e qualificati: da 40 a 48 ore annue, secondo l’anzianità e l’accordo aziendale.
  • Operai specializzati: da 48 a 56 ore annue.
  • Impiegati: da 56 a 72 ore annue.

Le ore ROL maturano mensilmente (di norma 1/12 del monte annuo per ogni mese intero di servizio). Possono essere fruite singolarmente, per mezze giornate, o accumulate in blocchi. Quelle non godute entro l’anno possono essere monetizzate o accantonate in banca ore su accordo aziendale.

Ex-festività soppresse

A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54, quattro festività nazionali (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 4 novembre) furono soppresse come giornate di riposo obbligatorio. I CCNL dell’industria, incluso il CCNL Legno, ne garantiscono il recupero sotto forma di 4 giornate di permesso retribuito da fruire nell’anno.

Le ex-festività si aggiungono al monte ferie e ROL, e non possono essere detratte da queste. In caso di coincidenza con una giornata non lavorativa (domenica o giorno non compreso nella settimana contrattuale), il permesso va recuperato in altra data concordata.

Permessi per eventi e causali speciali

Il CCNL riconosce permessi retribuiti per i seguenti eventi:

  • Matrimonio: 15 giorni di calendario (anche unione civile, per effetto della L. 76/2016), non detraibili dalle ferie.
  • Lutto per parenti di 1° grado (coniuge/parte civile, genitori, figli): 3 giorni lavorativi.
  • Lutto per parenti di 2° grado (fratelli, suoceri, nonni): 1 giorno lavorativo.
  • Donazione sangue: giornata intera retribuita (L. 584/1967).
  • Visite mediche specialistiche: il CCNL o gli accordi aziendali possono prevedere permessi brevi per visite documentate; in assenza, il lavoratore può utilizzare ore ROL.

Casi pratici

Tizio – Calcolo ferie residue alla fine dell’anno
Tizio ha maturato 26 giorni di ferie nel 2025 e ne ha goduti 20. I 6 giorni residui devono essere fruiti entro il 30 giugno 2027 (18 mesi dalla maturazione). Se non li fruisce entro tale termine e il mancato godimento è imputabile al datore, Tizio ha diritto alla monetizzazione. Se imputabile al lavoratore, l’azienda non è obbligata a pagare, salvo accordo.
Caia – ROL non goduto a fine anno
Caia (impiegata A1) ha un monte ROL annuo di 64 ore. Ne ha godute 40. Alla fine dell’anno, le 24 ore residue possono, per accordo aziendale, essere monetizzate o trasferite in banca ore per l’anno successivo. La monetizzazione avviene alla quota oraria ordinaria senza maggiorazioni: 24 × (2.050/173) = 24 × 11,85 = 284,40 € lordi.
Sempronio – Permesso matrimoniale e ferie consecutive
Sempronio si sposa a giugno. Il CCNL gli garantisce 15 giorni di calendario di permesso matrimoniale. Sempronio decide di aggiungere 5 giorni di ferie ordinarie: il totale è 20 giorni di assenza retribuita. Il datore non può computare i 15 giorni di permesso matrimoniale nel monte ferie annuo: sono istituti separati e distinti.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Legno?
Il minimo nazionale è 26 giorni lavorativi annui. Gli accordi integrativi di alcuni distretti prevedono 28 giorni per lavoratori con più di 5 anni di anzianità aziendale.
Cosa sono le ex-festività nel CCNL Legno?
Sono 4 giornate di permesso retribuito che recuperano le festività soppresse dalla legge del 1977 (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 4 novembre). Si sommano a ferie e ROL.
Si possono monetizzare le ferie?
No, non in costanza di rapporto. La monetizzazione è ammessa solo per la quota eventualmente eccedente i 26 giorni garantiti per legge, oppure alla cessazione del rapporto di lavoro (liquidazione del residuo ferie).
Come si matura il ROL durante la malattia?
Durante la malattia il lavoratore è in aspettativa retribuita: il ROL continua a maturare come se lavorasse, a meno che la malattia non determini la sospensione del rapporto oltre i limiti del comporto. La maturazione delle ferie durante la malattia è garantita dall’art. 10 D.Lgs. 66/2003.
Il permesso matrimoniale spetta anche per la convivenza di fatto?
Il permesso matrimoniale stricto sensu (15 giorni) è riservato al matrimonio e all’unione civile. Le convivenze di fatto (L. 76/2016) non danno diritto allo stesso permesso, salvo estensione esplicita da accordo aziendale o integrativo.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento, Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Legno e Arredamento (industria) riconosce ferie annue commisurate all'anzianità, oltre a permessi retribuiti, ex-festività soppresse e ore di riduzione dell'orario (ROL).
  • Le ferie hanno fondamento nell'art. 36 Cost. e nell'art. 10 D.Lgs. 66/2003: sono irrinunciabili nel minimo legale di quattro settimane.
  • Le ex-festività compensano le festività civili soppresse; i ROL derivano dalla contrattazione sulla riduzione dell'orario.
  • Il godimento delle ferie deve avvenire nei termini fissati dalla legge e dal contratto; la quota minima non è monetizzabile in costanza di rapporto.
  • Quantità di giorni, ROL ed ex-festività vanno lette sul testo del rinnovo vigente, differenziate per categoria e accordi integrativi.
Indice dei contenuti

Ferie, permessi, ex-festività e ROL sono gli istituti che governano il tempo non lavorato retribuito nel CCNL Legno e Arredamento dell'industria. Ognuno ha una logica propria: le ferie tutelano il recupero psicofisico, gli ex-festivi compensano festività soppresse, i ROL traducono in tempo libero la riduzione contrattuale dell'orario. Conoscerne la natura aiuta a non confonderli e a fruirli correttamente.

Le ferie: diritto costituzionale e minimo inderogabile

Il diritto alle ferie ha rango costituzionale (art. 36 Cost.) ed è disciplinato dall'art. 10 D.Lgs. 66/2003, che fissa un minimo di quattro settimane annue. Il CCNL può prevedere giorni aggiuntivi, spesso crescenti con l'anzianità di servizio. Il minimo legale è irrinunciabile e non monetizzabile in costanza di rapporto: serve a garantire il recupero, non a essere convertito in denaro.

Maturazione e termini di godimento

Le ferie maturano in proporzione ai mesi lavorati. La legge impone che almeno due settimane siano godute nell'anno di maturazione e le restanti entro un termine successivo definito dalla contrattazione. Il datore organizza il piano ferie contemperando le esigenze aziendali e quelle del lavoratore; il rifiuto sistematico o l'accumulo indefinito non sono ammessi.

Le ex-festività soppresse

Alcune festività civili abolite nel tempo sono state compensate con giornate aggiuntive di permesso, le cosiddette ex-festività. Nel settore legno sono di norma quattro giornate, da fruire entro l'anno o, in mancanza, monetizzate secondo le regole contrattuali. Non vanno confuse con le ferie: hanno disciplina e finalità diverse.

I ROL: la riduzione dell'orario in ore

I permessi per riduzione dell'orario di lavoro (ROL) nascono dalla contrattazione che, anziché abbassare l'orario settimanale, riconosce un monte ore annuo di permesso. La quantità è differenziata per categoria - di norma diversa tra operai e impiegati - e per eventuali accordi aziendali. I ROL si fruiscono come permessi e, se non goduti, seguono le regole contrattuali su riporto o liquidazione.

I permessi retribuiti per eventi

Oltre a ferie, ex-festivi e ROL, il contratto prevede permessi retribuiti per eventi specifici: matrimonio, lutto, e altre causali. Si aggiungono ai permessi di legge (ad esempio quelli per donazione o per cariche pubbliche) e hanno durata e condizioni stabilite dal CCNL.

Controllo del residuo e tutela

Il lavoratore ha interesse a monitorare il proprio residuo di ferie, ex-festivi e ROL, perché ciascun istituto ha regole proprie di scadenza e di eventuale monetizzazione. Le quantità precise - giorni di ferie per anzianità, ore di ROL per categoria, numero di ex-festivi - vanno lette sul testo del rinnovo vigente e sugli integrativi aziendali, evitando di assumere i dati come fissi.

Domande frequenti

Quante ferie spettano nel CCNL Legno industria?

Almeno il minimo legale di quattro settimane annue (art. 10 D.Lgs. 66/2003), con eventuali giorni aggiuntivi previsti dal contratto, spesso crescenti con l'anzianità. Le quantità precise vanno lette sul testo del rinnovo vigente.

Le ferie minime si possono monetizzare?

No, non in costanza di rapporto. Il minimo legale di quattro settimane è irrinunciabile e finalizzato al recupero psicofisico; la monetizzazione è ammessa solo per la parte eccedente o alla cessazione del rapporto.

Che differenza c'è tra ex-festività e ferie?

Le ex-festività compensano festività civili soppresse e sono giornate aggiuntive con disciplina propria (di norma quattro, da fruire entro l'anno o monetizzare). Le ferie tutelano il riposo annuale e hanno fondamento costituzionale: non vanno confuse.

Cosa sono i ROL?

Sono permessi per riduzione dell'orario di lavoro: un monte ore annuo riconosciuto dalla contrattazione in luogo dell'abbassamento dell'orario settimanale. La quantità è differenziata per categoria e per eventuali accordi aziendali.

Entro quando vanno godute le ferie?

Almeno due settimane nell'anno di maturazione e le restanti entro il termine successivo fissato dalla contrattazione. L'accumulo indefinito non è ammesso: il datore deve favorire un piano ferie effettivo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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