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Nel CCNL Lavoro Domestico, in caso di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto (8-180 giorni in base ad anzianità). La retribuzione è erogata dal datore al 50% per i primi 3 giorni e al 100% dal 4° fino al limite di comporto. L’INPS non eroga indennità di malattia ai lavoratori domestici.
Tabella riepilogativa
| Anzianità | Periodo di comporto | Note |
|---|---|---|
| Fino a 6 mesi | 8 giorni di calendario | Solo conservazione posto |
| Da 6 mesi a 2 anni | 10 giorni | |
| Oltre 2 anni | 15 giorni | |
| Per gravi malattie | 180 giorni (in 365) | Con certificato specialistico |
La retribuzione è a carico del datore: 50% primi 3 giorni, 100% dal 4° al limite di comporto.
Obblighi del lavoratore in caso di malattia
Il lavoratore domestico in caso di malattia deve:
- Comunicare immediatamente al datore l’assenza (entro 4 ore dall’orario di inizio lavoro)
- Far visitare dal medico curante che rilascia certificato
- Trasmettere il certificato medico al datore entro 2 giorni
- Permettere al datore di accertare lo stato di malattia (visite di controllo)
A differenza degli altri settori, il certificato non viene trasmesso telematicamente dall’INPS al datore: è il lavoratore che deve consegnarlo.
Retribuzione durante la malattia
La retribuzione durante la malattia è a carico del datore di lavoro, non dell’INPS (l’INPS non eroga indennità di malattia ai lavoratori domestici). Il trattamento:
- 1° – 3° giorno: 50% della retribuzione netta
- Dal 4° giorno fino al limite di comporto: 100% della retribuzione netta
Il calcolo si fa sulla retribuzione globale di fatto, inclusi indennità e maggiorazioni. Tredicesima e ferie maturano durante la malattia.
Infortunio sul lavoro: indennità INAIL
L’infortunio sul lavoro è assicurato presso l’INAIL con contributi a carico del datore (insieme ai contributi INPS). In caso di infortunio:
- L’INAIL eroga l’indennità giornaliera dal 4° giorno al 60% (poi 75% dopo il 90°)
- Il datore integra fino al 100% per i primi 3 giorni
- L’infortunio non rientra nel comporto malattia
Per malattie professionali (es. ernia da carico) si applica lo stesso trattamento INAIL.
Comporto e tutela del posto
Il comporto è il periodo durante il quale il datore non può licenziare il lavoratore malato. Per il CCNL Domestico è:
- 8 giorni di calendario fino a 6 mesi di servizio
- 10 giorni da 6 mesi a 2 anni
- 15 giorni oltre 2 anni
- 180 giorni in 365 per gravi malattie (oncologiche, cronico-degenerative) con certificato specialistico
Superato il comporto il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo, ma deve rispettare il preavviso secondo l’anzianità.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
L'INPS paga la malattia ai lavoratori domestici?
Quali sono i tempi del comporto?
Come si calcola la retribuzione di malattia?
Il certificato medico va trasmesso telematicamente?
Dopo il comporto posso essere licenziata?
L'infortunio sul lavoro è coperto?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti e periodo di prova di colf e badanti.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il lavoro domestico ha una disciplina speciale, che si distacca in più punti dal regime ordinario del lavoro subordinato. Il tema di malattia e infortunio ne è un esempio chiaro: la struttura concettuale resta quella dell'art. 2110 c.c., ma il settore presenta deroghe significative, prima fra tutte l'assenza dell'indennità di malattia INPS.
Il fondamento: art. 2110 c.c.
L'art. 2110 c.c. stabilisce che, in caso di malattia o infortunio, al lavoratore spettano la conservazione del posto per il periodo stabilito (il “comporto”) e un trattamento economico nella misura prevista. È la norma cardine che bilancia la tutela della salute del lavoratore con l'interesse del datore a non subire una sospensione indefinita della prestazione.
Il comporto nel lavoro domestico
Nel settore domestico il periodo di comporto è graduato sull'anzianità di servizio: cresce con il consolidarsi del rapporto. È il periodo entro il quale il posto è conservato nonostante l'assenza. La durata precisa, distinta per scaglioni di anzianità, è fissata dalle tabelle del CCNL vigente, cui occorre fare riferimento.
La specialità: nessuna indennità di malattia INPS
A differenza della generalità dei lavoratori subordinati, i lavoratori domestici non ricevono dall'INPS l'indennità economica di malattia. Ne consegue che il trattamento economico durante la malattia è a carico del datore di lavoro, nella misura e per la durata previste dal contratto. È una peculiarità da conoscere bene, perché incide direttamente sui rapporti tra le parti.
Gli obblighi del lavoratore
Il lavoratore in malattia deve avvisare tempestivamente il datore e procurarsi il certificato medico, trasmettendolo secondo le regole vigenti. La tempestività della comunicazione è importante: consente al datore di organizzare la sostituzione e di adempiere correttamente. La reperibilità nelle fasce di controllo segue le regole generali per quanto applicabili al settore.
L'infortunio e la tutela INAIL
L'infortunio sul lavoro segue una logica in parte diversa: per i lavoratori domestici opera la copertura assicurativa INAIL, con i relativi obblighi di denuncia. La tutela contro gli infortuni e le malattie professionali è dunque distinta dal trattamento di malattia comune.
Il superamento del comporto
Esaurito il periodo di comporto senza che il lavoratore sia tornato idoneo, il datore può recedere ai sensi dell'art. 2110, comma 2, c.c. Si tratta di un recesso che presuppone l'effettivo superamento del periodo protetto e va esercitato nel rispetto delle forme; un licenziamento intimato prima della scadenza del comporto è di regola illegittimo.
Domande frequenti
La colf in malattia viene pagata dall'INPS?
No. I lavoratori domestici non ricevono dall'INPS l'indennità di malattia. Il trattamento economico durante la malattia è a carico del datore, nella misura e per la durata previste dal CCNL vigente.
Per quanto tempo è conservato il posto in caso di malattia?
Per il periodo di comporto, graduato sull'anzianità di servizio secondo le tabelle del CCNL Lavoro Domestico. La durata precisa va verificata sul contratto vigente in base all'anzianità.
Cosa deve fare il lavoratore domestico ammalato?
Avvisare tempestivamente il datore e procurarsi il certificato medico, trasmettendolo secondo le regole vigenti, per consentire al datore di organizzare l'eventuale sostituzione.
L'infortunio è coperto come la malattia?
No. Per l'infortunio opera la copertura assicurativa INAIL, con i relativi obblighi di denuncia: è una tutela distinta dal trattamento della malattia comune.
Posso essere licenziata durante la malattia?
Non prima del superamento del periodo di comporto. Solo una volta esaurito il comporto il datore può recedere ai sensi dell'art. 2110, comma 2, c.c.; un licenziamento anticipato è di regola illegittimo.