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La guida
Nel CCNL Commercio Confcommercio il preavviso dipende dal livello e dall’anzianità ed è diverso per licenziamento e dimissioni. In caso di licenziamento va da 15 giorni (VI e VII livello fino a 5 anni) a 120 giorni (Quadri e I livello oltre 10 anni); in caso di dimissioni da 10 a 90 giorni. I termini decorrono dal 1° o dal 16 di ciascun mese e l’indennità sostitutiva comprende i ratei di tredicesima e quattordicesima.
Preavviso di licenziamento
| Livello | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri e I livello | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
| II e III livello | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| IV e V livello | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| VI e VII livello | 15 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
Preavviso di dimissioni
Per le dimissioni il contratto ha una tabella propria, con termini più brevi:
| Livello | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri e I livello | 45 giorni | 60 giorni | 90 giorni |
| II e III livello | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| IV e V livello | 15 giorni | 20 giorni | 30 giorni |
| VI e VII livello | 10 giorni | 15 giorni | 15 giorni |
L’anzianità si intende di servizio compiuto: con 5 anni esatti si è ancora nella prima fascia. Il livello è quello indicato in busta paga.
Da quando decorre: il 1° o il 16 del mese
Particolarità del CCNL Commercio: i termini non partono dal giorno dopo la comunicazione, ma dal 1° o dal 16 di ciascun mese. In pratica: se la comunicazione arriva fra il 1° e il 15, il preavviso parte dal 16 dello stesso mese; se arriva dal 16 a fine mese, parte dal 1° del mese successivo.
Le dimissioni si presentano con la procedura telematica del Ministero del lavoro (D.Lgs. 151/2015), salvo i casi esclusi; il licenziamento va comunicato per iscritto con un mezzo che certifichi la data di ricevimento (raccomandata, consegna a mano con firma, PEC).
Esempi di calcolo: quando finisce il rapporto
| Caso | Comunicazione | Decorrenza | Ultimo giorno |
|---|---|---|---|
| III livello, 3 anni, dimissioni: 20 giorni | 14 agosto | 16 agosto | 4 settembre |
| II livello, 4 anni, dimissioni: 20 giorni | 31 luglio | 1° agosto | 20 agosto |
| V livello, 4 anni, dimissioni: 15 giorni | 10 aprile | 16 aprile | 30 aprile |
| IV livello, 12 anni, licenziamento: 45 giorni | 20 febbraio | 1° marzo | 14 aprile |
I giorni sono di calendario: sabati, domeniche e festivi si contano. Si parte dal giorno di decorrenza e lo si conta come primo giorno di preavviso.
Indennità sostitutiva
Se il datore licenzia senza far lavorare il preavviso, deve un’indennità pari alla retribuzione di fatto del periodo, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima. Se è il lavoratore a non dare il preavviso, il datore può trattenere dalle competenze finali una somma calcolata allo stesso modo sui termini delle dimissioni.
Su richiesta del dimissionario il datore può rinunciare al preavviso e far cessare subito il rapporto, senza dovere nulla per il periodo non lavorato. Se invece è il datore, di sua iniziativa, a chiudere il rapporto prima della scadenza del preavviso di dimissioni, deve pagare l’indennità per i giorni anticipati.
Apprendisti, part-time, prova, contratto a termine e ferie
- Apprendisti: durante l’apprendistato si può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo; se manca il preavviso si applica l’indennità sostitutiva del CCNL. Alla fine del periodo formativo chi non vuole proseguire deve dare un preavviso scritto di 30 giorni, che decorre dalla scadenza del periodo di formazione (art. 49).
- Part-time: i termini sono gli stessi del tempo pieno, in giorni di calendario, qualunque sia l’orario, e decorrono anch’essi dal 1° o dal 16 del mese (art. 98).
- Periodo di prova: ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento senza preavviso, con diritto a TFR e ratei di mensilità aggiuntive e ferie (art. 121).
- Contratto a termine: alla scadenza il rapporto finisce senza preavviso; prima della scadenza si può recedere solo per giusta causa (art. 2119 c.c.).
- Ferie: il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie (art. 2109 c.c.): le ferie non godute si pagano con le competenze finali.
- Giusta causa: chi si dimette per giusta causa non deve il preavviso e ha diritto all’indennità sostitutiva (art. 2119 c.c.).
Tutele del licenziamento
Restano ferme le regole di legge:
- Forma scritta obbligatoria con indicazione dei motivi (art. 2 L. 604/1966)
- Tentativo di conciliazione davanti all’Ispettorato per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle aziende con più di 15 dipendenti, solo per gli assunti prima del 7 marzo 2015 (art. 7 L. 604/1966)
- Termini di impugnazione: 60 giorni dalla comunicazione, poi 180 giorni per il deposito del ricorso in tribunale
- Licenziamento illegittimo: reintegrazione o indennità secondo il regime applicabile (art. 18 dello Statuto per gli assunti prima del 7 marzo 2015, D.Lgs. 23/2015 per gli altri)
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto preavviso devo dare se mi dimetto nel CCNL Commercio?
Quanto preavviso spetta in caso di licenziamento?
Da quando decorre il preavviso?
L’indennità sostitutiva comprende tredicesima e quattordicesima?
Quanto preavviso deve dare un apprendista nel CCNL Commercio?
Il preavviso è diverso per chi lavora part-time?
Posso usare le ferie per coprire il preavviso?
Il datore può rinunciare al mio preavviso di dimissioni?
Fonti: CCNL Commercio, art. 247 — Preavviso · art. 254 — Dimissioni · art. 49 — Apprendistato · art. 98 — Part-time · art. 121 — Prova. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio, comporto e indennità e Periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.