Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Commercio Confcommercio garantisce un periodo di comporto pari a 180 giorni nell’anno solare (con possibili estensioni per anzianità lunga). Durante la malattia il lavoratore percepisce l’indennità INPS integrata dal datore fino a raggiungere il 100% della retribuzione nei primi giorni e l’80-100% nel periodo successivo, in base alle condizioni contrattuali.
Tabella riepilogativa
| Periodo | Indennità INPS | Integrazione datore | Totale |
|---|---|---|---|
| Giorni 1-3 (carenza) | 0% | 100% (CCNL) | 100% |
| Giorni 4-20 | 50% | +50% | 100% |
| Giorni 21-180 | 66,66% | +33,34% | 100% |
| Oltre 180 gg (entro comporto esteso) | — | Variabile | 50-80% |
| Oltre comporto totale | — | — | Recesso possibile |
Periodo di comporto
Il CCNL Commercio Confcommercio fissa il comporto base in 180 giorni di assenza per malattia nell’anno solare (non nei 36 mesi precedenti come nel Metalmeccanici).
Il comporto può essere esteso in caso di:
- Anzianità di servizio superiore a determinati limiti (le aziende più strutturate hanno comporti estesi a 240-365 giorni)
- Patologie gravi documentate (oncologiche, malattie croniche), con specifiche tutele
- Maternità o cause non riconducibili a malattia ordinaria
Una recente sentenza della Cassazione ha confermato che il periodo CCNL Terziario si applica sia al “comporto secco” (singolo episodio) sia al “comporto per sommatoria” (più episodi nell’anno).
Carenza dei primi 3 giorni
Come nel CCNL Metalmeccanici, anche il Commercio prevede che la carenza dei primi 3 giorni (non indennizzata dall’INPS) sia pagata interamente dal datore di lavoro al 100%. Questo garantisce continuità reddituale anche per assenze brevi.
L’INPS interviene dal 4° giorno: 50% per i giorni 4-20, 66,66% dal 21° in poi. Il datore di lavoro integra fino al 100% della retribuzione per tutto il periodo di malattia entro il comporto.
Comunicazione e certificazione
Il lavoratore deve:
- Comunicare immediatamente l’assenza al datore di lavoro
- Farsi rilasciare dal medico il certificato telematico INPS (il medico lo invia direttamente)
- Comunicare al datore il numero di protocollo del certificato
- Essere reperibile nelle fasce di visita fiscale (10-12 e 17-19, anche nei festivi) salvo eccezioni
L’assenza dalla visita fiscale senza giustificato motivo comporta la decurtazione dell’indennità INPS e può configurare illecito disciplinare.
Superamento del comporto
Superato il comporto, il datore di lavoro può recedere dal contratto per superamento del periodo di conservazione del posto. Si tratta di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo che richiede:
- Forma scritta con indicazione del superamento
- Preavviso ordinario (o relativa indennità sostitutiva)
- Possibilità per il lavoratore di chiedere aspettativa non retribuita entro il periodo di comporto per evitare il recesso (laddove prevista dal CCNL o accordo aziendale)
Il recesso non può avvenire prima del superamento effettivo del comporto né essere annunciato in anticipo se non per ragioni organizzative documentabili.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Commercio?
Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
Quanto prendo durante la malattia?
Cosa succede se supero il comporto?
Devo essere reperibile in malattia?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Commercio?
180 giorni nell'anno solare (sommando tutte le assenze per malattia). Possono esserci estensioni per anzianità prolungata o patologie gravi.
Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
Il datore di lavoro al 100%. La carenza INPS è coperta interamente dall'azienda nel CCNL Commercio.
Quanto prendo durante la malattia?
100% della retribuzione per tutto il periodo di comporto: indennità INPS (50% giorni 4-20, 66,66% dal 21°) integrata dal datore.
Cosa succede se supero il comporto?
Il datore di lavoro può intimare il recesso per giustificato motivo oggettivo. Il licenziamento richiede forma scritta + motivazione + preavviso o indennità sostitutiva.
Devo essere reperibile in malattia?
Sì, nelle fasce di visita fiscale 10-12 e 17-19, anche nei festivi. L'assenza ingiustificata può comportare decurtazione dell'indennità INPS e illecito disciplinare.
Vedi anche